Mondo Enoico
Il Consiglio Ue ha adottato ufficialmente la nuova ocm del settore vitivinicolo
La riforma dovrebbe consentire una rapida ristrutturazione del settore, poiché include un regime triennale di estirpazione su base volontaria per i produttori che non sono in grado di far fronte alla concorrenza
03 maggio 2008 | C. S.
Il Consiglio dei ministri ha adottato ufficialmente una vasta riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo che era già stata oggetto, nel dicembre scorso, di un accordo politico fra i ministri dell'Agricoltura.
La Commissione europea darà ora inizio al processo di adozione dei primi regolamenti sulle modalità di applicazione per far sì che la riforma possa entrare in vigore il 1 agosto 2008.
Mariann Fischer Boel, commissaria per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, ha così commentato: "Possiamo ora procedere con gli ultimi preparativi connessi all'entrata in vigore del nuovo sistema nel mese di agosto. Anziché sprecare risorse per eliminare le eccedenze, grazie alla riforma potremo concentrarci sulla sfida alla concorrenza e sul recupero di quote di mercato. Mi auguro che gli Stati membri facciano buon uso dei nuovi strumenti disponibili."
Principali aspetti dell'ocm vitivinicola riformata
Dotazioni finanziarie nazionali: consentiranno agli Stati membri di adattare le misure alla loro situazione particolare. Le misure possibili includono la promozione nei paesi terzi, la ristrutturazione/riconversione dei vigneti, gli investimenti destinati all'ammodernamento della catena di produzione e all'innovazione, il sostegno alla vendemmia verde, nuove misure di gestione delle crisi e il semplice sostegno disaccoppiato.
Misure di sviluppo rurale: una parte dei fondi verrà trasferita a misure di sviluppo rurale riservate alle regioni vitivinicole. Tali misure possono includere l'insediamento dei giovani agricoltori, il miglioramento della commercializzazione, la formazione professionale, il sostegno alle organizzazioni di produttori, i finanziamenti destinati a coprire le spese supplementari e le perdite di reddito derivanti dal mantenimento dei paesaggi culturali, nonché il prepensionamento.
Diritti di impianto: è prevista la loro abolizione entro la fine del 2015, ma potranno essere mantenuti a livello nazionale fino al 2018.
Eliminazione progressiva dei regimi di distillazione: la distillazione di crisi sarà limitata a quattro anni, a discrezione degli Stati membri, fino al termine della campagna 2011/2012, con una spesa massima limitata al 20% della dotazione finanziaria nazionale nel primo anno, al 15% nel secondo, al 10% nel terzo e al 5% nel quarto. La distillazione di alcool per usi alimentari sarà progressivamente eliminata nel corso di un periodo transitorio di quattro anni, durante il quale verrà concesso un aiuto accoppiato che sarà poi sostituito dal pagamento unico disaccoppiato per azienda. Gli Stati membri avranno la possibilità di esigere la distillazione dei sottoprodotti, finanziata a partire dalla dotazione nazionale e ad un livello considerevolmente inferiore a quello attuale, che includa i costi di raccolta e trasformazione dei sottoprodotti.
Introduzione del pagamento unico per azienda: questo pagamento disaccoppiato sarà concesso ai produttori di uve da vino a discrezione degli Stati membri e a tutti i produttori che estirpano i loro vigneti.
Estirpazione: è introdotto un regime di estirpazione volontaria su un periodo di tre anni, per una superficie totale di 175 000 ettari e con premi decrescenti. Uno Stato membro può mettere fine all'estirpazione quando la superficie estirpata rischia di superare l'8% della superficie viticola nazionale o il 10% della superficie totale di una determinata regione. La Commissione può mettere fine all'estirpazione quando la superficie estirpata raggiunge il 15% della superficie viticola totale di uno Stato membro. Gli Stati membri possono inoltre vietare l'estirpazione nelle zone di montagna o a forte pendenza, nonché per motivi ambientali.
Pratiche enologiche: l'incarico di approvare pratiche enologiche nuove o di modificare quelle esistenti verrà trasferito alla Commissione, che valuterà le pratiche ammesse dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) ed aggiungerà alcune di esse all'elenco delle pratiche ammesse dall'UE.
Miglioramento delle norme in materia di etichettatura: i vini con indicazione geografica protetta e quelli con denominazione d'origine protetta costituiranno la base del concetto di vini di qualità dell'Unione europea. Verrà garantita la tutela delle politiche nazionali consolidate in materia di qualità . L'etichettatura verrà semplificata e sarà ad esempio concesso ai vini dell'UE senza indicazione geografica di indicare il vitigno e l'annata. Talune menzioni e forme di bottiglia tradizionali potranno conservare la protezione di cui godono.
Zuccheraggio: questa pratica continuerà a essere autorizzata, ma verrà imposta una riduzione dei livelli massimi di arricchimento con zucchero o mosto. In condizioni climatiche eccezionali, gli Stati membri potranno chiedere alla Commissione un aumento di tali livelli.
Aiuto per l'utilizzazione dei mosti: tale aiuto potrà essere versato nella sua forma attuale per quattro anni. Una volta trascorso tale periodo transitorio, la spesa corrispondente potrà essere convertita in pagamenti disaccoppiati ai produttori di uve.
Fonte: Ue
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