Legislazione
I giovani in agricoltura: finanziamenti e azioni per il rilancio
Oltre a un fondo per favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura, nella legge anche il pagamento in misura ridotta per le imposte di registro, ipotecaria e catastale in caso di acquisto di terreni agricoli
01 marzo 2024 | Marcello Ortenzi
Il testo di legge (Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo) indica nelle finalità principali della proposta per i giovani in agricoltura (articolo 1) che sono la promozione e il sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo e il rilancio del sistema produttivo agricolo mediante interventi volti a favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani, nonché il ricambio generazionale nel settore agricolo, nel rispetto della normativa dell'Unione europea.
L'articolo 2, recante le definizioni di "impresa giovanile agricola" e "giovane imprenditore agricolo", indicandone i requisiti oggettivi e soggettivi.
I giovani in agricoltura: finanziamenti e azioni per il rilancio
Al fine di sostenere il perseguimento delle suddette finalità, l'articolo 3 istituisce un Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura, mentre l'articolo 4 consente alle imprese giovanili agricole e ai giovani imprenditori agricoli che intraprendono un'attività d'impresa di optare per un regime fiscale agevolato. Dà conto dell'articolo 5, che dimezza le spese notarili in caso di compravendita di terreni agricoli e loro pertinenze da parte di imprese giovanili agricole e giovani imprenditori agricoli, rilevando che l'articolo 6 istituisce un credito d'imposta per le spese relative alla partecipazione a corsi di formazione.
L'articolo 7 prevede il pagamento in misura ridotta per le imposte di registro, ipotecaria e catastale in caso di acquisto o permuta di terreni agricoli e delle loro pertinenze da parte di giovani imprenditori agricoli aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e iscritti alla relativa gestione previdenziale.
Sottolinea inoltre che l'articolo 8 reca disposizioni in materia di prelazione nel caso di più soggetti confinanti ai fini dell'esercizio di specifici diritti, accordando una preferenza alle imprese giovanili agricole e ai giovani imprenditori agricoli.
L'articolo 9 consente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di prevedere programmi per favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole tramite l'erogazione di specifici incentivi, mentre l'articolo 10 istituisce l'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura, con compiti di: raccolta ed elaborazione di dati, effettuazione di analisi normative, collegamento con le fonti di informazione e divulgazione ai fini della promozione di iniziative nel campo dell'imprenditoria agricola giovanile; consulenza e supporto nei riguardi delle amministrazioni e degli enti pubblici; promozione di politiche attive.
Osserva altresì che l'articolo 11 consente ai comuni di riservare alle imprese giovanili agricole e ai giovani imprenditori agricoli una quota di posteggi fino al 50 per cento del loro numero complessivo nei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli.
L’ articolo 12, che contiene la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, e all'articolo 13, recante la clausola di invarianza finanziaria, dalla quale sono escluse le misure per le quali è espressamente identificata una copertura: il Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani nell'agricoltura, il regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili nell'agricoltura, il credito d'imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione e le agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate.