Legislazione

STABILITE LE MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI AI MOSTI CONCENTRATI UTILIZZATI NELLA CAMPAGNA 2004/2005

In una recente circolare dell’Agea le pratiche da espletare per beneficiare della misura di sostegno prevista dall’articolo 34 del regolamento europeo 1493/99. Gli importi saranno pari a quelli erogati lo scorso anno

09 ottobre 2004 | Graziano Alderighi

Le operazioni di arricchimento sono permesse solo quando il titolo alcolimetrico è per il vino da tavola 8% nella zona viticola C1b, 8,5% nella zona C2 e 9% nella C3b, per i vini V.Q.P.R.D. di almeno 9% nella zona C1b, 9,5% nella C2 e 10% nella C3b.
In ogni caso il mosto concentrato (o concentrato rettificato) non può avere l’effetto di aumentare di oltre il 2% il titolo alcolimetrico e di oltre il 6,5% il volume iniziale del prodotto oggetto delle operazioni di arricchimento. Tale pratica è consentita fino al 31 dicembre 2004.

È fatto obbligo a chi intenda praticare l’arricchimento di tenere alcuni registri sempre a disposizione dell’autorità di controllo, ovvero l’Ispettorato Centrale Repressione Frodi.
Queste scritture contabili obbligatorie sono:
- registri di carico e scarico
- registro degli arricchimenti
- registro di fabbricazione o elaborazione del concentrato (solo per chi dispone di propri impianti di produzione)
- registro di magazzino

La dichiarazione preventiva relativa ad ogni singola operazione di arricchimento dovrà pervenire all’Ufficio periferico competente per il territorio dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi entro e non oltre il secondo giorno precedente a quello di svolgimento dell’operazione. È possibile inviare la suddetta dichiarazione anche per fax o posta elettronica, pubblicati sul sito (link esterno) del Ministero delle Politiche agricole.

La domanda di concessione dell’aiuto deve essere compilata esclusivamente sull’apposito modello numerato con codice identificativo univoco a barre predisposto dall’Agea e reperibile sul sito link esterno, area modulistica, oppure sui siti internet dell’Agea e delle Regioni.
L’originale e una copia del modulo dovranno essere presentate entro due mesi dall’ultima operazione di arricchimento. I documenti che, se l’importo dell’aiuto è superiore a 154.937.07 euro, vanno presentati unitamente alla domanda sono: copia del registro di arricchimento, la dichiarazione di fabbricazione del mosto, elenco dei quantitativi dei mosti e dei vini in fermentazione, iscrizione al Registro delle Imprese, richiesta del certificato anitimafia.

Importi dell'aiuto per la campagna 2004/2005

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