Legislazione 16/04/2021

E' pronta al varo la legge europea 2019-2020 con novità per l'agroalimentare

E' pronta al varo la legge europea 2019-2020 con novità per l'agroalimentare

Di particolare interesse l'articolo 28 sulla qualifica di rifiuto degli sfalci e delle potature, con riformulazione del Codice dell'Ambiente e il 29 che riguarda l'energia da biocarburanti


La legge europea contiene, infatti, norme volte a prevenire l'apertura, o a consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché, in base ad una interpretazione estensiva del disposto legislativo, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di pre-contenzioso, nell'ambito del cosiddetto sistema EU-Pilot. 

La norma europea si compone di 34 articoli (suddivisi in 9 capi), che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo intervenendo in diversi settori normativi. 

Solo gli articoli 5, 7, 28 e 29, recano disposizioni di interesse per la Commissione Agricoltura. 

L'articolo 5 contiene disposizioni in materia di professioni ippiche, finalizzate ad escludere dall'applicazione della direttiva 2013/55/UE sulle qualifiche professionali quelle di allenatore, fantino e guidatore di cavalli da corsa. 
Nello specifico, ciò avviene tramite una novella all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter) del decreto legislativo n. 206 del 2007 che espunge le suddette categorie professionali di allenatore, fantino e guidatore di cavalli da corsa da un elenco di professionalità per le quali è necessario un riconoscimento da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
Secondo quanto riporta la relazione illustrativa, in base a un monitoraggio effettuato in merito alla mobilità degli operatori, le qualifiche professionali ippiche risultano già garantite nella loro libera circolazione in Europa da accordi internazionali di settore, applicati nei diversi Stati membri e la gestione delle istanze di riconoscimento per tali professioni secondo le modalità richieste dalla normativa europea renderebbe più difficoltosa la circolazione dei professionisti del settore ippico,richiedendo la necessità di un passaggio attraverso lo sportello unico. 
E’, infine, sottolineato che nessun Paese europeo aderente all'IFHA e all'UET ha chiesto il riconoscimento delle qualifiche professionali ippiche ai sensi della direttiva 2013/55/UE, risultando, da una verifica sulla banca dati delle professioni regolamentate in Europa, che solo l'Italia ha inserito le professioni in parola nel campo di applicazione della direttiva 2005/36/CE (modificata dalla predetta direttiva 2013/36/CE). 

L’articolo 7 prevede una modifica alle denominazioni di vendita – presenti sull'etichetta – dei succhi di frutta e di altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, consistente nella sostituzione della dicitura «succo concentrato» con il termine «concentrato», conforme alla traduzione del termine inglese «concentrate». Per effetto di tale correzione la normativa nazionale di cui al decreto legislativo n. 151 del 2004 viene allineata al nuovo testo della direttiva 2001/112/CE, nella versione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 7 marzo 2019, a seguito della richiesta di rettifica della versione italiana avanzata dal Governo italiano. 
L'articolo 7 novella l'articolo 4, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 151 del 2004, che reca attuazione della direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta. Il comma 2 del suddetto articolo 4 prevede – a legislazione vigente – alla lettera b), che si applichino, tra le altre, le seguenti particolari disposizioni: «b) la dicitura “a base di succo concentrato” o “a base di succhi concentrati” ovvero “parzialmente a base di succo concentrato” o “parzialmente a base di succhi concentrati” a seconda dei casi, deve figurare nell'etichettatura delle miscele di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da concentrato, e di nettare di frutta ottenuto interamente o parzialmente da concentrato; questa dicitura figura immediatamente accanto alla denominazione di vendita, bene in evidenza rispetto all'intero contesto e a caratteri chiaramente visibili». 
L'articolo 7 in esame sostituisce la suddetta lettera b) con la seguente: «b) le diciture “da concentrato”, “da concentrati”, “parzialmente da concentrato” o “parzialmente da concentrati” devono figurare nell'etichettatura delle miscele di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da concentrato e di nettare di frutta ottenuto interamente o parzialmente da concentrato immediatamente accanto alla denominazione di vendita, in evidenza rispetto all'intero contesto e a caratteri chiaramente visibili». 

L'articolo 28 reca disposizioni relative alla gestione degli sfalci e delle potature (di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 152/2006, recante il Codice dell'ambiente) finalizzate a evitare la chiusura negativa del Caso EU-Pilot 9180/17/ENVI e la conseguente apertura di una procedura d'infrazione per non corretto recepimento della direttiva sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE). 
Ricorda che l'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva sui rifiuti 2008/98/CE definisce tassativamente le esclusioni dall'ambito di applicazione della medesima direttiva, facendo riferimento, oltre al materiale fecale, anche alla paglia e ad «altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati nell'attività agricola, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana».  Al fine di evitare la chiusura negativa del Caso EU-Pilot summenzionato, già in sede di esame parlamentare della legge europea 2018 (articolo 20 della legge n. 37 del 2019) la lettera f) in questione è stata modificata prevedendol'esclusione dall'applicazione della direttiva sui rifiuti anche di «altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessioni a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana». 
Tuttavia, la Commissione europea, da ultimo in data 5 giugno 2019, ha ribadito che la vigente formulazione dell'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006 non è conforme alla direttiva 2008/98/CE ed ha invitato il Governo italiano ad attenersi fedelmente al testo dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della citata direttiva, che definisce tassativamente le esclusioni dall'ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti. Come riportato nella relazione illustrativa, ad avviso della Commissione europea appare problematico il riferimento agli «sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni», che sostanzialmente estende il regime di esclusione previsto dalla direttiva ad attività che non si possono qualificare attività agricole o forestali. 
A tal proposito, fa presente che il decreto legislativo n. 116 del 2020, recante attuazione delle direttive sui rifiuti e sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi (articolo 1, comma 13, letteraa)), ha soppresso la parte della citata lettera f) dell'articolo 185 del Codice dell'ambiente che escludeva dalla disciplina dei rifiuti «gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni». 
Allo scopo di superare le censure mosse dalla Commissione europea, l'articolo in esame della legge europea interviene quindi nuovamente sulla lettera f), sostituendola integralmente con una formulazione che intende limitare le specifiche introdotte dal legislatore nazionale all'articolo 185, comma 1 del Codice dell'ambiente agli sfalci e alle potature. 
Rispetto al testo della norma vigente, vengono pertanto soppressi: la specificazione del carattere «esemplificativo e non esaustivo» della previsione di tali materiali con riferimento alla categoria «altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso», il riferimento a sfalci e potature «effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali», nonché il riferimento al possibile utilizzo dei materiali in questione «anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi», in quanto non previsto dalla direttiva. La nuova formulazione fa inoltre riferimento a sfalci e potature «correlati alle» attività agricole o alla silvicoltura, sostituendo il termine «utilizzati» in agricoltura e nella silvicoltura contenuto nel testo vigente. 
Il nuovo testo della lettera f) dell'articolo 185, comma 1, del d.lgs. 152 del 2006 previsto dall'articolo 28 è pertanto il seguente: «f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, compresi gli sfalci e le potature correlati alle attività agricole o alla silvicoltura ovvero utilizzati per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana». 

L'articolo 29, relativo alla metodologia di calcolo da utilizzare per la determinazione dell'energia prodotta dai biocaburanti e dai bioliquidi, è volto a ottemperare all'impegno assunto dal Governo per l'archiviazione della procedura d'infrazione n. 2019/2095, già avvenuta il 27 novembre 2019. 
L'articolo in esame novella il decreto legislativo n. 28 del 2011 (c.d. decreto rinnovabili) di recepimento della direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, specificando che i criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi, ai fini anche della verifica del loro rispetto, sono quelli previsti dal decreto di recepimento della direttiva relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.  L'articolo 29 modifica altresì i criteri di calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto. Il relativo obiettivo prevede che la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto dovrà essere nel 2020 pari almeno al 10 per cento del consumo finale di energia nel settore dei trasporti nel medesimo anno. Per il calcolo del numeratore, ossia della quantità di energia da fonti rinnovabili consumata nel trasporto ai fini del suddetto obiettivo, sono presi in considerazione tutti i tipi di energia da fonti rinnovabili consumati in tutte le forme di trasporto. La modifica precisa che i biocarburanti e i bioliquidi che non soddisfano i criteri di sostenibilità, con le modalità, i limiti e le decorrenze fissate dal c.d. decreto rinnovabili non sono presi in considerazione. 
Inoltre, per il calcolo dei biocarburanti nel numeratore, la quota di energia da biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici non è superiore al 7 per cento del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020 (articolo 29, comma 1, lettera c) che modifica in più parti l'allegato 1, parte 2, punto 1 del d.lgs. n. 28/2011). 
La modifica concernente tale specifico profilo prevede che ai fini del calcolo del limite fissato non sono conteggiati i biocarburanti sostenibili prodotti a partire da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici, diverse dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, a condizione che sia dimostrato che tali colture sono state coltivate su terreni pesantemente degradati, compresi i terreni precedentemente utilizzati per scopi agricoli oppure su terreni fortemente contaminati. 
L'articolo 29 abroga, infine, la disposizione che stabilisce l'esclusione dei biocarburanti sostenibili provenienti da colture agricole di secondo raccolto dal conteggio ai fini del suddetto limite.

di Marcello Ortenzi