Legislazione

SCADENZE FISCALI RINVIATE, MA SUGLI AGGIORNAMENTI CATASTALI NON C’E’ PACE. NOVITA’ SUGLI ESTIMI DEI TERRENI E SUI FABBRICATI RURALI

Agea e Agenzia del Territorio provvederanno a correggere alcuni grossolani errori ma l’autotutela rappresenta ancora la migliore soluzione. Sulla ruralità degli edifici è un intreccio di norme, variate con l’ultima Finanziaria, a stabilire i requisiti

12 maggio 2007 | Graziano Alderighi

In relazione alle procedure disposte dalla legge n. 286 del 2006 in materia di variazioni colturali sono stati segnalati dalle associazioni professionali degli agricoltori e dai professionisti disagi connessi a incongruità che riguarderebbero alcune specifiche fattispecie: in particolare la coltura dei pomodori nei casi di contratti con la industria di trasformazione (per la assimilazione a orto irriguo, anziché a seminativo irriguo) e la coltura del mais per l’accertamento della potenzialità irrigua o meno del terreno, anche in funzione della sua giacitura (collina o pianura).
Al riguardo l’Agenzia del territorio e l’Agea, in un quadro di sinergica collaborazione, stanno mettendo in atto una strategia operativa diretta ad affinare ulteriormente, per le fattispecie segnalate, i meccanismi automatici che hanno determinato l’attribuzione delle colture catastali e dei relativi redditi alle rispettive particelle, ai sensi della legge n. 286/2006, sulla base delle specie vegetali effettivamente coltivate nel 2006 e rappresentate dai soggetti interessati nelle dichiarazioni presentate agli organismi pagatori.
Tale strategia, che viene concretamente incontro alle preoccupazioni manifestate dagli agricoltori, consentirà di procedere anche “d’ufficio” ad eventuali correzioni e, comunque, di accelerare notevolmente la definizione delle istanze di autotutela presentate dagli interessati che potranno avvalersi anche dei Centri di Assistenza Agricola.
Si ricorda, con l’occasione, che si è provveduto, già da tempo, a mettere a disposizione degli interessati strumenti informatici, sul sito internet dell’Agenzia del Territorio, ed informazioni di dettagli anche di natura storica idonei ad assicurare piena conoscenza delle risultanze del processo ed adeguato supporto per i prossimi adempimenti fiscali.

Autotutela
Nonostante tale rassicurazione cresce il numero di agricoltori che presenza istanza di autotutela, mediante apposito modulo (qui allegato).
L'istanza di autotutela può essere presentata dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale. Nel caso in cui il terreno è affittato, la domanda deve essere compilata raccogliendo le informazioni necessarie presso l'affittuario, soggetto che ha effettuato le variazioni colturali e ha presentato la denuncia contributiva Pac. Anche per i terreni affittati, paradossalmente, la richiesta di autotutela viene presentata dal proprietario, ignaro delle variazioni colturali intervenute ma interessato alla questione per gli effetti che le maggiori rendite provocano per il pagamento di Irpef e Ici dallo stesso dovute.
Nella domanda dovrà essere indicata la nuova qualità catastale ritenuta inesatta, con la relativa motivazione, e quella corretta, in considerazione del tipo di coltivazione praticata sul terreno nel 2006. Ad esempio, se il terreno è stato classificato tra gli irrigui, potrà essere precisato che non è presente alcuna risorsa idrica, oppure se il terreno è stato classificato tra gli orti irrigui, potrà essere segnalato che la coltivazione orticola non è permanente ma transitoria.
In generale, nell'istanza di autotutela, il contribuente potrà fornire all'agenzia del Territorio altre circostanze o elementi utili per l'individuazione della corretta qualità catastale.
Il riesame del classamento operato dall'Ufficio dell'Agenzia del Territorio, in via autonoma o su istanza di parte, è qualificabile come esercizio della potestà di autotutela in quanto finalizzato ad eliminare incongruenze derivanti da errori di inserimento dati oppure da erronee applicazioni dei principi dell'estimo catastale. E' quanto stabilito dall'Agenzia del Territorio, con la circolare n. 11 del 26 ottobre 2005, precisando che la nuova rendita attribuita esplicherà efficacia retroattiva (ex tunc), cioè a decorrere dalla data dell'originario classamento, indipendentemente dalla data di notifica della nuova rendita agli intestatari della partita catastale.

Fabbricati rurali
E’ in corso, nel silenzio generale, una verifica generale, sull’intero territorio nazionale, sulla ruralità degli edifici. A seguito della verifica il Governo spera di poter procedere all’accatastamento civile di molti edifici non più considerati rurali.
Ricordiamo che, ai fini fiscali, sia per i fabbricati abitativi sia per quelli strumentali all’attività agricola, sono esclusi dall’applicazione dell’Ici gli edifici che posseggono i requisiti di ruralità previsti dal Dl 557/1993. Inoltre la ruralità dei fabbricati viene riconosciuta soltanto se i soggetti possessori del terreno su cui l’immobile è asservito sono imprenditori agricoli, in possesso dell’iscrizione al Registro delle imprese.

Il calendario delle scadenze fiscali
15 giugno: è stato previsto un breve differimento, dal 31 maggio al 15 giugno 2007, della possibilità di prestare l'assistenza fiscale mediante l'accettazione fino a tale data del modello 730.

2 luglio: resta fissata al 2 luglio la scadenza per le persone fisiche non Iva che presentano la dichiarazione modello Unico cartacea a banche e Posta, ferma restando la facoltà per detti contribuenti di avvalersi del più ampio termine del 31 luglio previsto per l'invio telematico.

31 luglio: resta fissata al 31 luglio la scadenza per l'invio telematico del modello Unico da parte di persone fisiche non Iva, soggetti non partecipanti a società di persone, ad associazioni professionali e a società di capitali per trasparenza.

10 settembre: slitta al 10 settembre il termine del 31 luglio per l'invio telematico di Unico da parte di società di capitali, soggetti equiparati, enti non commerciali, nonché per i predetti soggetti, con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per i quali il termine ordinario scade nell'arco temporale tra l‘ l 1 maggio 2007 e il 9 settembre 2007.

25 settembre: slitta al 25 settembre il termine del 31 luglio per l'invio telematico di Unico da parte di persone fisiche titolari di redditi d'impresa, di lavoro autonomo e di partecipazione, e da parte di società di persone, associazioni tra artisti e professionisti, società semplici e soggetti equiparati.

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