L'arca olearia 28/07/2012

Alchil esteri nel decreto sviluppo. Varato il limite dei 30 mg/kg per l'olio italiano

Alchil esteri nel decreto sviluppo. Varato il limite dei 30 mg/kg per l'olio italiano

La Camera dei Deputati ha già dato il via libera. Sono due i commi che si interessano direttamente di olio extra vergine d'oliva


Durante i lavori di conversione in legge del decreto sviluppo del governo alla Camera dei Deputati, spuntano due commi, inseriti all'articolo 43.

Il suddetto articolo, che fa parte del Capo V “ulteriori misure a sostegno delle imprese”, è intitolato “potere sanzionatorio in materia di Made in Italy”, affidando tale prerogativa alle Camere di Commercio.

Il provvedimento è già stato licenziato dalla Camera e ora passerà al Senato dove il governo avrebbe intenzione di porre la questione di fiducia.

Alchil esteri, per l'olio italiano il limite è 30 mg/kg (Articolo 43 comma 1 bis)

Al fine di prevenire frodi nel settore degli oli di oliva e di assicurare la corretta informazione dei consumatori, in fase di controllo gli oli di oliva extravergini che sono etichettati con la dicitura «Italia» o «italiano», o che comunque evocano un'origine italiana, sono considerati conformi alla categoria dichiarata quando presentano un contenuto in metil esteri degli acidi grassi ed etil esteri degli acidi grassi minore o uguale a 30 mg/Kg. Il superamento dei valori, salvo le disposizioni penali vigenti, comporta l'avvio automatico di un piano straordinario di sorveglianza dell'impresa da parte delle autorità nazionali competenti ai controlli operanti ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.

Rafforzato il ruolo del panel test nei procedimenti giurisdizionali (Articolo 43, comma 1 ter)

Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni, la verifica delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini è compiuta da un comitato di assaggio riconosciuto e tali caratteristiche si considerano conformi alla categoria dichiarata qualora lo stesso comitato ne confermi la classificazione. La verifica è effettuata da un comitato di assaggiatori riconosciuti ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 2012, e iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 del medesimo decreto. Essa è obbligatoriamente disposta e valutata a fini probatori nei procedimenti giurisdizionali nell'ambito dei quali debba essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche del prodotto alla categoria di oli di oliva dichiarati. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità di accertamento delle caratteristiche degli oli di oliva vergini ai fini della validità delle prove organolettiche.

 

L'articolo 43, comma 1 ter, non introduce alcun elemento di particolare novità. L'esame organolettico è già riconosciuto ai fini della classificazione merceologica degli oli d'oliva ai sensi del Reg. 2568/91. Ribadirlo, indicando quest'analisi come obbligatoria, nei procedimenti giurisdizionali, ne rafforza la valenza, lanciando soprattutto un messaggio politico a quanti hanno pensato, nei mesi scorsi, che il panel test potesse venire eliminato. L'Italia, o almeno il legislatore italiano, è contrario a questa ipotesi. Resta da capire perchè l'Italia ha scelto di lanciare questo messaggio tramite una legge e non facendo sentire la propria voce ai tavoli istituzionali europei e del Coi.

L'articolo 43, comma 1 bis, introduce novità più sostanziali. Viene introdotto il limite di 30 mg/kg per “gli oli di oliva extravergini che sono etichettati con la dicitura «Italia» o «italiano», o che comunque evocano un'origine italiana.” Il superamento di tale limite non comporta una sanzione diretta a carico del trasgressore ma “l'avvio automatico di un piano straordinario di sorveglianza dell'impresa” ai sensi del Reg. Ce 882/2004. Tale regolamento, poi modificato con il reg 1029/2008, è anche conosciuto come pacchetto igiene e consente alle autorità di controllo una verifica completa dell'azienda attraverso strumenti ispettivi ed analitici volti a esaminare i processi produttivi, il rispetto dell'Haccp e ogni altro elemento utile alla sicurezza alimentare. Gli articoli 26 e seguenti del regolamento pongono a carico dell'impresa oggetto di accertamento gli oneri del controllo. In Italia il regolamento 882/2004 è stato recepito con il decreto legislativo 194/2008 che negli allegati stabilisce le tariffe applicabili, salvo il principio “che sia comunque garantita la copertura del costo effettivo del servizio.”

di Alberto Grimelli

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Commenti 4

Alberto Grimelli
Alberto Grimelli
08 agosto 2012 ore 11:22

Nel decreto sviluppo sono contenuti unicamente i due articoli citati che quindi sono già in vigore.
L'iter del disegno di legge 3211, "Mongiello", è in corso ed entro i primi di settembre dovrebbe essere approvato al Senato.
Sull'articolo 7, come su altre parti del provvedimento, sono stati presentati degli emendamenti. In particolare gli emendamenti sull'articolo 7 sono volti a ristabilire il termine minimo di conservazione dalla data di imbottigliamento, accompagnato però dall'annata di raccolta.

enrico valli
enrico valli
08 agosto 2012 ore 10:46

Nel disegno di legge 3211 (Art.7) c'era anche una proposta molto interessante per considerare il termine minimo di conservazione a 18 mesi dalla data di estrazione dell'olio (e non dalla data di imbottigliamento)..qualcuno sa questa proposta è stata convertita in legge nello stesso decreto sviluppo? Sarebbe un ulteriore passo avanti a difesa della qualità del prodotto...

Emanuele Aymerich
Emanuele Aymerich
28 luglio 2012 ore 03:57

Sicuramente si è partiti con l'idea di imporre il limite come obbligatorio, poi ci si è accorti che non è possibile non denominare come italiano un olio, se lo è davvero, a prescindere dalle analisi: se è italiano è italiano pure se supera la soglia, non è che diventa francese! Ma nonostante cio si è insistito a procedere in merito con una legge! Se si ritiene che il superamento del limite sia un indizio di provenienza illecita dell'olio, non sarebbe bastato semplicemente comunicarlo con una circolare agli organi ispettivi competenti, con l'istruzione di effettuare controlli approfonditi nel caso di superamento della soglia limite? C'era bisogno di farlo per legge quando bastava una semplice circolare? In Italia se non ci complichiamo la vita facendo diecimila leggi non siamo mai contenti.

elisa de blasi
elisa de blasi
28 luglio 2012 ore 00:17

Anche in relazione all'articolo precedente che apriva la discussione in relazione al gruppo di 'pugliesi del sud' favorevoli al mantenimento del limite di 75mg/kg vorrei esprimere la mia. Innanzitutto mi fa riflettere il fatto che i firmatari del 'limite 75' siano tutti frantoiani e cooperative olearie e non ci siano produttori singoli. Poi a questa osservazione si unisce la giustezza di un commento in cui si individuava l'impossibilità dell'innalzamento degli alchil esteri in olii cosiddetti 'dolci' se non sottoposti ad agenti che ne permettano l'effettivo innalzamento.
In sostanza perchè chi si lamenta sono i frantoiani? e coloro che prendono olive da più parti? Forse perchè in quel contesto è più difficile moderarne la qualità, magari lavorando di miscele? forse perchè in alcune zone della Puglia i macchinari che vengono utilizzati o come vengono lavorate le olive, permettono un innalzamento degli alchil esteri? Perchè la Puglia non vuole decidersi a rimboccarsi le maniche seriamente per produrre più qualità e meno quantità? Chi ha paura della qualità?