Legislazione

Dal 30 aprile 2008 solo assegni non trasferibili, altrimenti si pagherà l’imposta di bollo

Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 entrerà in vigore tra qualche settimana. Molte le regole da osservare e pesanti le sanzioni. Attenzione in particolare alle girate

22 marzo 2008 | Graziano Alderighi

A partire dal 30 aprile 2008 le banche e gli uffici postali rilasceranno esclusivamente assegni con la dicitura "non trasferibile". Nel caso in cui i clienti volessero utilizzare assegni in forma libera dovranno presentare un'apposita richiesta scritta e dovranno pagare un'imposta di bollo di euro 1,50 per ogni assegno bancario o vaglia postale che viene emesso.

Inoltre sarà necessario indicare, per ogni girata dell’assegno in forma libera, il codice fiscale del beneficiante. L'obbligo di inserire il codice fiscale nelle girate parte dal 30 aprile, ma vale anche per i moduli rilasciati prima. Per le persone giuridiche, a firmare sarà il legale rappresentante, ma il codice fiscale dovrà essere quello della società. Diventa però impossibile la girata per chi non ha il codice fiscale (per esempio, per i cittadini stranieri o non residenti).

Entrerà infatti in vigore tra qualche settimana il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante disposizioni in materia di “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”.

A decorrere dal 30 aprile 2008, la somma di euro 1,50 prevista dal comma 10 dell’articolo 49 in esame è quindi dovuta “a titolo di imposta di bollo”, per ogni modulo di assegno bancario o vaglia postale rilasciato dalle banche o dalle Poste italiane s.p.a. in forma libera fin dall’origine ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del DPR n. 642 del 1972. I moduli di assegni bancari e postali rilasciati in forma libera, dovranno però riportare in modo leggibile la seguente dicitura “Imposta di bollo di cui al d.lgs. n. 231/2007 assolta in modo virtuale (Aut. n….. del…….).

Non trasferibili (con dicitura apposta, come oggi, a mano) diventeranno obbligatoriamente anche gli assegni già in possesso della clientela, con importo superiore a 5000 euro. Potranno invece superare i 5000 euro, e non riportare la clausola “non trasferibile”, gli assegni all'ordine di “me medesimo”, dato che solo quest'ultimo potrà negoziarli.

In caso di girata non consentita, le banche o le Poste comunicheranno al Ministero l'infrazione (sanzionabile dall'1 al 40% dell'importo), ma potranno pagare il titolo in presenza di girate regolari.

E’ prevista l’esenzione dall’imposta di bollo per i vaglia postali e relative quietanze. Detta disposizione esentativa non però trova applicazione per i vaglia postali rilasciati in forma libera a decorrere dal 30 aprile 2008.

Limiti anche per i pagamenti effettuati tramite il circuito dei Money transfer. Le somme inviate non potranno superare i 2000 euro, con un massimo di 5000 euro in sette giorni. Sopra i 5mila euro, nessun trasferimento sarà possibile.

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