Legislazione
Nuove disposizioni in materia di produzione e vendita del pane
Dalle definizioni di pane e panificio fino all'istituzione della Festa del pane quale momento per celebrare l'importanza di tale alimento nella cultura italiana la prima domenica di maggio
05 luglio 2024 | Marcello Ortenzi
Il disegno di legge "Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane", composto da 20 articoli, tenta di dare risposte all'esigenza di riordinare la legislazione in materia di produzione e vendita del pane, risalente alla XVII legislatura. Ricorda che, presso la Camera dei deputati, il disegno di legge n. 3265 avviò il suo iter nel 2015, senza riuscire a diventare legge; nella XVIII legislatura, i disegni di legge n 169 e 739 furono discussi in 10a Commissione al Senato, fino alla redazione di un testo unificato. Pertanto, non essendo venuta meno tale esigenza, il disegno di legge ripropone il testo unificato adottato dalla 10a Commissione per i citati disegni di legge n. 169 e 739, al fine di avviare il confronto in vista di una disciplina chiara ed uniforme per il comparto della panificazione.
Ritiene peraltro che il percorso fatto nella scorsa legislatura mirasse a individuare puntualmente le norme vigenti ritenute non necessarie, evitando generalizzazioni, per semplificare il quadro normativo e scongiurare stratificazioni tra fonti aventi forza diversa. Allora si decise di riprodurre, in un unico testo, le norme primarie di cui si intendeva conservare la vigenza, senza alcun effetto innovativo, recependo ciò che si ritenne di mantenere in vigore e abrogando il resto. Menziona quindi le abrogazioni espresse, che riguardano: il titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580; il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502; l'articolo 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; il regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2018, n. 131.
Venendo all'articolato, fa presente che gli articoli da 1 a 11 attengono prevalentemente alla produzione del pane, gli articoli da 12 a 14 riguardano la commercializzazione e la vendita, mentre gli articoli da 15 a 20 recano disposizioni inerenti situazioni specifiche, norme transitorie e abrogazioni.
In particolare, illustra l'articolo 1 recante le finalità, nonché l'articolo 2, che disciplina le definizioni, prima tra tutte quella di «pane» quale prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta, convenientemente lievitata utilizzando il lievito di cui all'articolo 9, comma 1, preparata con sfarinati di grano o di altri cereali e acqua, con o senza aggiunta di cloruro di sodio o sale comune, spezie o erbe aromatiche. Le caratteristiche e le tipologie di pane sono disciplinate, rispettivamente, agli articoli 3 e 4, mentre l'articolo 5 riepiloga le possibili aggiunte di sostante particolare al pane. Ulteriori prodotti, come i grissini, i prodotti intermedi di panificazione, il pane a durabilità prolungata sono descritti agli articoli da 6 a 8. L'articolo 9 attiene invece ai prodotti utilizzabili per la lievitazione nella panificazione, così come l'articolo 10 concerne l'uso di pasta madre essiccata e l'articolo 11 il pane fresco tradizionale.
L'articolo 12, individua quale «panificio» l'impresa che dispone di un impianto di produzione del pane, degli impasti da pane e dei prodotti da forno assimilati, dolci e salati, che svolge l'intero ciclo di produzione a partire dalla lavorazione delle materie prime sino alla cottura finale; esso disciplina anche le modalità di vendita e di trasporto del pane.
L'articolo 13 riconosce quale responsabile dell'attività produttiva il titolare dell'impresa ovvero un suo collaboratore familiare, socio o lavoratore dipendente dell'impresa di panificazione designato dal legale rappresentante dell'impresa stessa all'atto della presentazione della SCIA, cui spettano determinati compiti.
L'articolo 14, riproduce norme di mutuo riconoscimento per la commercializzazione del pane, dell'articolo 15, che disciplina le ipotesi di pane fatto con materie prime di origine italiana, e dell'articolo 16, che istituisce la «Festa del pane» quale momento per celebrare l'importanza di tale alimento nella cultura italiana e nella società in generale nella prima domenica di maggio di ogni anno.
Avviandosi alla conclusione, osserva che l'articolo 17 introduce norme sulla vigilanza, esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione di eventuali sanzioni amministrative stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, per la violazione delle disposizioni previste dalla legge.
Infine, gli articoli 18, 19 e 20 prevedono, rispettivamente, disposizioni sull'adeguamento della normativa regionale, sulle abrogazioni e sull'entrata in vigore.
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