Mondo Enoico 03/06/2022

La certificazione di sostenibilità vitivinicola si integra con quella SQNPI

La certificazione di sostenibilità vitivinicola si integra con quella SQNPI

Il Ministero delle politiche agricole ha chiarito che è indispensabile aderire alla piattaforma SQNPI per ottenere il certificato di sostenibilità vitivinicola ai sensi dell’art. 224 ter, comma 1, della Legge 77/2020


I processi di certificazione della sostenibilità nella filiera vitivinicola diventano operativi in base ai decreti ministeriali riportati di seguito.

La legge e i dm attuativi rimandano la gestione dei suddetti sistemi di certificazione alle procedure e allo  standard adottati in regime SQNPI. In merito, l’Organismo tecnico scientifico (OTS), al quale la legge 4 del 2011 che ha istituito il SQNPI ha demandato i compiti di definizione, tra gli altri, delle modalità di gestione del sistema stesso, ha adottato il presente documento a chiarimento di alcuni aspetti che hanno destato, tra gli operatori, qualche dubbio interpretativo in relazione alla gestione dei suddetti
sistemi di certificazione in regime SQNPI.

Istituzione del sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola;
- Decreto ministeriale n. prot. 0288989 del 23 giugno 2021;
- Decreto ministeriale n. prot. 0124900 del 16 marzo 2022.

Al riguardo, si precisa che le disposizioni del dm 16 marzo vanno così intese:

Art. 1 comma 2. Il disciplinare, per l'annualità 2022, coerentemente con le disposizioni del comma 4 della legge che istituisce il sistema di certificazione, si identifica nello standard specifico della filiera vitivinicola nell'ambito del «Sistema di qualità nazionale della produzione integrata», di seguito SQNPI, integrato dagli impegni aggiuntivi di cui alla «certificazione facoltativa transitoria», parte integrante della norma SQNPI - adesione gestione controllo rev. 11 del 16 novembre 2021, paragrafo 2.1.

Per l’anno 2022 il disciplinare del sistema di certificazione della sostenibilità vitivinicola si identifica con lo standard SQNPI, cioè con l’intero elenco di requisiti, compresi quelli del punto 2.1 della norma SQNPI adesione gestione, controllo 2022 che costituiscono il riferimento della certificazione facoltativa transitoria.
Pertanto solo i requisiti dello standard SQNPI sono quelli da considerare per la certificazione.
Quelli riportati negli allegati al dm stesso non devono essere presi in considerazione. Il loro inserimento nel disciplinare sarà effettuato per l’annualità 2023.

Art.2 comma 2. La conformità alle disposizioni del «disciplinare» in regime SQNPI viene attestata, per l'annualità 2022, dall'organismo di controllo mediante il rilascio del certificato di sostenibilità della filiera vitivinicola. L'acquisizione del predetto certificato consente di utilizzare il segno distintivo SQNPI.

L’ODC, su specifica richiesta dell’operatore, procederà a verificare la conformità del processo e a darne evidenza con le modalità SQNPI. La valutazione complessiva, tenendo conto quindi anche della conformità ai requisiti di cui al punto 2.1 della norma (certificazione facoltativa transitoria), diventa presupposto per il rilascio da parte dell’ODC dello specifico “certificato di sostenibilità vitivinicola” ai sensi dell’art. 224 ter legge 77/2020 comma 1.

Art.2 comma 3. I sistemi di certificazione della sostenibilità vitivinicola esistenti a livello nazionale alla data del decreto ministeriale 23 giugno 2021, n. 288989, attenendosi alle procedure di cui ai commi 1 e 2, sono considerati conformi al disciplinare di cui all’art. 1 e sono autorizzati all’utilizzo del relativo segno distintivo.

La disposizione integra e definisce nel dettaglio la disposizione di cui all’art. 1 comma 4 del dm n.0288989 del 23/06/2021, dando la possibilità agli altri SCS vitivinicola esistenti alla data di emanazione del predetto dm, di condividere il percorso al fine del rilascio della certificazione di sostenibilità vitivinicola di cui all’art. 224 ter legge 77/2020 e l’eventuale uso del marchio SQNPI. Infatti, per 2022, gli organismi normatori dei predetti SCS potranno dare disposizioni agli iscritti ai propri regimi di qualità in maniera che gli stessi si attengano alle procedure propedeutiche di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 2 (adesione al SQNPI e acquisizione certificazione con le modalità specificate nella norma SQNPI adesione, gestione, controllo 2022) per poi completare il percorso con l’acquisizione della conformità agli eventuali requisiti aggiuntivi dei rispettivi sistemi di qualità al fine di ottenere anche le relative certificazioni e le concessioni per l’uso dei marchi.

di T N