Mondo Enoico

PER LA SANATORIA DEI VIGNETI ORA LA DECISIONE DI BRUXELLES E' DEFINITIVA

Dal Commissario all'agricoltura Franz Fischler un netto diniego, secco. Non concede nulla alla proposta italiana di considerare il primo settembre 1993 come data di inizio della procedura di regolarizzazione

09 ottobre 2004 | R. T.

Il Commissario Franz Fischler ha inviato al Ministro Alemanno una nota in merito al termine per la concessione delle deroghe ai fini della regolarizzazione degli impianti viticoli, realizzati in violazione del divieto di impianto.

In risposta alla proposta 1° settembre 1993 come data di inizio della procedura di regolarizzazione, Fischler ribadisce che l’articolo 2 paragrafo 2, del regolamento Ce n. 1493/1999 statuisce chiaramente che le uve ottenute da superfici sulle quali sono state piantate viti anteriormente al 1° settembre 1998 (e la cui produzione poteva essere messa in circolazione soltanto se destinata a distillerie ai sensi dell’art. 6, par. 3, o dell’art. 7, par. 4, del reg. Cee 822/87) non possono essere utilizzate per produrre vino da commercializzare. Il divieto di commercializzare il vino proveniente dalle superfici piantate illegalmente deve essere perciò applicato alle uve ottenute da vigneti piantati illegalmente tra il 31 marzo 1987 e il 1° settembre 1998.

La data proposta, cioè il 1° settembre 1993, comporterebbe una discriminazione tra o produttori che hanno proceduto a regolarizzare i loro impianti illegali e quelli che non lo hanno fatto. Questi ultimi, inoltre, potrebbero non aver consegnato il vino alle distillerie in conformità dell’art. 2, par. 2, del regolamento Ce n. 1493/1999. Fischler sostiene che tale proposta favorirebbe manifestamente coloro che non hanno rispettato il divieto relativo agli impianti illegali e quindi ne eluderebbero le conseguenze economiche, come la distillazione obbligatoria o le spese inerenti la regolarizzazione degli impianti illegali. Simili casi di palese discriminazione, afferma Fischler, costituirebbero una flagrante violazione dei principi fondamentali del diritto comunitario. Fischler ha pertanto deciso che questo problema vada trattato ulteriormente nel quadro di una più vasta riforma dell’Ocm vitivinicolo.

(Nota della Commissione Ue (Prot. n. CAB-D/27930 del 3/6/04): Regolarizzazione degli impianti illeciti)

Fonte: Ismea

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