L'arca olearia

Disciplinare olio d’alta qualità /1. Regole generali e requisiti etici

Ecco le dettagliate regole stabilite in materia di rapporti di lavoro ma anche i requisiti chimico-fisici definiti per l’olio extra vergine d’oliva che si voglia fregiare del marchio IOO% o Alta Qualità

02 maggio 2009 | R. T.

L’alta qualità dell’olio di oliva extra vergine, secondo il disciplinare comune di Unaprol, Cno e Unasco, è il risultato del rispetto di requisiti chimico-fisici e sensoriali, più restrittivi rispetto alla legislazione di base e di dettagliate regole e procedure di produzione, trasformazione e conservazione, ma anche requisiti etici, in particolare sul fronte dei rapporti di lavoro.

I requisiti oggetto di certificazione sono:
• la coltivazione delle olive con tecniche di lotta integrata o biologica secondo quanto disposto nel disciplinare Alta Qualità, dove sono riportate le norme tecniche che consentono di produrre le olive in conformità agli obiettivi richiamati,
• il rispetto delle procedure di lavorazione delle olive, produzione, stoccaggio e confezionamento dell’olio secondo quanto disposto nel disciplinare Alta Qualità, dove sono riportate le norme tecniche che consentono di produrre, stoccare e confezionare olio in conformità agli obiettivi richiamati,
• il rispetto delle procedure di distribuzione dell’olio confezionato secondo quanto disposto nel disciplinare Alta Qualità, dove sono riportate le norme che consentono di distribuire olio in conformità agli obiettivi richiamati,
• il rispetto delle norme etiche secondo quanto disposto nel disciplinare Alta Qualità;
• il rispetto dei parametri chimico-fisici e sensoriali riportati nella tabella Parametri di qualità.



Le organizzazioni della filiera devono garantire a tutti i soggetti coinvolti nel processo produttivo idonee condizioni di vita e di lavoro, coinvolgendo in questo impegno anche le organizzazioni dei propri fornitori.
Questo significa, non solo la concreta e corretta applicazione di tutte le normative in materia di contratti di lavoro e di sicurezza sul lavoro, ma un impegno concreto da parte delle organizzazioni coinvolte nella filiera per migliorare le condizioni di vita e di lavoro soprattutto a livello della produzione primaria e cioè a livello dei produttori di olive e di olio.

Non discriminazione
Le organizzazioni delle filiera, nel quadro della legislazione regionale, nazionale, comunitaria e internazionale vigente in materia di occupazione e di rapporti sul lavoro, e dei contratti collettivi, devono:
• non attuare e rimuovere ogni causa di discriminazione nella selezione, assunzione, retribuzione, promozione formazione, licenziamento e pensionamento, sulla base di motivi di etnia, colore, genere, religione, opinione politica, nazionalità, status sociale, status civile, appartenenza a popolazioni indigene, età, genetica, salute (inclusi i casi di HIV/AI DS), disabilità, gravidanza, maternità e orientamento sessuale.
• non interferire, se non per reali necessità debitamente documentabili, con l’esercizio del diritto del personale di seguire principi o pratiche, o di soddisfare bisogni connessi a etnia, ceto, origine nazionale, religione, invalidità, genere, orientamento sessuale, appartenenza sindacale o affiliazione politica.
• opporsi a qualsiasi forma di discriminazione diretta o indiretta e/o molestia ai danni di individui o gruppi, da parte di altre persone o gruppi, impegnandosi a prevenire ed intervenire per far cessare comportamenti che possono sfociare in aggressione fisica, sessuale, razziale, psicologica o verbale.

Lavoro minorile
Le organizzazioni delle filiera, nel quadro della legislazione regionale, nazionale, comunitaria e internazionale vigente in materia di occupazione e di rapporti sul lavoro e dei contratti collettivi:
• devono non utilizzare o accondiscendere all’utilizzo di minori in alcun tipo di occupazione prima che questi abbiano concluso l’obbligo scolastico e abbiano raggiunto i 16 anni di età.
• possono impiegare i/le minori di 16 anni unicamente su autorizzazione delle autorità competenti in materia di lavoro, previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale ed unicamente in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purché si tratti di attività che non pregiudicano la sicurezza, l’integrità psicofisica e lo sviluppo del/della minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.
• possono impiegare persone di età compresa tra i 16 e i 18 anni che abbiano comunque assolto l’obbligo scolastico in lavori che per loro natura o circostanze non siano pericolosi, o che siano condotti secondo modalità che non compromettano la loro salute, sicurezza e sviluppo fisico e psichico.

Lavoro forzato, obbligatorio o in condizioni di schiavitù
Le organizzazioni delle filiera, nel quadro della legislazione regionale, nazionale, comunitaria e
internazionale vigente in materia di occupazione e di rapporti sul lavoro e dei contratti collettivi, devono:
• non utilizzare o dare sostegno all’utilizzo di lavoro forzato o obbligato, o ad altre forme odierne di
schiavitù;
• favorire il lavoro nelle carceri rispettando le condizioni stabilite dalla Convenzione ILO n. 29.

Libertà di associazione e contrattazione collettiva
Le organizzazioni delle filiera, nel quadro della legislazione regionale, nazionale, comunitaria e
internazionale vigente in materia di occupazione e di rapporti sul lavoro e dei contratti collettivi, devono:
• rispettare la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto alla contrattazione collettiva;
• garantire che i le lavoratrici e i lavoratori non siano discriminati a causa della loro appartenenza a
sindacati o della loro partecipazione ad attività sindacali;
• garantire che i rappresentanti del personale non siano discriminati e possano comunicare con i loro
associati sul posto di lavoro;
• facilitare mezzi alternativi di associazione libera e indipendente e di contrattazione collettiva per
tutto il personale.

Retribuzione
Le organizzazioni delle filiere devono fornire alle lavoratrici e ai lavoratori:
• una remunerazione equa per il lavoro svolto o da svolgere, liberamente concordata o fissata, sulla base della legislazione regionale, nazionale, comunitaria e internazionale vigente e dei contratti collettivi;
• una remunerazione sufficiente ad assicurare un adeguato standard di vita.

Orario di lavoro
Le organizzazioni delle filiera devono rispettare l’orario di lavoro previsto dalla legislazione nazionale vigente in materia di occupazione e di rapporti sul lavoro, nonché dai contratti collettivi.

Tutela e promozione della salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori
Le organizzazioni delle filiera, nel quadro della legislazione regionale, nazionale, comunitaria e
internazionale, dei regolamenti applicabili e delle pratiche vigenti in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, devono:
• garantire un ambiente di lavoro salubre e sicuro, prendere adeguate misure per prevenire incidenti e danni alla integrità fisica e psicosociale, che possano verificarsi in relazione al lavoro o durante lo svolgimento del lavoro, minimizzando le cause di pericolo all’interno degli spazi e dei luoghi di lavoro;
• prendere adeguate misure affinché i propri dipendenti non accusino stress o disagio lavorativi, ovvero vigilare affinché una lavoratrice o un lavoratore:
- non divenga oggetto, da parte di colleghe/i e/o del management, in modo deliberato e sistemico di: pressioni o molestie psicologiche; maltrattamenti verbali ed offese personali; immotivata esclusione o marginalizzazione o boicottaggio dell’attività lavorativa; controlli senza che ella/egli lo sappia; applicazione di sanzioni senza motivo apparente, senza dare spiegazioni, senza tentare di risolvere i
problemi insieme alla lavoratrice o al lavoratore; attribuzione di compiti dequalificanti in relazione al profilo professionale posseduto;
- non accusi processi di logoramento o decadenza psicofisica indotti dal rapporto professionale con la clientela.

Sviluppo delle conoscenze e competenze
Le organizzazioni delle filiera, nel quadro della legislazione regionale, nazionale, comunitaria e
internazionale vigente in materia di occupazione e di rapporti sul lavoro e dei contratti collettivi, devono garantire la gestione delle risorse umane in modo tale da mettere tutto il personale nelle condizioni di svolgere le proprie mansioni in modo efficiente e sicuro e di avere pari opportunità di sviluppo di competenze e di carriera.

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