Mondo Enoico
Un testo unico per la vite e il vino: meno burocrazia, introduzione ravvedimento operoso e diffida
La parola d'ordine del progetto di revisione normativa presentato alla Commissione agricoltura della Camera da Agrinsieme, Uiv, Federvini, Assoenologi e Federdoc è semplificazione
27 febbraio 2014 | R. T.
Troppe norme per le imprese vitivinicole, troppi adempimenti doppi e troppo alto il rischio di sanzioni, anche pesanti, per irregolarità lievi.
Sono questi i punti da cui sono partiti Agrinsieme, Uiv, Federvini, Assoenologi e Federdoc nel redarre il “Testo Unico della Vite e del Vino” che vorrebbe unificare tutte le disposizioni che disciplinano la materia del comparto vitivinicolo, attualmente contenute in svariati testi normativi.
I principali testi di riferimento sono stati la Legge 82/2006, il Decreto Legislativo 61/2010 e il Decreto Legislativo n.260/2000.
Nel testo unico è previsto un unico registro o comunque un unico strumento “che consenta una consultazione ed un collegamento “continuo e capillare” per gli aventi diritto ai fini della registrazione e movimentazione dei prodotti vitivinicoli; un puntuale aggiornamento per tramite del fascicolo aziendale ed altre dichiarazioni prescritte, al servizio delle amministrazioni competenti in un mercato che oggi eÌ sempre in corso, nel quale occorre un adeguato posizionamento e sistemi di relazioni.”
Richiesta inoltre l'eliminazione di disposizioni ridondanti o superate, contenute nella legge 20/2/2006 n. 82 nell’ottica di risolvere talune incertezze interpretative e consentire una corretta e omogenea applicazione della normativa in questione.
E' stato proposto di semplificare l’attuazione delle analisi organolettiche dei vini DOC prevedendo l’attuazione di controlli a campione solo per quelle Denominazioni aventi una produzione media inferiore ad un prefissato quantitativo.
Richiesta anche una revisione dall’art. 12 della legge n.82/2006, dall’art. 19 del decreto legislativo 61/2010 e dagli articoli da 15 a 17 del DM 13 agosto 2012. Anche con riferimento a tali disposizioni, sono state formulate proposte di aggiornamento tenendo conto dell’entrata in vigore di nuove norme dell’UE e nazionali. Ad esempio, si eÌ proceduto a declinare le eccezioni previste dalla normativa italiana vigente, rispetto alle categorie dei prodotti vinicoli che possono utilizzare la chiusura con tappo “a fungo”, nello specifico “vini frizzanti” e “mosti di uve parzialmente fermentati” qualora sia previsto dagli specifici disciplinari di produzione e a condizione che l’eventuale capsula di copertura del tappo “a fungo” non superi l’altezza di 7 cm. Infine, sono state inserite ipotesi di integrazione di taluni aspetti riguardanti i contrassegni per i vini a denominazione di origine protetta.
Infine, il titolo 3, “etichettatura”, eÌ composto dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo n .61/2010, rispetto ai quali sono state avanzate proposte di allineamento alle disposizioni comunitarie vigenti. In particolare, si segnala l’eliminazione di misure ingiustificatamente restrittive e relative alle dimensioni dei caratteri e alla minimizzazione degli stessi nel caso in cui i nomi propri aziendali coincidano con un nome geografico presente in una denominazione di origine o di una indicazione geografica. Tali disposizioni sono attualmente previste dall’articolo 20, paragrafo 4 del D.lgs 61/2010 e non contemplate in tale forma restrittiva dalla normativa dell’Unione europea. Mediante la nuova proposta, la normativa nazionale si allinea a quanto previsto negli altri Stati membri UE dal Regolamento (CE) n. 607/2009, art. 56, paragrafo 6. Infine, la filiera ritiene che le norme nazionali contenute nel DM 13 agosto 2012, di attuazione del decreto legislativo n .61/2010 e relativo all’etichettatura e presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, debbano essere mantenute all’interno di uno specifico decreto ministeriale.
In una prospettiva di maggiore efficacia ed efficienza, la semplificazione dei controlli dovrebbe portare alla eliminazione sia delle attivitaÌ di controllo non necessarie sia delle duplicazioni delle stesse da parte delle amministrazioni competenti.
Il Mipaaf, tramite l’Ispettorato centrale, dovrebbe diventare per legge l’autoritaÌ nazionale che coordina le amministrazioni coinvolte e programma l’attivitaÌ di controllo per il settore vitivinicolo.
Infine, eÌ stata ribadita l’esigenza di differenziare i piani di controllo in base alla classificazione qualitativa dei vini DOCG, DOC e IGT in modo da essere coerenti, anche nelle modalitaÌ e nel carico burocratico ed economico, con il pregio delle diverse produzioni.
Il nuovo impianto normativo che si propone per le sanzioni in materia vitivinicola privilegia, in primo luogo, la possibilitaÌ di addivenire alla risoluzione preventiva delle irregolaritaÌ con degli strumenti che, ferme le legittime PotestaÌ di controllo e sanzione, consentano all’Operatore economico stesso di sanare dette difformitaÌ, secondo diverse modalitaÌ: il tutto con il fine di ridurre al minimo, ove possibile, l’instaurarsi di contenzioso, tanto in sede stragiudiziale quanto in sede giudiziale.
In tale ottica si pongono sia l’istituto della “Diffida” che quello del “Ravvedimento operoso”.
Mediante l’istituto della “Diffida”, si prevede di poter addivenire alla risoluzione preventiva delle eventuali controversie relative ad irregolaritaÌ formali rilevate durante controlli, accessi ed ispezioni e punite con una sanzione amministrativa edittale di soglia non elevata, mediante un processo verbale che, in luogo della sanzione, indica al trasgressore, i tempi e le modalitaÌ per sanare l’irregolaritaÌ rilevata.
L’istituto del “Ravvedimento Operoso”, consente all’Operatore di sanare, di propria iniziativa, eventuali irregolaritaÌ derivanti dalla ritardata ovvero mancata presentazione di dichiarazioni, denunce e simili, alle scadenze previste. In analogia a quanto giaÌ previsto in materia tributaria, l’applicabilitaÌ di tale istituto eÌ subordinata alla circostanza che l’irregolaritaÌ in questione non sia stata oggetto di constatazione formale, da parte dell’Organo di Controllo, in occasione di accessi, verifiche od ispezioni.
Mediante, quindi, il “Ravvedimento Operoso”, l’Operatore Economico che abbia contezza di un’omessa od incompleta denuncia, dichiarazione, comunicazione puoÌ, mediante il pagamento di una percentuale minima della sanzione, stabilita nella legge, procedere di propria iniziativa a sanare l’irregolaritaÌ, dandone contestuale comunicazione all’AutoritaÌ di controllo.
Per quanto concerne la struttura generale dell’impianto sanzionatorio, giova rilevare che lo stesso contempera, previa rielaborazione e contestualizzazione, i precetti contenuti in differenti provvedimenti normativi, quali il Decreto Legislativo n. 507 del 1999, e la Legge 689 del 1981, entrambi in materia di depenalizzazione; noncheÌ gli specifici atti normativi emanati per il settore vitivinicolo, quali il Decreto Legislativo 260 del 2000, la Legge n. 82 del 2006, ed il Decreto Legislativo n. 61 del 2010.
Deve ulteriormente notarsi che, da un lato, l’ammontare delle sanzioni eÌ stato formulato in osservanza della necessaria commisurazione tra minimo e massimo, cosiÌ come esplicitamente previsto dalla Legge n. 689 del 1981; e dall’altro che viene prevista una differenziazione delle sanzioni a seconda che l’irregolaritaÌ abbia ad oggetto un prodotto DOP od IGP.
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