Legislazione
Delega al governo su agricoltura biologica e fertilizzanti
In via di approvazione la legge di delegazione europea 2021 per adeguare le normative nazionali alle direttive dell'Ue in tema di agricoltura biologica e fertilizzanti
05 agosto 2022 | Marcello Ortenzi
Il disegno di legge di delegazione europea 2021 è in seconda lettura alla Camera dopo gli emendamenti approvati dal Senato.
La legge di delegazione europea è uno dei due strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. In base all'articolo 29 della legge n. 234 del 2012, infatti, la legge comunitaria annuale (prevista dalla legge n. 11 del 2005) è stata sostituita da due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea, il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea; la legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.
L'articolo 7 reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e al regolamento (UE) 2017/625, limitatamente – quest'ultimo – ai controlli ufficiali riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici.
Delega al governo sulla produzione ed etichettatura di alimenti biologici
Nello specifico, il comma 1 dell'articolo in commento prevede che il Governo sia delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge – previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni – uno o più decreti legislativi, per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/848, che stabilisce norme relative alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 e, limitatamente ai controlli ufficiali e altre attività ufficiali riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, al regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.
Il comma 2 dell'articolo in commento prevede che, nell'esercizio della delega, il Governo osservi, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) adeguare il procedimento di autorizzazione e il sistema di vigilanza sugli organismi di controllo e di certificazione, nonché la disciplina degli adempimenti connessi alle attività svolte dai suddetti organismi, comprese le cause di sospensione e di revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/848 e di cui agli articoli 28, 29, 31, 32 e 33 del regolamento (UE) 2017/625;
b) definire i criteri e le modalità di etichettatura di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2018/848;
c) dettare le disposizioni necessarie per procedere alla designazione dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio nell'ambito dei controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto della normativa in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici, compresi quelli indicati nell'Allegato I del regolamento (UE) 2018/848;
d) adeguare il sistema sanzionatorio per gli organismi di controllo e per gli operatori biologici, compresi i gruppi di operatori, che adottano condotte non conformi al regolamento (UE) 2018/848, compreso l'illecito utilizzo dei termini riferiti all'agricoltura biologica da parte di operatori non assoggettati al sistema di controllo.
La relazione illustrativa del provvedimento in esame rileva che l'articolo in commento contiene i criteri specifici per l'esercizio della delega per l'attuazione delle disposizioni del citato regolamento (UE) 2018/848, il quale si applicherà a partire dal 1° gennaio 2022, imponendo agli Stati membri di predisporre la legislazione nazionale necessaria all'applicazione delle numerose novità normative introdotte. Il nuovo regolamento, infatti – prosegue la relazione – apporta, in combinato disposto con il regolamento (UE) 2017/625, modifiche rilevanti nel settore dell'agricoltura biologica, con particolare riferimento alla estensione dello stesso e al sistema di controllo e certificazione per le produzioni biologiche ottenute o importate nell'Unione europea, sicché s'impone di procedere, oltre che all'attuazione delle disposizioni europee non direttamente applicabili, anche all'adeguamento del quadro normativo nazionale vigente, con abrogazione delle norme nazionali incompatibili.
L'articolo 10 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento europeo n. 848 del 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, nonché al regolamento n. 625 del 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, nonché sui prodotti fitosanitari. L'articolo, che detta altresì i relativi criteri specifici di delega, è stato modificato nel corso dell'esame al Senato per includervi, al comma 2, lettera b), il riferimento alle attività con metodo biologico, e alla lettera d) quello ai laboratori nazionali di riferimento.
Delega al governo per le normative in materia di fertilizzanti
L'articolo 12 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (comma 1).
Nel dettaglio il comma 2 stabilisce anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici, oltre a rinviare ai princìpi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012:
a) indicare il MIPAAF quale autorità competente nazionale e autorità di notifica, nonché l'Ente unico nazionale di accreditamento (Accredia) quale organismo di valutazione e controllo della conformità per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1009;
b) definire le procedure di controllo dei prodotti fertilizzanti forniti di marchio CE di cui al regolamento (UE) 2019/1009 e dei prodotti fertilizzanti nazionali;
c) definire un Piano di controllo nazionale pluriennale per i prodotti fertilizzanti forniti di marchio CE e per i prodotti fertilizzanti nazionali, tenuto conto delle caratteristiche dei singoli prodotti;
d) adeguare e semplificare le norme vigenti in materia di prodotti fertilizzanti nazionali sulla base delle conoscenze tecnico scientifiche;
e) rivedere i procedimenti amministrativi al fine di ridurre i termini procedimentali;
f) predisporre un sistema informativo per la raccolta delle informazioni relative al settore dei prodotti fertilizzanti, da collegare con i sistemi informativi dell'Unione europea e delle Regioni;
g) definire le tariffe per la valutazione di nuove categorie di prodotto, le tariffe per i controlli dei prodotti fertilizzanti inseriti nel registro nazionale nonché le tariffe per i controlli dei prodotti fertilizzanti immessi in commercio;
h) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni;
i) destinare i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti delegati al miglioramento dell'attività di sorveglianza sul settore dei fertilizzanti e delle campagne comunicative di sensibilizzazione.
L'articolo 18 (ex articolo 17) delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento europeo n. 1099 del 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, e detta i criteri di delega. Il comma 3 dell'articolo, recante la clausola d'invarianza finanziaria; è stato soppresso durante l'esame al Senato.
L'articolo 19 (ex articolo 18) delega al Governo l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento europeo n. 1009 del 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'Unione europea, e detta i criteri di delega. Segnala che a questi è stato aggiunto al Senato un criterio (lettera h) del comma 2) volto a prefigurare l'elaborazione di una normativa organica in materia di fertilizzanti. Inoltre, con delle modifiche alle successive lettere i) ed l) del medesimo comma, è stata prevista l'estensione della ridefinizione del sistema sanzionatorio anche con riguardo all'utilizzo dei fanghi di depurazione e della destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie al miglioramento dell'attività di sorveglianza sul ciclo di trattamento dei fanghi di depurazione. Infine, con una ulteriore modifica è stato introdottoun criterio di delega (lettera m)) volto a evitare nuovi oneri burocratici non indispensabili per le aziende agricole.
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