L'arca olearia

Linee guida antincendio per i frantoi: vince la ragionevolezza

Sono serviti due anni di lavori intensi e di mediazione ma i Vigili del Fuoco hanno diramato le linee guida che si applicano ai frantoi. Molta prevenzione, con l'utilizzo di materiali non combustibili, vie d'uscita e depositi di materiale combustibile, come il nocciolino, all'esterno dell'area di stoccaggio. Ora si lavora per lo slittamento di un anno dell'istruttoria antincendio

06 ottobre 2017 | R. T.

Molti frantoi non dovranno eseguire alcun lavoro di adeguamento, per rispondere alle linee guida antincendio per i frantoi, concordate tra l'Interprofessione dell'olio di oliva (Fooi) e i Vigili del Fuoco. Per altri frantoi si tratterà di interventi minimi, riguardanti prevalentemente le pareti antincendio e la segnaletica. Solo, presumibilmente, per i frantoi situati nei centri abitati l'adeguamento può essere più complesso.

Si tratta di un duro lavoro, condotto per più di due anni da Stefano Pasquazi di Aifo, per conto dell'associazione frantoiani e di tutta la filiera olivicolo olearia.

Un percorso che sembrava arenarsi quando i Vigli del Fuoco volevano che i depositi fossero muniti di bacini di contenimento, prescrizione poi notevolmente attenuata dal fatto che si deve tenere “altresì conto dei sistemi di scolo dei reflui eventualmente presenti nella pavimentazione del deposito stesso.”

Aifo ricorda che “le Linee guida non rappresentano una regola tecnica di prevenzione incendi: pertanto non hanno carattere di “cogenza”, ma costituiscono un utile indirizzo per i titolari delle attività e per i progettisti che potranno fare riferimento ai contenuti delle stesse per l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione antincendi”.

La maggior parte delle prescrizioni sono di buon senso, come quella che prevede che “i locali di deposito non devono comunicare con locali di attività ad essi non pertinenti. L’abitazione del custode potrà comunicare con il locale deposito mediante porta in materiale non combustibile” e ancora che “Le vie di uscita dei locali destinati a deposito e ai servizi del frantoio oleario devono essere conformi ai criteri tecnici generali di prevenzione incendi e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Di assoluto buon senso che “i depositi di nocciolino o di altri materiali combustibili devono essere, di regola, ubicati all’esterno dell’attività ed essere protetti dagli agenti atmosferici con strutture realizzate in materiale non combustibile. I depositi devono essere posizionati in maniera tale da evitare, in caso di incendio, la propagazione dello stesso all’interno dei locali dell’attività.”

Alcune misure riguardano anche i locali di confezionamento e limitrofi: “tali depositi (contenenti ad esempio: cartone, pallet, plastica per imballaggi, serbatoi in plastica, ecc.) devono essere collocati in apposito locale costituente compartimento antincendio. All’interno dei locali di lavorazione ed imbottigliamento è ammesso il deposito dei materiali necessari alla lavorazione giornaliera preventivamente individuata dal datore di lavoro.”

Il frantoio deve inoltre disporre di estintori adeguati e di “una rete idranti conforme al decreto del ministro dell’interno 20 dicembre 2012.”
Infine “per depositi di capacità totale superiore a 50 m3 deve sempre essere previsto un sistema di segnalazione di allarme antincendio o di aumento della temperatura all’interno del locale.”

Un manuale, quello delle linee guida anticendio per i frantoi, estremamente snello e pratico, a misura di filiera olivicolo-olearia.

Ora si tratterà di lavorare, stante l'emanazione delle suddette linee guida nell'imminenza della campagna olearia allo slittamento di un anno dell'istruttoria di prevenzione incendi a carico dei singoli frantoi, che dovrà comunque seguire le procedure previste dal DM 7/8/2012 e dal relativo Allegato I (Documentazione relativa ad attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio).

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