Legislazione
LE DISTANZE LEGALI DAI CONFINI. UNA QUESTIONE SEMPRE APERTA
Fa parte della natura umana non trovare mai pace di fronte alle limitazioni intorno alle proprietà rurali. Ma le soluzioni sono al solito chiare, occorre solo conoscerle. E rispettarle soprattutto. Ecco le informazioni dettagliate, con gli utili suggerimenti da parte dell'avvocato Mattafirri
28 febbraio 2004 | Barbara Mattafirri
Questione: due fondi, A e B, sono confinanti tramite un fosso (di proprietà comune ai due fondi) avente una larghezza variabile da poco più di 4 metri ad oltre 7 metri.
Tizio, proprietario del fondo A, ha piantato degli alberi in prossimità del fosso e addirittura all’interno dello stesso.
Cosa può fare Caio, proprietario del fondo B, per tutelare i propri diritti?
L’art. 892, III comma del c.c. stabilisce che la distanza delle piante poste presso il confine si misura “dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell’albero”.
Nel caso di specie il confine tra le proprietà di Tizio e Caio è rappresentato da un fosso comune.
La dottrina (MIGLIETTA, Fossi e canali, in Digesto civ. VIII, Torino, 1992, 470) sostiene che la comunione del fosso è pro indiviso, per cui la proprietà esclusiva dei singoli terreni è limitata dal ciglio di ciascuna sponda e non si identifica con la linea mediana del fosso.
Ne deriva pertanto che le piante devono mantenere le distanze di cui all’art. 892 c.c. dal proprio ciglio del fosso, come del resto sostenuto da autorevole dottrina (DE MARTINO, Commentario al codice civile di Scialoja e Branca, pag. 291: “se il confine sia in un fosso, siepe o via comune, le distanze dal medesimo si misurano dal ciglio, o dalla sponda, più vicini”).
Nel caso di specie, quindi, le piante di Tizio devono distare ai sensi dell’art. 892 c.c. dal ciglio di Tizio stesso.
Tizio proponeva di misurare la distanza delle piante dal ciglio di Caio.
Il criterio propugnato da Tizio non trova però conferma né nella ratio della disciplina in materia di distanze legali né in considerazioni logiche.
Infatti la ratio della disciplina delle distanze legali va individuata nella limitazione del diritto del proprietario a piantare a meno di una certa distanza dal confine al fine di evitare che le radici e l’ombra dei propri alberi possano danneggiare le proprietà confinanti.
Se venisse accolto il criterio di interpretazione indicato da Tizio, si dovrebbe ritenere rispettate le distanze legali qualora le piante, pur trovandosi nel fosso comune distino per lo meno 3 metri nel caso di alberi ad alto fusto, per lo meno 1,5 metri per gli alberi di non alto fusto e per lo meno mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di un metro e mezzo, dal ciglio di Caio.
Le due proprietà (Tizio e Caio) sono separate da un fosso comune che ha una larghezza variabile da poco più da 4 metri ad oltre 7 metri.
Se si dovesse applicare il criterio indicato da Tizio, quindi, si arriverebbe all’assurdo di consentire che Tizio possa piantare degli alberi ad alto fusto ad una distanza di 3 metri dal ciglio di Caio, anche là dove il fosso comune abbia una larghezza di oltre 7 metri: vale a dire sarebbe consentito a Tizio di piantare alberi nei 50 cm. oltre la propria mezzeria del fosso.
In poche parole si consentirebbe di piantare alberi non solo all’interno del fosso, il che è in contrasto con la sua destinazione naturale–vale a dire il deflusso delle acque-, ma anche oltre la metà della larghezza del fosso stesso, vale a dire nella proprietà di Caio.
Sicuramente questa interpretazione della norma non è compatibile con la ratio della disciplina delle distanze legali, in quanto si violerebbe il diritto del proprietario confinante a non avere nel proprio fondo radici, rami e ombreggiatura delle piante del vicino.
Inoltre contrasta con la destinazione naturale di un fosso, che è lo scorrimento delle acque e non certo di essere terreno su cui porre piantagioni.
La presenza di piante in un fosso non solo impedisce alle acque di defluire liberamente, ma crea un intralcio al loro scorrimento ed un impiglio per detriti e vegetazione trasportata.
Preme rilevare inoltre che è presente una norma del codice civile, l’art. 892 c.c., che prevede che in mancanza di regolamenti e di usi locali per la distanza degli alberi si devono osservare le distanze indicate nel codice civile.
Come si è già ricordato la norma è chiara nello stabilire che le distanze si misurano “dalla linea del confine”.
Seguendo quest’orientamento tutte le piante poste da Tizio a distanza non legale dal proprio ciglio del fosso devono essere espiantati ex art. 894 c.c.
Qualora però non si aderisse a questa interpretazione, peraltro ovvia dell’art. 892 c.c., si dovrebbe quanto meno ritenere, come fa la giurisprudenza (Cass. 13558/91), che, stante la comunione di un fosso, la proprietà dei fondi contigui debba presumersi estesa fino alla metà del fosso interposto.
Da ciò ne deriva, quanto meno, che le distanze delle piante devono essere misurate dalla metà del fosso, rappresentando questa linea immaginaria la linea di confine tra le proprietà .
La giurisprudenza (Cass. Sez. II 1/12/2000 n. 15394) sostiene, infatti, che le norme sulle distanze legali, le quali sono volte a regolare i rapporti tra proprietà autonome e contigue, sono applicabili anche nei rapporti tra il bene in comunione ed il singolo comunista nel caso in cui esse siano compatibili con l’applicazione delle norme particolari relative all’uso delle cose comuni ex art. 1102 c.c., cioè nel caso in cui l’applicazione di queste ultime non sia in contrasto con le prime e delle une e delle altre sia possibile un’applicazione complementare.
Preme rilevare che l’applicazione dell’art. 892 c.c. non è incompatibile con l’art. 1102 c.c., in quanto quest’ultima norma prevede che “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione” e che “il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti”.
L’art. 892 c.c. stabilisce solo le distanze che devono essere mantenute quando si piantano alberi in prossimità del confine.
Se il confine è in un fosso comune non è dato comprendere perché qui l’art. 892 c.c. non possa trovare applicazione, visto che tale disciplina non collide con quella di cui all’art. 1102 c.c.
E’ certo che la destinazione di un fosso è di consentire lo scorrimento delle acque; il piantare alberi all’interno del fosso altera la destinazione del bene comune.
Tutto ciò non contrasta con l’art. 892 c.c. che prevede che gli alberi debbano essere piantati ad una certa distanza dal confine.
E’ chiaro che gli alberi posti a distanza non legale debbano essere estirpati sia che siano stati piantati in un bene di proprietà esclusiva sia in un bene in comproprietà .
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