Legislazione 05/03/2024

No agli hamburger vegetali: il Senato discute la legge

No agli hamburger vegetali: il Senato discute la legge

Per tutelare la zootecnia nazionale sarà vietato agli alimenti contenenti proteine vegetali di utilizzare terminologie specifiche della macelleria, della salumeria o della pescheria per la promozione e la descrizione


La proposta di legge (Disposizioni in materia di denominazione dei prodotti alimentari contenenti proteine vegetali) si compone di sette articoli e si propone la finalità di vietare l'uso delle denominazioni legali riferite alla carne ai prodotti costituiti da alimenti vegetali, garantendo, così, le corrette condizioni del mercato agroalimentare e salvaguardando, comunque, i casi particolari legati alla preparazione di prodotti composti che possono contenere sia proteine vegetali che animali.

L'articolo 1 individua l'ambito di applicazione della legge, precisando, al comma 1, che la finalità è quella di tutelare il patrimonio zootecnico nazionale, riconoscendo il suo elevato valore culturale, socio-economico e ambientale, nonché di fornire un adeguato sostegno alla sua valorizzazione, assicurando, nel contempo, un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori e il loro diritto all'informazione. Il comma 2 prevede che le disposizioni della presente legge si applichino ai prodotti alimentari contenenti proteine vegetali legalmente realizzati e commercializzati nel territorio nazionale.

L'articolo 2 definisce gli alimenti contenenti proteine vegetali e reca le seguenti definizioni base:

a) «proteine vegetali»: proteine prodotte o derivanti da organismi appartenenti a tutti i regni diversi dal regno animale;

b) «alimenti di origine animale»: prodotti di origine animale e prodotti alimentari da essi derivati;

c) «denominazione legale»: il nome di un alimento prescritto dalle disposizioni dell'Unione europea a esso applicabili o, in mancanza di tali disposizioni, la denominazione prevista dalla legislazione nazionale dello Stato membro in cui l'alimento è venduto;

d) «nome descrittivo»: una denominazione dell'alimento, accompagnata, se necessario, dall'indicazione del suo utilizzo, per consentire ai consumatori di individuarne la vera natura e di distinguerlo dagli altri prodotti con i quali potrebbe essere confuso;

e) «prodotti trasformati»: i prodotti alimentari ottenuti dalla trasformazione di prodotti non trasformati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera o), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;

f) «ingrediente»: qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi alimentari e gli enzimi alimentari, o qualsiasi componente di un ingrediente composto, utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare e ancora presente nel prodotto finito, eventualmente in forma modificata. I residui non sono considerati ingredienti.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di corretta designazione dei prodotti contenenti proteine vegetali, al fine di non indurre il consumatore in errore circa le caratteristiche, gli effetti e le proprietà degli alimenti. A tal fine si introduce il divieto di utilizzo dei nomi riferiti alla carne, o ai prodotti a base di carne, per gli alimenti che contengono proteine vegetali. In particolare è quindi vietato l'uso di:

a) denominazioni legali riferite alla carne, a una produzione a base di carne o a prodotti ottenuti in prevalenza da carne;

b) riferimenti a specie animali o a gruppi di specie animali o a una morfologia o a un'anatomia animale;

c) terminologie specifiche della macelleria, della salumeria o della pescheria;

d) nomi di alimenti di origine animale rappresentativi degli usi commerciali.

L'articolo 4 prevede che il divieto di cui all'articolo precedente non preclude l'aggiunta di proteine vegetali, aromi o ingredienti ai prodotti di origine animale. È sempre ammesso, comunque, l'uso del nome riferito alla carne, ai prodotti a base di carne o alla preparazione di carne, quando le proteine animali sono effettivamente presenti nel prodotto alimentare contenente proteine vegetali e purché non induca in errore il consumatore quanto all'effettiva natura dell'alimento.

L'articolo 5, in materia di pietanze pronte, specifica che le denominazioni di cui all'articolo 3 possono essere utilizzate nelle combinazioni di prodotti alimentari di origine animale con altri tipi di prodotti alimentari che, comunque, non sostituiscono né sono alternativi a quelli di origine animale, ma sono aggiunti a essi nell'ambito di tali combinazioni

L'articolo 6 richiama il mutuo riconoscimento a garanzia della libera circolazione delle merci nel mercato unico. A tal fine, il comma 1 prevede che i prodotti legalmente realizzati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea, in un altro Stato che è parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo o in Turchia non sono soggetti ai requisiti previsti dalla presente legge, a condizione che gli obiettivi generali di sostenibilità finalizzati alla tutela dell'ambiente e della salute umana, animale e vegetale e agli interessi dei consumatori, di cui all'articolo 1, siano riconosciuti dalle disposizioni dello Stato di origine.

L'articolo 7, in materia di divieti e sanzioni, introduce il divieto di vendita e di distribuzione a titolo gratuito dei prodotti che non rispettano le disposizioni della presente legge. In particolare il comma 1 prevede il divieto di detenere per la vendita o la distribuzione a titolo gratuito nonché vendere o distribuire gratuitamente prodotti alimentari non conformi alle disposizioni della presente legge. Il comma 2, infine, dispone che, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1 nell'ambito dell'attività di impresa, si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 7.500 euro, in relazione alla quantità di prodotto venduta o distribuita a titolo gratuito.

di Marcello Ortenzi