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La nuova riforma Ocm vino. Tra delusione e perplessità

Molti sono stati i compromessi politici che hanno dato vita a fine dicembre alla nuova Ocm vino. L'impostazione data permetterà alle aziende del settore di aumentare la propria competitività?

02 febbraio 2008 | Mena Aloia

A poco più di un mese dall’approvazione della nuova Ocm vino, cerchiamo di scoprire le novità e le contraddizioni di una riforma che sembra aver lasciato un po’ tutti delusi.

Ci si aspettava un po’ più di coraggio in alcuni punti, ma bisogna anche riconoscere che fra le varie Ocm, quella vitivinicola è certamente più complessa, poiché sono davvero tanti gli operatori, tra l’altro molto diversi fra loro, che vi operano. Si pensi, ad esempio, alla componente agricola e a quella industriale della trasformazione e della distribuzione, e si pensi poi alle diverse dimensioni aziendali ed alle diverse realtà societarie.

Molti sono stati i compromessi politici che hanno dato vita a fine dicembre alla nuova Ocm vino.

Un’attenta ed esaustiva sintesi del nuovo regolamento è stata fatta dal prof. Pomari dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
Ripercorriamo, in breve, alcuni tratti del suo lavoro, partendo dagli obiettivi contenuti nel documento e che si riassumono nella ricerca di un maggior livello di qualità e di competitività per il settore vitivinicolo in particolare attraverso la conquista di nuove quote di mercato, sia all’interno che all’esterno dell’Unione senza dimenticare il ruolo socio-ambientale della viticoltura nelle zone rurali.

Per far ciò diventa necessario spendere più efficacemente le risorse destinate al comparto.

Sono stati, in quest’ottica, smantellati i cosiddetti “Meccanismi di Mercato” visto il contesto globale in cui si trovano ad operare le aziende e sono state, invece, introdotte le cosiddette “Misure di Supporto” per sostenere la competitività del sistema.

Per il resto, la struttura della Ocm è rimasta praticamente identica a quella del Reg. 1493 del 1999.
Si trovano, infatti, ancora i capitoli dedicati agli “Scambi con Paesi Terzi”, quello denominato “Potenziale Produttivo” ed infine le “Misure Regolatorie”.

Per quanto riguarda le misure di supporto introdotte con la nuova Ocm si fa riferimento sia ai programmi di supporto nazionali (envelope), sia al trasferimento di fondi allo sviluppo rurale.
I programmi nazionali sono uno strumento di programmazione quinquennale che contempla le necessità regionali.
Vige, qui, il principio del silenzio assenso, per cui risulta evidente il fondamentale ruolo delle regioni che non avranno solo grandi poteri, ma evidentemente anche delle grandi responsabilità in futuro.

Le misure previste sono sia permanenti sia per il phasing out.
Tra le misure permanenti incluse nel menù del programma nazionale vi sono misure per la ristrutturazione e la conversione dei vigneti; misure per il rafforzamento strutturale nella trasformazione e commercializzazione; misure di promozione su mercati terzi; vendemmia verde;fondi di mutalizzazione; assicurazioni sulla vendemmia; distillazione dei sottoprodotti e pagamenti disaccoppiati.
Le misure di phasing out, cioè quelle di transizione, riguardano la distillazione di crisi (decrescente); la distillazione alcool da bocca e gli aiuti ai mosti.

È stato, poi, previsto un potenziamento del Reg. 1698/2005 nelle regioni vitivinicole trasferendo risorse dal bilancio Ocm alla dotazione dello SR.
Il trasferimento avrà un andamento crescente: si parte da 50 milioni di euro nel 2009 fino ai 150 milioni nel 2011 e successivi.
C'è da sottolineare, tuttavia, che tali misure non hanno carattere innovativo, coincidendo con misure già da tempo eleggibili per il comparto vitivinicolo all’interno dello SR. In più c’era forse la necessità di un vincolo a favore dell’intero comparto e non delle regioni vitivinicole.

Passiamo ad un altro capitolo: quello delle misure regolatorie.
Qui troviamo la delusione maggiore della nuova Ocm.
Tra le pratiche enologiche resta confermato l’arricchimento con saccarosio per le aree dove è attualmente ammesso.
Vi è stata, solo, una minima riduzione delle percentuali di arricchimento concesse:
- Zona A da 3,5 a 3%
- Zona B da 2,5 a 2%
- Zona C da 2 a 1,5%
Sempre tra le misure regolatorie troviamo, anche, l’unica grande novità di questa Ocm che merita un’attenta riflessione sulle reali ripercussioni che potrà avere.
Stiamo parlando della designazione di origine e indicazioni geografiche.
Schematicamente, come illustra la figura, la nuova struttura dei vini sarà:

Nuova struttura dell'offerta Ue

Sono dunque previste solo due diverse tipologie di vini: vini con o senza origine; e quelli con origine sono suddivisi in DO e IG.
Si tralascia, in questo modo, il sistema piramidale italiano.
La regolamentazione dei vini con origine geografica si allinea a quella degli altri prodotti alimentari (Reg. 510/2006) e sarà, pertanto, necessaria una registrazione comunitaria delle DO e IG sia di quelle nuove sia di quelle già esistenti.

Anche in etichetta si avranno delle conseguenze rilevanti.
In merito alle indicazioni facoltative si potrà indicare l’anno di vendemmia per tutte le tipologie di vino e si potranno indicare anche una o più varietà di uva da vino impiegata nella produzione di tutte le tipologie di vino.
Da ultimo, si parla dell’introduzione di un simbolo comunitario indicante la DO o IG.

Da segnalare, per quanto riguarda l’indicazione dell’annata, le perplessità rispetto ai non ben specificati sistemi di controllo che dovrebbero garantire il consumatore.
Circa , invece, l’indicazione del vitigno, sono previste, per l’Italia delle deroghe. Si dovrebbe, cioè, poter limitare l’utilizzo del nome di varietà di uve riconosciute di pregio dal consumatore.

Passiamo, ora, ad illustrare cosa è stato deciso nei riguardi dell’espianto.
Sono 175.000 gli ha di vigneti che possono essere espiantati definitivamente.
Pur con le dovute perplessità circa la reale necessità di tale azione, che si prevede costerà 1070 milioni di euro in tre anni, bisogna ricordare da dove si era partiti con le trattative.
La proposta iniziale era di 400.000 ha di estirpazione obbligatoria.

All’espianto possono partecipare solo le superfici vitate che:
• non hanno beneficato negli ultimi 10 anni del regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti
• hanno una dimensione minima di almeno 0,1 ha
• sono state impiantate regolarmente o sanate
• le superfici espiantate comportano il riconoscimento di un aiuto disaccoppiato (importo var. max 350 euro/ha)
• all’aiuto comunitario può sommarsi un aiuto complementare nazionale
• l’adesione al programma comporta il rispetto dei requisiti della condizionalità per 5 anni, anche in caso di trasferimento del possesso dei terreni ad altro soggetto
Ciascun paese membro può fissare determinate esenzioni:
• bloccare il regime, quando la superficie estirpata ha raggiunto una quota del 8% della superficie vitata totale
• dichiarare ineleggibile la superficie vitata di montagna e in pendenza
• esentare fino al 3% della superficie vitata per ragioni di tutela ambientale.

Arriviamo, infine, agli aspetti finanziari della riforma: il budget per la nuova Ocm vino, compreso il trasferimento allo SR, è fissato pari a 1.300 Meuro per anno. La dotazione finanziaria annuale si ripartisce in tre grandi capitoli di consistenza variabile nel tempo:
• Dotazione per envelope nazionali (crescente, poi stabile)
• Fondi da spendere nello SR (crescente, poi stabile)
• Fondi per l’estirpazione (decrescente)
Non è chiaro dove vanno i fondi non utilizzati per l’estirpazione.

Dinamica dei flussi finanziari previsti

Analisi esplorativa della spesa in Italia

In conclusione, così come delineata risulta difficile capire se la nuova Ocm è coerente con gli obiettivi della Commissione di ricerca di un maggior livello di qualità e competitività.
Certamente sarà necessario sviluppare una visione strategica di filiera conformando il piano nazionale di sostegno alla struttura dell’offerta e mettendo in atto meccanismi per spendere le risorse (che saranno comunque scarse) per la promozione e il rafforzamento della filiera.
La conoscenza sarà la variabile strategica chiave.



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