Economia

ESISTE UNO STRETTO LEGAME FRA AZIENDE AGROALIMENTARI E AGENTI DI COMMERCIO. SONO GLI INTERMEDIARI PRIVILEGIATI PER IL MERCATO HORECA. ATTENZIONE PERO' AI COSTI, SPECIE A QUELLI “NASCOSTI”

Una proficua e vicendevole collaborazione, alle volte addirittura una partnership. Per le imprese agricole che vogliano affacciarsi da sole sul mercato gli agenti di commercio rappresentano prima di tutto una miniera di potenziali clienti, ma anche una fonte di idee e suggerimenti. Ma possono verificarsi anche brutte sorprese

28 maggio 2005 | Ernesto Vania

Chi sono gli agenti di commercio
L’agente di commercio è colui che promuove, tramite l’acquisizione di ordini di acquisto, le vendite di un’impresa, sulla base di un incarico stabile e in una zona determinata.

Alcune nozioni generali: il codice civile
Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento della stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile.
Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.
L’agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente. Se questa facoltà gli è stata attribuita, egli non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione.
Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza deL termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Se il contratto di agenzia e a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito.

Le prospettive viste dagli agenti di commercio
Stiamo assistendo ad una profonda fase di cambiamenti economici e strutturali nella quale il termine “internazionalizzazione dei mercati” diventa, con sempre maggior frequenza, sia un punto di forte confronto competitivo fra le imprese, sia una nuova fonte di incognite circa le prospettive di sviluppo del sistema socio-economico, anche locale. In questo contesto si evolve anche il ruolo dell’agente di commercio, che può rimanere un tassello importante della catena distributiva a patto che acquisisca nuovi spazi e nuove funzioni nel contesto dell’evoluzione dei mercati.
“Il nostro lavoro - afferma il Presidente Fnaarc/Ascom della provicia di Pordenone Odino Steffan - si deve sempre di più relazionare non solo con i mercati interni, ma considerare prospettive che superano i confini nazionali. Questo evidenzia anche l’importanza del nostro ruolo professionale chiamato a confrontarsi con interlocutori che affrontano un’economia di mercato senza barriere o protezionismi, ma impostato sul libero scambio di prodotti, merci, idee, occasioni, opportunità, ecc. in un sistema imprenditoriale che sempre più significa confronto in termini di efficienza e scelte competitive”.

Non esiste un solo tipo di contratto di agenzia
Paese che vai contratto che trovi.
Ogni nazione ha normato in proprio il ruolo dell’agente di commercio. Sebbene esista un contratto standard dell’Unione europea è bene sempre riferirsi, qualora ve ne sia la possibilità, a quelli nazionali.

I principali obblighi della ditta mandante
- provvigione sugli ordini andati a buon fine ogni trimestre
- iscrizione propria e dei propri agenti all’Ente di previdenza ENASARCO;
- versamenti trimestrali dei contributi al Fondo di previdenza pari all’11,50% di tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all’agente, anche se non ancora corrisposte. Metà del contributo (5,75%) è a carico della ditta e metà (5,75%) è a carico dell’agente;
- in presenza di agenti costituiti in forma di società di capitale (SRL o SPA), al posto del contributo di previdenza, esiste l’obbligo di versamento del contributo al Fondo per prestazioni integrative di previdenza (anziché al Fondo di previdenza) pari al 2% di tutte le somme dovute alla società, senza alcun limite di massimale. Il contributo è interamente a carico della ditta mandante;
- accantonamento, entro il 31 marzo dell’anno successivo, al Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (F.I.R.R.) secondo quanto disposto dai vigenti accordi tra le Organizzazioni rappresentative degli agenti di commercio e delle ditte mandanti;
- per i contratti a tempo indeterminato, l'indennità suppletiva di clientela. L'indennità in questione è dovuta tutte le volte che il contratto si scioglie, ad iniziativa della ditta mandante, per il fatto non imputabile all'ausiliario. Deve essere corrisposta direttamente dalla ditta, in aggiunta alla indennità di risoluzione del rapporto:
- indennità per “patto di non concorrenza”. Il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all'estinzione del contratto. L'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una indennità di natura provvigionale.

Attenzione alle brutte sorprese
Riportiamo, per esteso, quanto appare sul sito dell’Assoagenti, una delle principali organizzazioni di categoria degli agenti di commercio (link esterno)
Tra i vari quesiti che ci vengono segnalati dai tuoi colleghi, il più ricorrente è come recuperare i diritti di fine rapporto agenzia, che si perdono dopo aver presentato….. le maledette dimissioni.
Ribadiamo per l’ennesima volta di non rassegnare MAI LE DIMISSIONI, ma di formulare la cessazione del rapporto per iniziativa della casa mandante.
Se è decaduto il rapporto fiduciario con la ditta mandante!!!! Se la ditta non ti invia gli estratti conto provvigioni e non paga le provvigioni alla scadenza del trimestre o del mese!!!! Se la ditta ti obbliga a relazioni periodiche o a seguire particolari itinerari o orari!!! Se non puoi agire in piena autonomia operativa e con l’indipendenza tipica del rapporto di agenzia!!! Se vengono fatte variazioni di zona, di prodotti o clientela che ledono anche in minima parte il rapporto economico con la ditta!!!! Se incassi continuamente per la ditta e non ti viene pagata la provvigione separata!!! Se il solito… ispettore …continua a minacciare la tua indipendenza di agente di commercio!!!! Se la ditta non evade gli ordini da te procurati con tanto sacrificio… DEVI CESSARE IL RAPPORTO DI AGENZIA PER INIZIATIVA , FATTO E/O COLPA DELLA DITTA MANDANTE!!!!
Basta una normale raccomandata di contestazione e avrai salvaguardato TUTTI i tuoi diritti alle indennità di fine rapporto; indennità preavviso, nuova indennità clientela meritocratica, indennità F.I.R.R., indennità maneggio denaro, nuova indennità per il patto di non concorrenza, indennità suppletiva di clientela e tutti i diritti di provvigioni e altro non percepiti durante il corso del rapporto.

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