Legislazione
Emanate le linee guida sull'etichettatura ambientale degli imballaggi: c'è tempo fino al 31 dicembre per adeguarsi

Il Ministero della Transizione ecologica ha diramato le linee guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006. Sono 45 pagine di spiegazioni per non sbagliare
03 giugno 2022 | T N
Il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 dispone che tutti gli imballaggi siano “opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.”
Il Ministero della Transizione ecologica ha quindi emesso le Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm
Tutti gli imballaggi devono essere etichettati “opportunamente”, quindi nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più idonei ed efficaci per il raggiungimento dell’obiettivo.
Il richiamo alle norme UNI è generico, considerando inoltre la loro caratteristica di volontarietà. Pertanto, la norma sottintende che, qualora si voglia comunicare determinati contenuti in etichettatura ambientale, si debbano adottare le norme UNI di riferimento.
Su tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) i produttori devono indicare la codifica alfanumerica prevista dalla Decisione 97/129/CE.
Sugli imballaggi destinati al consumatore devono essere presenti anche le diciture opportune per supportarlo nella raccolta differenziata.
Tre, dunque, i livelli di informazioni:
- Cogente per rispondere alla norma
- Altamente consigliate, per rendere la comunicazione più efficace
- Consigliate, per arricchire di contenuti utili per una raccolta di qualità
Il format consigliato è il seguente:
a) Tipologia di imballaggio (descrizione scritta per esteso o rappresentazione grafica) delle diverse componenti separabili manualmente;
b) Riferita a ciascuna tipologia di imballaggio, indicare la codifica identificativa del materiale di imballaggio di ciascuna componente separabile manualmente secondo la Decisione 129/97/CE;
c) Riferita a ciascuna tipologia di imballaggio, riportare le indicazioni sulla raccolta, specificando in modo chiaro la famiglia di materiale/i di ciascuna componente.
Cosa si intende per componenti separabili manualmente?
Si considera separabile manualmente una componente che l’utente può separare completamente (salvo eventuali residui irrisori di materiale che possono restare adesi dopo la separazione), e senza rischi per la sua salute e incolumità, dal corpo principale con il solo utilizzo delle mani e senza dover ricorrere a ulteriori strumenti e utensili.
Cosa fare con componenti non separabili manualmente?
I sistemi di imballaggio che prevedono un corpo principale e altre componenti accessorie non separabili manualmente (ad esempio etichette adese, tappi e chiusure non separabili, finestre), devono riportare obbligatoriamente la codifica identificativa del materiale del corpo principale, e le indicazioni sulla raccolta (che seguono il materiale del corpo principale).
Ove possibile, si può apporre la sola codifica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE anche sulle componenti non separabili manualmente, ma, su queste, non va riportata l’indicazione sulla raccolta.
Ricorso al digitale
Al fine di adempiere all’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi, il ricorso a canali digitali è sempre consentito (es. App, QR code, siti web), in coerenza con il processo di innovazione tecnologica e semplificazione, aspetto oltretutto fondamentale previsto all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Tali canali digitali possono sostituire completamente o integrare le informazioni riportate direttamente sull’imballaggio.
Questi strumenti possono essere utilizzati sia per facilitare la trasmissione delle informazioni obbligatorie lungo la filiera nei circuiti commerciali e industriali, sia per veicolare al consumatore finale la natura dei materiali di imballaggio e le indicazioni sul corretto conferimento. Qualora l’imballaggio sia destinato al consumatore finale, il soggetto obbligato è tenuto a riportare sull’imballaggio o sul punto di vendita, sia esso fisico o virtuale a cui il consumatore abbia accesso, le istruzioni per consentirgli di
intercettare le informazioni ambientali obbligatorie tramite i canali digitali previsti (App, QR code, siti web, ecc).
Per rendere disponibili le informazioni di etichettatura ambientale è quindi possibile utilizzare uno strumento digitale che rimanda ad una pagina appositamente dedicata a veicolare i contenuti sull’etichettatura ambientale che riguardano lo specifico imballaggio, a patto che l’accesso all’informazione specifica per l’imballaggio in questione risulti facile e diretta, e che detta informazione sia puntuale e non di difficile interpretazione. Si consiglia quindi di segnalare su tali canali, in modo evidente, l’imballaggio in questione, per rendere più facilmente reperibili e consultabili le informazioni al consumatore.
L'etichettatura dei cartoni
L'etichettatura delle bottiglie
Entrata in vigore dell’obbligo e esaurimento scorte
Con il Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021, cosiddetto “Milleproroghe”, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 28/02/2022), all’art. 11 è stata prevista la sospensione dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi fino al 31 dicembre 2022, nonché la possibilità per gli operatori del settore di commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale già immessi in commercio o già provvisti di etichetta al 1° gennaio
2023, fino a esaurimento scorte.
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