Legislazione
Il futuro dell'idroponica e acquaponica italiane in una legge

La proposta vuole colmare il vuoto normativo esistente e valorizzare le pratiche colturali fuori suolo
06 agosto 2021 | Marcello Ortenzi
La proposta di legge "Delega al Governo per la disciplina, la valorizzazione e la promozione delle pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica", che si compone di due articoli, è finalizzata a colmare il vuoto normativo esistente e ad innovare l'ordinamento vigente con l'introduzione di una disciplina volta alla valorizzazione e alla promozione delle pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica, a tal fine conferendo una delega al Governo per la disciplina del settore.
Nella relazione illustrativa si evidenzia infatti che, rispetto alle tecniche colturali tradizionali, le pratiche colturali fuori suolo presentano il vantaggio di consentire di raggiungere importanti obiettivi di produzione su superfici minime e con notevoli risparmi idrici e di inquinanti residui. A tali positivi aspetti tecnici si somma, inoltre, il forte impatto sociale derivante da questo tipo di colture che, in luogo dello sfruttamento indiscriminato dei terreni, offrono la possibilità di ridare valore a luoghi abbandonati o dismessi, in virtù della grande versatilità del tipo di coltivazione.
Osserva che l'articolo 1, al comma 1, indica l'ambito oggettivo dell'intervento normativo, consistente nel conferimento di una delega al Governo per la disciplina e la promozione delle pratiche colturali fuori suolo applicate alla coltivazione idroponica e acquaponica.
Il comma 2 del medesimo articolo reca le definizioni di: pratica colturale fuori suolo, coltivazione idroponica e coltivazione acquaponica.
Ai sensi della lettera a) del comma 2, per pratica colturale fuori suolo si intende la coltura sviluppata in ambiente controllato, basata su supporti di ordine tecnologico alternativi o integrativi rispetto alle tradizionali prassi di coltivazione e di allevamento e che non prevede l'utilizzo del terreno in una o più fasi dello sviluppo della pianta.
Ai sensi della lettera b), per coltivazione idroponica si intende la coltivazione fuori suolo di specie vegetali svolta in un ambiente controllato mediante l'impiego di un substrato inerte e di adeguate sostanze nutritive.
In base alla lettera c), per coltivazione acquaponica si intende infine la coltivazione fuori suolo di specie vegetali realizzata in un ambiente controllato derivante dall'integrazione tra la coltivazione idroponica e l'acquacoltura.
Il comma 3 reca la definizione dei supporti di ordine tecnologico, richiamati dalla definizione di pratica colturale fuori suolo di cui al comma 2, intendendosi per tali: i sistemi automatizzati per il controllo della ventilazione e dell'aerazione funzionali alla creazione dell'habitat più consono allo sviluppo delle piante e i sistemi computerizzati finalizzati alla gestione del ciclo della produzione anche da remoto.
Osserva che l'articolo 2 conferisce la delega al Governo per l'adozione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di uno o più decreti legislativi recanti la disciplina delle pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica ed acquaponica.
Tra i principi e i criteri direttivi indicati al comma 1, ai quali il Governo dovrà attenersi figurano: a) la definizione delle tipologie di substrato e di soluzioni nutritive, dei metodi irrigui e delle specie ittiche più adattabili alla coltivazione acquaponica; b) l'equiparazione del metodo di allevamento acquaponico con quello della produzione agricola con metodo biologico; c) l'incentivazione delle coltivazioni in esame, anche attraverso il sostegno a progetti sperimentali promossi dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo; d) la promozione delle produzioni ortofrutticole ed ittiche ottenute con metodo di coltivazione idroponica e acquaponica, anche attraverso indicazioni specifiche in etichetta che diano conto del metodo di coltivazione seguito e dei benefici in relazione al mancato utilizzo di fitofarmaci e insetticidi; e) la previsione di apposite sanzioni in caso di violazione alle prescrizioni contenute nel decreto legislativo, con individuazione dell'Autorità competente all'irrogazione delle stesse; f) l'individuazione degli adempimenti cui sono tenute le aziende, con riguardo, in particolare, al c.d. «bilancio di massa» necessario a identificare i materiali che connotano il ciclo di produzione in ingresso e in uscita; g) la previsione di specifiche norme per la conservazione del buono stato dei terreni dove si svolgono le coltivazioni in esame; h) l'inserimento di una specifica classe merceologica delle attività di coltivazione idroponica e acquaponica per l'attribuzione del codice ATECO.
Infine, il comma 2 disciplina il procedimento di adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, prevedendo che i relativi schemi siano adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento o Bolzano e che su di essi sia acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle medesime Commissioni (o, più correttamente, dalla data di trasmissione alle Camere).
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