Legislazione 07/07/2023

Un progetto di legge per sostenere i giovani agricoltori

Un progetto di legge per sostenere i giovani agricoltori

Il progetto di legge prevede facilitazioni in molti campi, dalla vendita diretta fino alla ristrutturazione dei fabbricati rurali, nonchè agevolazioni fiscali e anche migliore accesso al credito


La proposta di legge a prima firma dell'On. Mirco Carloni (Lega) intende promuovere e fornire un contributo allo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. Si compone di 18 articoli, divisi in sei Capi.

L'articolo 1 individua le finalità. Esse consistono nella promozione e nel sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo e nel rilancio del sistema produttivo agricolo, attraverso interventi volti a favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo.

L'articolo 2 contiene le definizioni di «impresa giovanile agricola» o «giovane imprenditore agricolo», indicandone i requisiti oggettivi e soggettivi. Sono tali le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, quando ricorra una delle seguenti condizioni:

- il titolare sia un imprenditore agricolo di età compresa tra diciotto e quaranta anni;

-nel caso di società di persone e di società cooperative, comprese le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, almeno la metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di età compresa tra diciotto e quaranta anni;

- nel caso di società di capitali, almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età compresa tra diciotto e quaranta anni e gli organi di amministrazione siano composti, per almeno la metà, dai medesimi soggetti.

L'articolo 3 istituisce – nello stato di previsione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) – un Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura. – con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Sono, poi, elencate le tipologie di interventi finanziabili con le risorse del Fondo di cui al comma 1.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili in agricoltura. Il comma 1 descrive il regime fiscale agevolato – consistente nel pagamento di un'imposta sostitutiva, determinata applicando l'aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d'impresa prodotto nel periodo d'imposta –, il limite temporale in cui lo stesso può applicarsi, nonché i soggetti che ne possono beneficiare. Il comma 2 precisa che il suddetto beneficio è riconosciuto a condizione che i soggetti indicati al comma 1 non abbiano esercitato nei tre anni precedenti altra attività d'impresa e che abbiano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legge. Il comma 3 statuisce che, ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari nonché per il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato suindicato è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Il comma 4 prevede che i soggetti che si avvalgono del sopra descritto regime agevolato non sono tenuti a versare per un determinato periodo temporale, l'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

L'articolo 5 introduce agevolazioni in materia di compravendita di fondi rustici. Il comma 1 statuisce che i contratti di compravendita aventi ad oggetto l'acquisto di fondi rustici di valore non superiore a 200.000 euro, stipulati dai soggetti di cui all'articolo 2, possono essere rogati dal segretario comunale del comune in cui è ubicato il fondo stesso.

L'articolo 6 introduce disposizioni in materia di esoneri contributivi. Il comma 1, prevede la concessione di un esonero contributivo – nella misura del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per un periodo massimo di trentasei mesi – in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, di età inferiore a quarantuno anni, che si iscrivono per la prima volta alle relative gestioni previdenziali. Il comma 2 prevede un ulteriore periodo di esonero contributivo di dodici mesi – nella misura del 66 per cento- e uno successivo di ulteriori 12 mesi – quantificabile nel 50 per cento – in favore dei soggetti indicati al comma 1. Il comma 3 stabilisce che il predetto esonero contributivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Si prevede che l'INPS comunichi mensilmente – al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze – i dati relativi alle nuove iscrizioni effettuate ai sensi della disposizione in esame.

L'articolo 7 introduce un credito d'imposta per investimenti in beni strumentali. Il comma 1, in particolare, riconosce ai soggetti destinatari della proposta di legge in esame la possibilità di usufruire di un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, nella misura del 25 per cento delle spese sostenute e documentate per investimenti in beni strumentali, materiali o immateriali idonei a migliorare la redditività dell'azienda agricola. Il comma 2 indica in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 gli oneri finanziari inerenti l'attuazione del precedente comma.

L'articolo 8 reca disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate. Il comma 1 statuisce che a decorrere dal 1° gennaio 2023, i giovani imprenditori agricoli di cui all'articolo 2 della presente proposta di legge, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e iscritti alla relativa gestione previdenziale, sono assoggettati – in caso di acquisto o permuta di terreni e loro pertinenze – alle imposte di registro, ipotecaria e catastalenella misura del 50 per cento di quelle, ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente. Il comma 2 abroga a partire dal 1° gennaio 2023, il comma 5 dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.

L'articolo 9 introduce agevolazioni fiscali per i redditi derivanti da agricoltura multifunzionale. Il comma 1 stabilisce per le attività esercitate dai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge, dirette alla fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, nonché per le attività di fornitura di beni e servizi come, l'agricoltura sociale, l'enoturismo, l'oleoturismo e le fattorie didattiche, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento.

L'articolo 10 reca disposizioni in materia di prelazione di più confinanti. Il comma 1 riporta alcune ipotesi di prelazione legale, al ricorrere delle quali è riconosciuto un favor legis nei confronti dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di età compresa tra diciotto e quaranta anni. Le ipotesi previste dal suddetto comma 1 sono: – il diritto di prelazione – riconosciuto a determinate condizioni – all'affittuario, al mezzadro, al colono o al compartecipante, in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione – il diritto di riscatto che si determina, allorché il proprietario del fondo non provveda ad effettuare la prescritta notificazione o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di compravendita. In tale ipotesi l'avente titolo al diritto di prelazione può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dell'acquirente e da ogni altro successivo avente causa; – il diritto di prelazione nelle procedure di alienazione e locazione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola, nel caso di più soggetti confinanti.

L'articolo 11 reca disposizioni in materia di ristrutturazione dei fabbricati rurali. Il comma 1 riconosce in favore dei soggetti di cui all'articolo 2 un credito d'imposta pari al 25 per cento della spesa sostenuta e documentata per la realizzazione di interventi di riqualificazione di fabbricati rurali. Il comma 2 definisce le modalità ed i limiti di utilizzazione del predetto credito, prevedendo che lo stesso sia utilizzabile esclusivamente in compensazione ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto le medesime spese, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non determini il superamento dell'importo della spesa sostenuta. Il comma 3 statuisce le condizioni e le modalità di cedibilità del suddetto credito d'imposta.

L'articolo 12 reca disposizioni in materia di servizi di sostituzione. Il comma 1 introduce misure per il finanziamento dei programmi regionali concernenti la gestione dei servizi di sostituzione nelle aziende associate costituite da giovai agricoltori prevedendo, in particolare, tra i casi di sostituzione, la sostituzione dell'imprenditore, del coniuge o di un coadiuvante, la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento professionale da parte dei giovani imprenditori agricoli associati e l'assistenza a minori di età inferiore a otto anni. Il comma 2 dispone che le risorse del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, sono destinate, in misura pari al 50 per cento, anche al cofinanziamento dei programmi regionali di cui al comma 1. Il comma 3 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei programmi di cui al comma 1, possano prevedere incentivi per il mantenimento dell'unità aziendale e il ricambio generazionale delle imprese agricole mediante l'utilizzo del patto di famiglia di cui agli articoli da 768-bis a 768-octies del codice civile.

L'articolo 13 promuove misure volte a favorire l'accesso al credito. Il comma 1 prevede la stipulazione di una apposita convenzione tra il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato – Regioni e l'ABI (Associazione bancaria italiana) volta a definire le modalità e i criteri di accesso ai finanziamenti e alle altre forme di prestito bancario agevolato nonché alla dilazione del debito, in favore dei giovani imprenditori agricoli. Il comma 2 precisa che le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano a tutti i contratti bancari e consistono nella riduzione del costo del servizio in misura non inferiore a due terzi del tasso EURIBOR da applicare nel periodo di validità del contratto. Il comma 3 prevede, per far fronte agli oneri della presente disposizione, l'istituzione di un Fondo, a decorrere dall'anno 2023, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con la dotazione di 40 milioni di euro annui. Le modalità di attuazione del presente articolo sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 14 introduce misure per favorire l'accesso al microcredito. Il comma 1 interviene sull'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo n. 385 del 1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), nel senso di ampliare la possibilità di accesso al microcredito in favore dei soggetti che possiedono la qualifica di giovane imprenditore agricolo, anche se costituiti in forma societaria, in quest'ultimo caso a condizione che la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuta da persone fisiche che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno di età e che siano in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale.

L'articolo 15 istituisce l'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura (ONILGA). Tale organismo è composto da rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore agricolo e delle associazioni dei giovani operanti nei settori agricolo e agroalimentare. Tra le diverse competenze ad esso attribuite si ricordano: la raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle effettive possibilità di occupazione dei giovani nel settore agricolo; l'analisi della normativa riguardante il lavoro giovanile e la sua evoluzione, quella relativa agli interventi compiuti dalle amministrazioni statali, regionali e europee, al fine di individuare le opportunità per l'imprenditoria e il lavoro coadiuvante dipendente dei giovani nell'agricoltura; il collegamento con le fonti di informazione e divulgazione nonché con il settore della ricerca e della sperimentazione ai fini della promozione di iniziative nel campo dell'imprenditoria agricola giovanile; la consulenza e il supporto nei riguardi delle amministrazioni e degli enti pubblici per la programmazione e l'attuazione delle iniziative in favore dei giovani operanti nel settore agricolo; la promozione di politiche attive, comprese le attività formative, da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici per sostenere la crescita dell'imprenditoria agricola giovanile nonché la promozione di politiche di sviluppo rurale da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici, destinate alle imprese giovanili e alle donne, attraverso la realizzazione di infrastrutture e di servizi nei territori rurali, in conformità a quanto previsto dalla normativa dell'UE; il supporto all'azione del Governo, in relazione all'obiettivo di promuovere le azioni dell'Unione europea in favore dell'imprenditoria e del lavoro giovanile nell'agricoltura nell'ambito della programmazione della politica agricola comune. Il comma 2 prevede che il MASAF provvede al funzionamento dell'ONILGA con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 16 reca disposizioni in materia di successioni e donazioni. Il comma 1 introduce un'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni, dall'imposta catastale e dall'imposta di bollo e un assoggettamento all'imposta ipotecaria in misura fissa per trasferimenti – per causa di morte o per donazione – di beni costituenti l'azienda agricola, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e ogni altro bene strumentale all'attività aziendale, in favore di discendenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, aventi età compresa tra diciotto e quaranta anni. Il comma 2 prevede, per gli atti di cui al comma 1, la riduzione ad un sesto degli onorari notarili.

L'articolo 17 reca disposizioni in materia di adempimenti contabili. Il comma 1, consente ai destinatari della presente proposta di legge, la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata anche in deroga alle condizioni di cui all'articolo 2435-bis del codice civile.

L'articolo 18 interviene in materia di vendita diretta. Il comma 1 prevede che i comuni – nei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, esercitata su aree pubbliche mediante l'utilizzo di posteggi – possono riservare in favore dei destinatari della presente proposta di legge una quota di posteggi fino al 50 per cento del loro numero complessivo.

di Marcello Ortenzi