Legislazione 05/01/2013

Legge di stabilità 2013 e Decreto sviluppo bis. Novità anche per l'agricoltura

Legge di stabilità 2013 e Decreto sviluppo bis. Novità anche per l'agricoltura

In dicembre l'intrecciarsi della discussione in Parlamento sui due provvedimenti ha creato molte incertezze normative che ora si sono dipanate


Decreto sviluppo bis

E’ stato pubblicato sul Supplemento ordinario n. 208 del 18 dicembre 2012 alla Gazzetta n. 294 del 18 dicembre 2012 il Dl Sviluppo bis – legge 18 dicembre 2012 n. 222. Il provvedimento è entrato in vigore il 2 gennaio scorso.

Il testo normativo è famoso soprattutto per due punti essenziali: l'agenda digitale (carta d'identità elettronica, libri digitali ecc), per l'obbligo delle gomme da neve su determinate tratte stradali e l'obbligo ad accettare pagamenti a mezzo Pos dal 2014.

Non mancano le novità, però, neanche per l'agricoltura.

Revisione delle zone vulnerabili ai nitrati. Viene disposta la revisione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, prevedendo al contempo, nelle more dell’audizione della nuova mappa, e comunque per non più di un anno, che nelle attuali zone vulnerabili da nitrati si applichino le disposizioni previste per le zone non vulnerabili.

Esclusi dall'articolo 62 i rapporti economici tra agricoltori. La norma correttiva introdotta esclude dall’applicazione dei termini di pagamento i rapporti tra agricoltori che sono di fatto connessi al processo produttivo, come nel caso del ciclo biologico. Inoltre è stata soppressa la disposizione dell’articolo 62 che stabiliva la nullità dei contratti di cessione stipulati senza tener conto dei requisiti minimi ovvero per quei contratti che non indicano “le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, modalità di consegna e di pagamento.”

Il comma 8, dell’articolo 36, modificando l’articolo 2 del decreto legislativo n. 99 del 2004, sancisce che la qualifica di società agricola non si perda anche in presenza di redditi derivanti da locazione, affitto o comodato, di fabbricati a uso abitativo, nonché di terreni e di fabbricati a uso strumentale alle attività agricole, purché tali redditi siano marginali rispetto a quelli derivanti dall’esercizio dell’attività agricola. In sostanza, si concede una sorta di deroga alle società agricole, relativa alla possibilità di esercitare attività diverse da quelle indicate nell’articolo 2135 del c.c. Ovviamente, tale deroga è subordinata al rispetto di determinati requisiti. Infatti, le attività “alternative” alle attività agricole devono avere un carattere marginale. Rimane da chiarire il concetto di marginalità. Il secondo periodo del comma 8 sancisce che “il requisito della marginalità si considera soddisfatto qualora l’ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e affitto dei beni non superi il 10 per cento dell’ammontare dei ricavi complessivi”.

Sono stati inoltre previsti interventi a favore delle reti di impresa che potranno partecipare a gare pubbliche, e di quelle agricole in particolare, che avranno la possibilità di istituire fondi di mutualità tra i partecipanti alle varie reti. 

Istituito presso Ismea un Fondo mutualistico nazionale per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole. Il Fondo è costituito dai contributi volontari degli agricoltori e può beneficiare di contributi pubblici compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato. 

 

Legge di stabilità 2013

La legge 24 dicembre 2012 n. 228, meglio conosciuta come Legge di stabilità 2013, è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012. Il testo definitivo è composto da un solo articolo e 560 commi.

Tra le novità di interesse generale:

- diminuiscono dal 2013 i primi due scaglioni Irpef: dal 23% al 22% (redditi fino a 15mila euro) e dal 27% al 26% (redditi fino a 28mila euro). Invariata la soglia di reddito non tassabile: 7.500 euro.

- aumentano dal 2013 le detrazioni per i figli a carico di lavoratori e pensionati che passano da € 800,00 a € 950,00 per ciascun figlio e da € 900,00 a € 1.220,00 per i figli minori di 3 anni, aumentate di € 400,00 per ogni figlio portatore di handicap e di € 200,00 per ogni figlio a partire dal primo per chi ha più di 3 figli a carico.

- aumenterà di un punto l'Iva dal 1 luglio 2013 (dal 21% al 22%)

- introdotta la Tares. Dal 1 gennaio 2013 sostituisce Tia e Tarsu e sarà pagata a partire da aprile 2013. Costituita da due quote: una per coprire tutti i costi di raccolta e smaltimento rifiuta e l'altra per coprire i costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni

- annullate tutte le cartelle per importi fino a € 2.000,00 iscritte a ruolo entro il 31 dicembre 1999 decorsi 6 mesi dall'entrata in vigore della legge. Entro 90 gg. dal ricevimento del primo atto della procedura coattiva o cautelare il contribuente può presentare domanda per far valere le ragioni di non esigibilità. Se entro 220 gg. l'ente non comunica nulla, il ruolo è annullato di diritto. Per importi fino a € 1.000,00 non si può procedere ad azioni esecutive o cautelari prima di 120 gg. dall'invio dell'avviso col dettaglio del ruolo.

In tema agricolo le novità più rilevanti toccano le società agricole. L’articolo 1, comma 1093 della Legge n. 296/06 (Finanziaria 2007) aveva previsto la possibilità per le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola, ai sensi dell’articolo 2 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 93, di optare per la determinazione catastale del reddito, ex articolo 32 del Tuir. La Legge di Stabilità, nell’abrogare espressamente il comma 1093 dell’art. 1 della vigente L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e nel prevedere la perdita di efficacia delle relative opzioni esercitate, ha sancito la tassazione a bilancio per le società agricole dal dicembre 2014. Inoltre, viene abrogato anche il comma 1094 della Legge n. 296/06 (Finanziaria 2007) che prevedeva la possibilità per le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, di determinare il reddito applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25%.

Rivalutazione terreni agricoli dal 2013. “Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d’imposta 2013, 2014 e 2015, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati del 15 per cento. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5 per cento.”

Meno gasolio agricolo agevolato. Il gasolio agevolato per uso agricolo subirà nel 2013 una riduzione delle assegnazioni aziendali del 10%.A decorrere dal 1° gennaio 2014, i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all’impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante “Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell’applicazione delle aliquote ridotte o dell’esenzione dell’accisa”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002,sono ridotti del 5 per cento. In due anni le assegnazioni caleranno del 15%.

La riscossione delle multe per lo sforamento delle quote latte torna di competenza di Equitalia.

Riaperti infine i termini per rideterminare il valore di terreni agricoli ed edificabili nonché delle partecipazioni in società di qualunque tipo, escluse quelle quotate in mercati regolamentati. La relativa perizia dovrà essere asseverata entro il 30 giugno 2013 e dovrà farsi riferimento al valore dei beni alla data del 1 gennaio 2013.

di R. T.