Legislazione 02/11/2023

Una legge per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo

Una legge per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo

Un fondo per favorire i giovani in agricoltura. Le risorse a disposizione per l'acquisto di terreni e di strutture necessari per l'avvio dell'attività e l'acquisto di beni strumentali


Il provvedimento, a prima firma del deputato Carloni (Lega), dopo gli emendamenti in commissione, consta di 5 Capi e 13 articoli.

Il Capo I reca le finalità e le definizioni. Le prime, indicate nell'articolo 1, sono individuate appunto nella promozione e nel sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo e nel rilancio del sistema produttivo agricolo attraverso interventi volti a favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo. L'articolo 2 contiene le definizioni di impresa giovanile agricola e di giovane imprenditore agricolo. Sono tali le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile quando ricorra una delle seguenti condizioni: il titolare sia un imprenditore agricolo di età compresa tra 18 e 41 anni compiuti; nel caso di società di persone e di società cooperative, comprese le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, almeno la metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di età compresa tra 18 e 41 anni compiuti; nel caso di società di capitali, almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età compresa tra 18 e 41 anni compiuti e gli organi di amministrazione siano composti, per almeno la metà, dai medesimi soggetti.

Il Capo II è riferito al sostegno e all'insediamento dei giovani nell'agricoltura. L'articolo 3 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo per favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura. Le risorse a disposizione potrebbero essere utilizzate per l'acquisto di terreni e di strutture necessari per l'avvio dell'attività imprenditoriale agricola, l'acquisto di beni strumentali, con priorità per quelli destinati ad accrescere l'efficienza aziendale e ad introdurre innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione e di manutenzione naturale dei terreni e al processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione, l'ampliamento dell'unità minima produttiva, definita secondo la localizzazione, l'indirizzo colturale e l'impiego di manodopera, e l'acquisto di complessi aziendali già operativi. I criteri di riparto dei fondi saranno stabiliti con decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che sarà emanato d'intesa, come richiesto dalla Commissione affari costituzionali, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. L'articolo 4 reca disposizioni in materia di regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili in agricoltura. Il comma 1 descrive il regime fiscale agevolato, consistente nel pagamento di un'imposta sostitutiva, determinata applicando l'aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d'impresa prodotto nel periodo d'imposta, nonché il limite temporale in cui lo stesso può applicarsi.

Il comma 2 precisa che il suddetto beneficio sia riconosciuto a condizione che le imprese giovanili non abbiano esercitato nei 3 anni precedenti altra attività di impresa agricola e che abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalle leggi. L'agevolazione non deve poi avere ad oggetto fattispecie riferibili ai casi di trasferimento di aziende preesistenti ai soggetti o a enti neocostituiti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c).

L'articolo 5 introduce agevolazioni in materia di compravendita di fondi rustici. Esso statuisce, in particolare, che - per i contratti di compravendita aventi ad oggetto l'acquisto di terreni agricoli e relative pertinenze per un corrispettivo non superiore a 200.000 euro, stipulati dai giovani imprenditori agricoli - il compenso per l'attività notarile è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla tabella A-Notai del decreto del Ministro della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto alla metà.

L'articolo 6 prevede un credito d'imposta pari all'80 per cento delle spese sostenute nell'anno 2024, fino all'importo massimo di 2.500 euro per ciascun beneficiario, per la partecipazione a corsi di formazione da parte dei giovani imprenditori agricoli che abbiano iniziato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il Capo III reca misure per favorire la permanenza dei giovani nel settore agricolo e il ricambio generazionale.

L'articolo 7 prevede agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate. In particolare, viene previsto per i giovani imprenditori agricoli che acquistino o permutino terreni agricoli e le loro pertinenze il versamento dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali nella misura del 60 per cento rispetto a quelle ordinarie o ridotte previste dalla legislazione vigente.

L'articolo 8 reca disposizioni in materia di prelazione di più confinanti, stabilendo che per l'esercizio della stessa si intendono quali criteri preferenziali dell'ordine la presenza come partecipi nelle rispettive imprese o nelle cooperative di conduzione associata dei terreni di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di età compresa tra 18 e 41 anni compiuti, il numero di essi e il possesso da parte degli stessi di conoscenze e competenze adeguate come definite dalla normativa comunitaria.

L'articolo 9 reca disposizioni in materia di servizi di sostituzione, prevedendo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possano prevedere nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio programmi per favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole tramite l'erogazione di incentivi alle associazioni costituite in maggioranza da giovani imprenditori agricoli per la gestione di servizi di sostituzione nelle aziende associate, individuando, in particolare, tra i casi di sostituzione, la sostituzione dell'imprenditore, del coniuge o di un coadiutore, la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamenti professionali da parte dei giovani imprenditori agricoli associati e l'assistenza a minori di età inferiore a 8 anni.  Le stesse regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi del comma 2, possono prevedere, nell'ambito degli stessi programmi, incentivi per il mantenimento dell'unità aziendale e il ricambio generazionale delle imprese agricole mediante l'utilizzo del patto di famiglia di cui agli articoli da 768-bis a 768-octies del codice civile, a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività di impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso.

Il Capo IV reca disposizioni in materia di lavoro agricolo. In particolare, l'articolo 10 prevede la costituzione dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura, che sarà chiamato a svolgere i compiti ivi elencati, relativi prevalentemente alla raccolta e all'elaborazione dei dati e delle strategie di intervento pubblico per l'incentivazione del lavoro giovanile in agricoltura. Tra i componenti sono stati previsti, come richiesto dalla Commissione lavoro, anche i rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Il Capo V reca ulteriori misure in favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura.

L'articolo 11 riserva ai giovani imprenditori agricoli una quota di posteggi fino al 50 per cento del loro numero complessivo nei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli. Gli articoli 12 e 13 recano infine la clausola di salvaguardia e la copertura finanziaria.

Il provvedimento, rispetto al testo originariamente approvato dalla Commissione, è stato oggetto di alcuni interventi modificativi o soppressivi, alcuni motivati da esigenze di rimodulazione dell'importo finanziario previsto a loro supporto, altri necessitati, tra l'altro, dall'esigenza di un coordinamento con la riforma fiscale in corso di approvazione.

Ciò dovrebbe, pertanto, indurre a considerare che alcune delle parti che sono state espunte potranno poi essere riconsiderate nel quadro più generale della suddetta riforma.

di Marcello Ortenzi