Legislazione 12/02/2021

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana

Presto all'esame dell'Aula di Montecitorio un disegno di legge che vuole fare assurgere i prodotti agroalimentari a "giacimenti culturali immateriali" da tutelare e valorizzare al pari del patrimonio culturale, storico e artistico 


La proposta di legge, a prima firma Renato Brunetta di Forza Italia, si compone di 9 articoli.

Il patrimonio enogastronomico italiano è parte integrante del più ampio patrimonio culturale, storico e artistico del nostro Paese e, in tale contesto, il cibo e il vino sono elementi imprescindibili dell'esperienza italiana. I prodotti agroalimentari di qualità sono veri e propri «giacimenti culturali immateriali» da tutelare e valorizzare, considerato anche che sono alla base dell'offerta gastronomica del nostro Paese che, per la sua estrema ricchezza, risulta essere uno degli elementi di maggiore attrazione per i visitatori.

L'articolo 1 istituisce il Registro delle associazioni nazionali delle città del vino e dell'olio.

In particolare, il comma 1, prevede che i comuni nei quali ricadono i luoghi della produzione enologica e gastronomica italiana, in possesso dei requisiti individuati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, assumono la denominazione di città del vino e dell'olio.

Al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori dei settori agricoli e della filiera agroalimentare nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e di promozione delle produzioni di pregio e di alta rinomanza, il comma 2 dispone, dunque, l'istituzione presso il MIPAAFT del Registro delle associazioni nazionali delle città del vino e dell'olio.  Il comma 3 demanda al decreto ministeriale di cui al comma 1 la definizione dei requisiti che devono possedere le associazioni nazionali, nonché le modalità di iscrizione al Registro, mentre il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

All'istituzione e alla tenuta dello stesso registro si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4).

Rileva che l'articolo 2 istituisce la Giornata delle eccellenze enogastronomiche italiane, allo scopo di promuovere la diffusione della conoscenza del patrimonio enogastronomico nazionale e delle tradizioni ad esso collegate, la cui data e modalità organizzative sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'istruzione, garantendo il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e prevedendo che le iniziative si svolgano a rotazione presso istituzioni pubbliche, aziende vinicole, cantine, musei del vino e aziende alimentari italiane.   L'articolo 3, al fine di favorire una strategia di rete nel settore enogastronomico, istituisce presso il MIPAAFT il nucleo di coordinamento delle eccellenze enogastronomiche italiane, del quale al comma 1 è definita la composizione, che svolge attività di consultazione e di valutazione nell'ambito degli interventi legislativi e riguardo al settore produttivo e commerciale del vino e delle eccellenze gastronomiche italiane.

Al nucleo di coordinamento partecipano rappresentanti del medesimo Ministero, dei principali operatori del settore, delle associazioni più rappresentative della filiera vitivinicola, nonché delle fondazioni senza fini di lucro, delle aziende alimentari italiane, delle cantine, dei musei del vino, delle distillerie, dei consorzi, delle strade del vino di cui alla legge n. 268 del 1999, delle città del vino e delle agenzie economico-culturali che concorrono allo sviluppo della cultura del vino e del cibo (comma 1).   L'articolo 4 promuove il sostegno alla ricerca tecnologica e applicata nel settore vinicolo e gastronomico italiano.

Si prevede, a tal fine, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuova l'attivazione di specifici percorsi formativi nelle università pubbliche, tramite corsi di laurea, dottorati di ricerca, master e corsi di formazione per la valorizzazione della storia e della cultura delle eccellenze enogastronomiche italiane, nonché dell'insegnamento della dietoterapia mediterranea nella clinica sanitaria, nell'ambito dei percorsi didattici dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e delle scuole di specializzazione sanitaria.

L'articolo in esame prevede, inoltre che, in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, una quota parte delle relative risorse sia destinata alle attività di ricerca che il Consiglio nazionale delle ricerche svolge nell'ambito della produzione vitivinicola e gastronomica. A tale proposito ricorda che la ripartizione in capitoli del bilancio 2019-2021 presenta risorse, per il suddetto fondo, di circa 1,8 miliardi di euro per il 2019 e di circa 1,79 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (cap. 7236 del MIUR).

Il medesimo articolo stabilisce infine che il Ministero dell'istruzione e le altre istituzioni pubbliche competenti sono chiamati a promuovere programmi di ricerca e innovazione, nonché percorsi formativi e di aggiornamento in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti, con particolare riferimento ai prodotti della vitis vinifera (ossia della vite comune).

L'articolo 5 istituisce presso il MIPAAFT la Commissione dell'enogastronomia di qualità con il compito di promuovere le eccellenze enogastronomiche italiane, tramite la realizzazione dell’«Atlante annuale nazionale dell'enogastronomia di qualità» (comma 1).

Osserva che tale Commissione, che dura in carica tre anni, è composta da sei membri, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole in base ai criteri stabiliti al comma 2, per i quali non è previsto la corresponsione di alcun compenso o rimborso. La predetta Commissione è composta da: a) due rappresentanti del Ministero dei beni e delle attività culturali, scelti tra funzionari e dirigenti esperti nel settore dei beni culturali immateriali; b) due rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, scelti tra funzionari e dirigenti esperti in progetti di alternanza scuola-lavoro; c) due rappresentanti del MIPAAFT, scelti tra funzionari e dirigenti esperti nel settore delle eccellenze enogastronomiche.

Entro il 31 marzo di ogni anno, la suddetta Commissione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, adotta le linee programmatiche e operative per la realizzazione dell'Atlante annuale, redatto, anche avvalendosi delle informazioni raccolte dagli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.

L'articolo 6 promuove la dieta mediterranea nei servizi di mensa scolastica. Tale articolo dispone, infatti, che nelle gare di appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari e di fornitura di prodotti agroalimentari destinati alla distribuzione automatica attraverso apparecchi ubicati all'interno delle strutture scolastiche, le stazioni pubbliche appaltanti siano tenute a prevedere un punteggio aggiuntivo per le offerte che prevedono la fornitura o la somministrazione di prodotti tipici della dieta mediterranea.

L'articolo 7 prevede che il Ministero dello sviluppo economico assicuri che nel contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di riservare adeguati spazi, nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alle realtà storiche, artistiche, sociali ed economiche che valorizzano e promuovono il vino quale patrimonio culturale nazionale, nonché alle eccellenze gastronomiche italiane (comma 1).

Il comma 2 novella l'articolo 13 della legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati (legge n. 125 del 2001) introducendovi due commi aggiuntivi. Si prevede, al nuovo comma 3-bis, che i divieti indicati ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 13, relativi alla pubblicità di bevande alcoliche e superalcoliche, non si applichino qualora i messaggi pubblicitari non abbiano a oggetto uno specifico prodotto a destinazione commerciale, ma la promozione in via generale del vino, definito ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 (convertito dalla legge n. 562 del 1926), quale alimento distintivo di qualità della produzione nazionale.

Con l'introduzione del comma 3-ter si precisa poi che i messaggi pubblicitari, ai fini della loro trasmissione in deroga ai divieti di cui ai precedenti commi 2 e 3 del medesimo articolo 13, debbano essere preventivamente approvati dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103.

Rileva che l'articolo 8, recante disposizioni finanziarie, prevede che una quota non superiore all'1 per cento delle entrate derivanti dalle accise relative all'alcole e alle bevande alcoliche stabilite dall'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi (di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504), nel limite di 15 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019, sia destinata alle finalità della proposta di legge in esame. La corrispondente copertura finanziaria è rinvenuta nel fondo speciale di parte corrente, relativa al triennio 2019-2021, di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 9 reca la clausola di salvaguardia, in base alla quale le disposizioni della legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione

di Marcello Ortenzi