Legislazione 24/03/2017

Sanzioni fino a 40 mila euro per violazioni nell'uso dei claims salutistici

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale e in vigore la disciplina sanzionatoria per le indicazioni nutrizionali e sulla salute in etichetta. Ministero della Salute, Regioni e Asl sono le autorità competenti ad accertare l'infrazione e irrogare le multe


Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17-3-2017 la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (Decreto Legislativo 7 febbraio 2017, n. 27).

Le autorità designate dalla legge per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni sono il Ministero della Salute, le Regioni, le province di Trento e Bolzano e le Aziende sanitarie locali.

Se si impiega, nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti, indicazioni nutrizionali o sulla salute che danno adito a dubbi sulla sicurezza o sull'adeguatezza nutrizionale di altri alimenti o che incoraggiano o tollerano il consumo eccessivo di un elemento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 30.000, se l'indicazione è sulla salute e da euro 2.000 a euro 20.000, se l'indicazione è nutrizionale.

L'operatore del settore alimentare che appone un'indicazione nutrizionale o sulla salute sulle confezioni di bevande contenenti più dell'1,2 % in volume di alcol, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000, se l'indicazione e' sulla salute e da euro 3.000 a euro 10.000, se l'indicazione è nutrizionale, fatta eccezione per le indicazioni riguardanti un basso tenore alcolico o la riduzione nel contenuto alcolico oppure la riduzione nel contenuto energetico.

Se l'operatore del settore alimentare non ottempera alla richiesta dell'autorità competente di fornire tutti gli elementi ed i dati pertinenti comprovanti il rispetto del regolamento entro il termine di trenta giorni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000.

Fatta eccezione per la pubblicità generica, l'operatore del settore alimentare che non fornisce l'etichettatura nutrizionale degli alimenti sui quali è formulata un'indicazione nutrizionale o sulla salute è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 16.000.

L'operatore del settore alimentare che utilizza in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti, indicazioni nutrizionali non incluse nell'allegato del regolamento medesimo, in vigore al momento della compiuta violazione o le impiega senza rispettare le condizioni applicabili che corredano tale elenco è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 12.000.

L'operatore del settore alimentare che impiega in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità, indicazioni nutrizionali comparative in violazione delle condizioni stabilite dall'articolo 9 del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 12.000.

L'operatore del settore alimentare che impiega in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità, indicazioni sulla salute non incluse negli elenchi delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14 (indicazioni sulla riduzione di rischio di malattia) del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 6.000 a euro 24.000. L'operatore del settore alimentare che impiega in etichetta, nella presentazione e nella pubblicita', indicazioni sulla salute autorizzate di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento senza rispettare le condizioni applicabili che corredano tali elenchi e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 12.000.

L'operatore del settore alimentare che impiega indicazioni sulla salute senza comprendere nell'etichettatura o, in mancanza, nella presentazione e nella pubblicità, le informazioni prescritte dal paragrafo 2 dell'articolo 10 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Alla medesima sanzione soggiace l'operatore del settore alimentare che viola le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 14 del regolamento. L'operatore del settore alimentare che in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti viola l'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 10.000.

l'operatore del settore alimentare che impiega in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti, le indicazioni sulla salute individuate all'articolo 12 del regolamento (riduzione o perdita peso, compromissione salute da mancato utilizzo alimento o parere di un singolo medico) , è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 40.000.

Ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, per la reiterazione specifica delle violazioni previste dal presente decreto legislativo l'autorità amministrativa, con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice, con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24 della medesima legge, può disporre, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti, la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato causa all'illecito, per un periodo di giorni lavorativi da un minimo di dieci ad un massimo di venti.

di R. T.