Legislazione

NOVITÀ NEL BIOLOGICO, ANCHE PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO

La recente approvazione del Reg. CE 392/2004 ha introdotto alcune modifiche. Maggiore tutela sulla denominazione, protetta in ogni lingua della comunità, e sul marchio. Controlli anche su magazzini e rivenditori, ma solo dal 2005

27 marzo 2004 | Graziano Alderighi

Non ha colto nessuno di sorpresa la promulgazione del Reg. CE 392/2004, già durante il semestre di presidenza italiano se ne parlava con insistenza.
Le novità maggiormente significative si intuiscono già dalle considerazioni preliminari del provvedimento.
Si sollecitava una maggiore tutela della denominazione e del marchio ed ecco che il legislatore ha istituito “la protezione di taluni termini utilizzati per indicare al consumatore che un prodotto alimentare o un mangime o i suoi ingredienti sono ottenuti conformemente al metodo di produzione biologico”. I termini, e i loro suffissi o diminutivi, sono indicati nell’articolo 2 del regolamento, allegato al presente articolo. La protezione non si applica ai prodotti non alimentari, tipo detersivi o cosmetici.
Non sembra invece che sia stato colto a sufficienza il rischio di contaminazione di prodotti biologici, immagazzinati o venduti in locali ritenuti non idonei dagli enti di certificazione. Infatti nei consideranda del regolamento si può leggere “conformemente al principio di un approccio basato sul rischio, potrebbe sembrare sproporzionato applicare i requisiti in materia di notifica e di controllo a taluni operatori al dettaglio. È opportuno pertanto prevedere la possibilità che gli Stati membri esentino tali operatori dall’osservanza di detti requisiti”. Slitta così al 2005 la possibilità di controllo da parte degli organismi autorizzati sui rivenditori al dettaglio di derrate biologiche vendute allo stato sfuso, quali frutta e verdura. Questo punto è stato contestato dalle organizzazioni di categoria che ricordano come in Germania, qualche anno orsono, proprio lo stoccaggio in locali non idonei aveva causato la contaminazione di una partita di cereali bio con un erbicida, precedentemente immagazzinato nelle stesse stanze.
Finalmente certa invece la regolamentazione e l’interpretazione della norma per quei prodotti d’importazione che si vogliono avvalere della denominazione e del bollino comunitario. Viene infatti stabilito che il requisito di equipollenza dell’autorizzazione all’importazione verrà rilasciato dall’autorità nazionale competente, nel nostro caso il Ministero delle Politiche agricole. L’equivalenza verrà stabilita sulla base delle procedure di controllo adottate dal Paese terzo, con particolare riferimento alla supervisione da parte di un ente pubblico.
Nel complesso una serie di regole che non gravano sul produttore, una volta tanto, ma che tutelano il suo lavoro quotidiano.

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