Mondo Enoico
Una nuova legge per disciplinare la professione di enologo
E' in discussione al Senato una revisione della legge istitutiva della professione di enologo, già riconosciuta nel 1991
03 giugno 2021 | Marcello Ortenzi
Il provvedimento “Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico”, a prima firma di Dario Stefano (PD) è composto da otto articoli e all'articolo 1 definisce l'ambito di riconoscimento del titolo professionale di enologo, che spetta a coloro che sono in possesso di uno dei seguenti titoli: diploma universitario di primo livello relativo al settore vitivinicolo; laurea triennale di primo livello relativa al settore vitivinicolo; laurea magistrale di secondo livello relativa al settore vitivinicolo; titolo di studio conseguito a seguito di un corso biennale in tecnica enologica, previo diploma conseguito presso gli istituti tecnici agrari con specializzazione in viticoltura ed enologia. Il titolo spetta altresì a coloro che hanno conseguito il titolo di enologo in conformità alla legge n. 129 del 1991 (ordinamento della professione di enologo) entro la data di entrata in vigore della legge.
L'articolo 2 definisce nel dettaglio l'oggetto dell'attività professionale di enologo, che può svolgere attività di direzione e amministrazione, nonché di consulenza, in aziende vitivinicole per la trasformazione dell'uva, l'affinamento, la conservazione, l'imbottigliamento e la commercializzazione dei vini e dei prodotti derivati, nonché per la scelta varietale, l'impianto e gli aspetti fitosanitari dei vigneti, di valutazione dei danni e di stima delle scorte. Può svolgere altresì attività di direzione e funzioni di carattere vitivinicolo in enti, associazioni e consorzi, effettuare controlli analitici (tramite analisi microbiologiche, enochimiche ed organolettiche dei vini), collaborare nella scelta della tecnologia relativa agli impianti e agli stabilimenti vitivinicoli, provvedere all'organizzazione aziendale della distribuzione e della commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché svolgere attività di consulenza tecnica d'ufficio (CTU) e di parte (CTP), nonché di predisposizione dei piani di autocontrollo alimentare (Hazard Analysis and Critical Control Points -HACCP).
L'articolo 3 definisce l'ambito di riconoscimento del titolo professionale di enotecnico, che spetta a coloro che sono in possesso o del diploma di specializzazione di enotecnico conseguito ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del DPR n. 88 del 2010 o del diploma di maturità agraria con specializzazione in viticoltura ed enologia (corso sessennale) ai sensi del DPR n. 967 del 1956.
L'articolo 4 definisce nel dettaglio l'oggetto dell'attività professionale di enotecnico, che svolge attività di partecipazione attiva, coordinamento, controllo e consulenza in merito alla coltivazione della vite, alla trasformazione dell'uva, all'affinamento, alla conservazione, all'imbottigliamento e alla commercializzazione dei vini e dei prodotti derivati. L'enotecnico effettua altresì controlli analitici (tramite analisi microbiologiche, enochimiche ed organolettiche) dei vini, nonché attività di stima delle colture viticole, di consulenza tecnica d'ufficio (CTU) e di parte (CTP), nonché di predisposizione dei piani di autocontrollo alimentare (HACCP).
L'articolo 5 istituisce, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il registro nazionale dei tecnici del settore vitivinicolo, articolato in due sezioni, a cui possono iscriversi, rispettivamente, gli enologi e gli enotecnici in possesso dei requisiti richiesti. L'iscrizione al registro abilita i soggetti in possesso del titolo allo svolgimento della relativa attività professionale.
L'articolo 6 disciplina la formazione continua per gli iscritti al registro, i quali sono tenuti a curare un costante aggiornamento della propria competenza professionale da certificare attraverso la frequenza di corsi organizzati dalle associazioni professionali riconosciute. L'articolo 7 prevede la definizione, da parte dell'ISTAT, di una specifica classificazione merceologica per le attività professionali di enologo e di enotecnico ai fini dell'attribuzione dei codici ATECO. L'articolo 8 reca infine l'abrogazione della citata legge n. 129 del 1991
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