Legislazione
Stop al sottocosto sugli scaffali dei supermercati, per legge
Punti fermi contro il fenomeno della vendita sottocosto dei prodotti agricoli ed agroalimentari che penalizza intere filiere, con ripercussioni dirette sulle dinamiche di produzione e sui rapporti di lavoro nelle campagne
06 novembre 2020 | Marcello Ortenzi
La proposta di legge "Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto e di divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione", a prima firma Susanna Cenni (PD) mira ad introdurre nell’ordinamento norme per limitare il fenomeno della vendita sottocosto dei prodotti agricoli ed agroalimentari che penalizza intere filiere, con ripercussioni dirette sulle dinamiche di produzione e sui rapporti di lavoro nelle campagne, e a promuovere dunque un’agricoltura di qualità attenta alla salute dei consumatori, all’ambiente e ai diritti dei lavoratori impiegati.
Il testo pervenuto dalla Camera nel Capo I - intitolato "Limitazioni alla vendita sottocosto e divieto di aste a doppio ribasso per i prodotti agricoli e agroalimentari" - l'articolo 1 prevede disposizioni in materia di vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili. In particolare si prevede che il Governo venga autorizzato a modificare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, l'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218 - che disciplina appunto i casi in cui è ammessa la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili - nel senso di ammettere la vendita sottocosto solo nel caso in cui si registri dell'invenduto a rischio deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate in forma scritta con il fornitore, fermo restando il divieto di imporre unilateralmente, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto al fornitore.
L'articolo 2 introduce, al comma 1, il divieto di aste elettroniche a doppio ribasso relativamente al prezzo di acquisto per i prodotti agricoli e agroalimentari. Si ricorda che il sistema delle aste a doppio ribasso fa sì che alcune grandi aziende di distribuzione chiedano ai fornitori un'offerta di vendita per i propri prodotti. Una volta raccolte le diverse proposte, viene indetta una seconda gara nella quale viene usato come base di partenza non l'offerta qualitativamente migliore, ma, al contrario, quella di prezzo inferiore. Il comma 2 stabilisce la nullità dei contratti che prevedono l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari mediante tali aste, mentre il comma 3 prevede che chiunque contravvenga al divieto, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da 2.000 a 50.000 euro, calcolata in relazione all'entità del fatturato. Il comma 4 dispone, poi, che in caso di violazioni di particolare gravità o di reiterazione, è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. Il comma 5 individua infine nell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari l'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni.
L'articolo 3 dispone, introducendo un comma aggiuntivo all'articolo 56 del codice dei contratti pubblici, il divieto di aste elettroniche per gli appalti diretti all'acquisto di beni e servizi nella ristorazione collettiva e della fornitura di derrate alimentari.
Passando al Capo II - intitolato "Sostegno alle imprese che promuovono filiere etiche di produzione" - l'articolo 4 dispone in materia di pubblicazione dei nominativi dei soci affiliati nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori. Viene, al riguardo, previsto che nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori debbano figurare i nominativi dei soci aderenti e che, a tal fine, venga modificato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 febbraio 2016 che regola la concessione, il controllo, la sospensione e la revoca del riconoscimento delle organizzazioni dei produttori.
L'articolo 5 reca, infine, una delega al Governo per la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari. A tal fine, ai sensi del comma 1 il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la disciplina di tali filiere sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi (elencati al comma 2): a) definizione dei parametri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica di tali filiere; b) introduzione di agevolazioni fiscali e sistemi premianti per le imprese dei settori agricolo e agroalimentare che concorrono alla realizzazione di progetti per la creazione di filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione di prodotti alimentari e agroalimentari ; c) definizione e sviluppo di sinergie tra sistemi di classificazione e tracciabilità delle produzioni, compresa la pubblicazione dell'elenco dei fornitori da parte delle imprese della grande distribuzione organizzata e dell'industria di trasformazione alimentare; d) introduzione di agevolazioni e sistemi premianti per le imprese agricole che aderiscono alla Rete di lavoro agricolo di qualità. Ai sensi del comma 3 tale decreto sarà adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Lo schema di decreto sarà, poi, trasmesso alle Camere per l'espressione del prescritto parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Il Governo, qualora non intenda conformarsi alle indicazioni del parere, trasmetterà nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e modificazioni, mentre le Commissioni potranno esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto potrà essere adottato. È prevista infine al comma 4 una clausola di invarianza finanziaria.
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