Legislazione 09/10/2020

Un nuovo progetto di legge per tutelare e promuovere l'agricoltura contadina

Un nuovo progetto di legge per tutelare e promuovere l'agricoltura contadina

Aiuti e semplificazioni per sostenere l'agricoltura contadina per contrastare e prevenire lo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane, delle aree montane e collinari


Un progetto di legge a prima firma Sara Cunial, ex M5S, deputata e membro della Commissione agricoltura della Camera, vuole disciplinare e tutelare l'attività contadina attraverso "Disposizioni in materia di agricoltura contadina".

L'agricoltura contadina è un tipo di agricoltura legata ancora al lavoro dell'uomo e all'uso di tecniche tradizionali di lavorazione, con una produzione di beni limitata. Lo svolgimento di tali attività risulta particolarmente utile, ai fini della difesa del territorio, nelle aree marginali e interne del Paese.
In Italia il numero delle aziende agricole rilevato nell'ultimo censimento ISTAT è pari a 1.620.884. Quelle con un reddito lordo inferiore a 10.000 sono 1.086.000, pari al 67 per cento del totale. Circa 800.000 aziende rientrano nella tipologia di aziende a carattere familiare o contadino.

Il testo unificato si compone dei seguenti articoli:

Art.1. Oggetto e finalità
1. La presente legge reca norme per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.
2. La Repubblica sostiene l'agricoltura contadina per contrastare e prevenire lo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane, delle aree montane e collinari, anche mediante l'individuazione, il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati.
3. A tal fine, conformemente ai principi contenuti nell'articolo 44 della Costituzione e alla Dichiarazione per i diritti dei contadini e delle persone che lavorano in ambito rurale, adottata dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2018, in conformità con la Convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 1994, n. 124, dal Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001 e reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101, nonché con le Linee guida volontarie sulla gestione responsabile della terra, dei territori di pesca e delle foreste approvate dal Comitato sulla sicurezza alimentare mondiale delle Nazioni Unite l'11 maggio 2012, la presente legge ha la finalità di:
   a) promuovere la custodia della terra quale fonte primaria originaria di cibo per i suoi abitanti, preservando con ciò anche i valori delle culture tradizionali per la produzione e la trasformazione del bene primario;
   b) riconoscere e valorizzare la ricchezza della diversità delle agricolture come fondamento di politiche agricole differenziate, fornendo tutela alle aziende che generano occupazione e valore aggiunto sul piano sociale, dell'ambiente e della salute;
   c) agevolare la conoscenza, attraverso campagne di informazione e specifici programmi educativi e di formazione nelle scuole e nelle università, di modelli di produzione agroecologica attenti alla salvaguardia dei terreni, alla biodiversità animale e vegetale, al rispetto e alla protezione del suolo;
   d) contrastare lo spopolamento delle aree rurali interne e montane anche mediante l'individuazione, il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati, garantendo l'effettiva sostenibilità degli insediamenti e delle attività umane, valorizzando il legame tra aziende agricole contadine, famiglia, economia e territorio, promuovendo il trasferimento delle aziende agricole contadine alle nuove generazioni e sostenendo l'uso collettivo delle terre finalizzato, tra l'altro, alla difesa del suolo e alla tutela della biodiversità ed alla manutenzione idrogeologica.
   e) favorire e valorizzare il ruolo di chi svolge agricoltura contadina quale soggetto naturalmente attivo nella protezione e tutela dell'ambiente.

Art.2. Definizioni
1. Ai sensi della presente legge sono considerate aziende agricole contadine quelle che:
   a) sono gestite prevalentemente dal titolare, dai relativi suoi familiari attraverso un loro apporto di lavoro maggioritario rispetto ad altre forme di impiego e di collaborazione;
   b) favoriscono la biodiversità animale e vegetale, la diversificazione e gli avvicendamenti colturali, le tecniche di allevamento attraverso l'utilizzo prevalente o parziale della pratica del pascolo o, in caso di impossibilità del pascolo, seguano elevati standard di benessere animale, in conformità con le linee guida volontarie sulla gestione responsabile della terra, dei territori di pesca e delle foreste approvate dal Comitato sulla sicurezza alimentare mondiale delle Nazioni Unite l'11 maggio 2012;
   c) trasformano le materie prime prodotte in azienda, con esclusione di qualsiasi processo di carattere industriale, privilegiando forme di economia solidale e partecipata;
   d) producono quantità limitate di beni agricoli e alimentari finalizzati principalmente all'autoconsumo e alla vendita diretta svolta nell'ambito della provincia dove ha sede l'azienda o nelle province vicine;
   e) rientrano nella disciplina del coltivatore diretto.
2. L'azienda agricola contadina non può concedere ad altri, a qualsiasi titolo, l'uso dei terreni coltivati.
3. Le aziende agricole contadine possono collaborare con consorzi agricoli, istituti di formazione, università e fondazioni.
4. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione le aziende agricole contadine sono equiparate alle aziende dei coltivatori diretti.

Art.3. Registro delle aziende agricole contadine
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a istituire il Registro delle aziende agricole contadine aventi la sede principale nei rispettivi territori, di seguito denominato «Registro».
  2. L'iscrizione al Registro è gratuita e avviene a seguito di autocertificazione da parte del titolare dell'azienda contadina del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2. L'iscrizione ha una durata di tre anni e, permanendo le condizioni, può essere rinnovata.
  3. Nel caso in cui, a seguito di controlli ispettivi, risulti la non sussistenza ovvero la cessazione dei requisiti di cui all'articolo 2, l'iscrizione al Registro è revocata d'ufficio e può essere nuovamente chiesta dall'interessato una sola volta.
  4. Per l'istituzione e la manutenzione del Registro nonché per l'esecuzione dei relativi controlli ispettivi è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021. Le risorse sono ripartite annualmente fra le Regioni interessate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 11.

Art.4. Semplificazione delle norme in materia di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina, individuando:
   a) l'elenco dei prodotti tipici della tradizione locale;
   b) i limiti qualitativi e quantitativi di produzione entro i quali considerare applicabili le deroghe consentite dai regolamenti (CE) n. 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari e n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;
   c) le materie prime di esclusiva produzione propria oggetto di trasformazione;
   d) i requisiti urbanistici e igienici richiesti per le lavorazioni dei prodotti provenienti da agricoltura contadina;
   e) le modalità semplificate di esercizio della vendita diretta e dell'attività di ospitalità e le verifiche richieste da parte dell'autorità sanitaria, anche ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di etichettatura e tracciabilità degli alimenti prodotti;
   f) le modalità di organizzazione di corsi per assicurare alle aziende agricole contadine la preparazione necessaria in merito alla trasformazione e alla somministrazione degli alimenti e delle bevande;
   g) procedure semplificate per lo svolgimento, anche in economia diretta, di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici rurali, sia per uso abitativo proprio sia come annessi agricoli.
2. Le aziende agricole iscritte nel Registro di cui all'articolo 3 sono esonerate dal pagamento del diritto annuale per l'iscrizione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sono registrate gratuitamente nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e in un apposito elenco che le regioni istituiscono entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'elenco è pubblicato nei siti internet istituzionali delle regioni, delle province e dei comuni.
3. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 3, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 11.

Art.5.  Agevolazioni per le aziende che svolgono agricoltura contadina
1. Nell'ambito delle risorse disponibili per il Piano strategico nazionale applicativo della politica agricola comune può essere individuata una misura nazionale specifica a favore dell'agricoltura contadina a far valere nei PSR, attribuendo un punteggio premiale alle aziende ubicate in terreni montuosi e svantaggiati e nelle aree interne, il cui ammontare e piano di riparto sono concordati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Art.6. Norme per la tutela della terra, il recupero e la valorizzazione dei terreni e dei beni agricoli abbandonati e la manutenzione idrogeologica
1. Al fine della migliore conservazione del suolo ai fini agricoli, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono censire, basandosi sui dati forniti dal Registro di cui all'articolo 3, i terreni coltivati a qualsiasi titolo da aziende iscritte nel medesimo Registro.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i liberi consorzi e le città metropolitane possono redigere protocolli, piani di manutenzione e di salvaguardia idrogeologica e paesaggistica che valorizzino e promuovano la presenza diffusa delle aziende che praticano agricoltura contadina nei rispettivi territori.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei dati forniti dalle Banche delle terre esistenti possono assegnare i terreni incolti o abbandonati da almeno cinque annate agrarie.
4. Ai fini di cui al comma 3 le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano terranno conto dei seguenti criteri e principi direttivi:
   a) la presentazione da parte del richiedente di un progetto attinente allo svolgimento di un'attività agricola produttiva di durata non inferiore a cinque anni, decorrenti dal giorno di assegnazione del terreno;
   b) in presenza di più richieste di utilizzazione per il medesimo terreno, preferenza per quelle presentate dalle aziende iscritte nel Registro di cui all'articolo 3 e, in tale ambito, a quelle il cui titolare abbia meno di 40 anni.
5. Il possesso continuato del terreno incolto o abbandonato non assegnato non costituisce presupposto ai fini dell'usucapione.
6. Al fine di favorire l'utilizzo dei terreni di ridotta estensione, gli avvocati possono procedere al rogito degli atti di compravendita dei terreni agricoli di valore, come dichiarato nell'atto, inferiore o pari ad euro 5.000,00.
7. Le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, i liberi consorzi e le città metropolitane ed i comuni, possono istituire dei protocolli, affinché le aziende agricole e gli enti di cui all'articolo 7 ricadenti nel proprio territorio possano provvedere ad effettuare opere di manutenzione ordinaria o miglioramento delle infrastrutture afferenti al fondo delle aziende agricole.

Art.7. Associazioni di promozione sociale e fondiarie
1. Al fine di valorizzare le potenzialità del territorio, recuperare e utilizzare i terreni abbandonati o incolti, effettuare piccole opere di manutenzione ordinaria delle infrastrutture i comuni, singoli o associati, possono incentivare la creazione di unità gestionali volte ad agevolare i soggetti che praticano l'agricoltura, inclusa quella contadina, attraverso l'accorpamento di terreni gestibili in modo omogeneo, costituite nella forma di associazioni di promozione fondiaria o associazioni di promozione sociale, di cui all'articolo 4, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, tra i proprietari dei terreni medesimi.
2. Le finalità di tale accorpamento possono essere:
   a) il rilancio o la conservazione del potenziale produttivo agricolo con particolare riguardo all'agricoltura contadina, all'allevamento allo stato brado e alla pastorizia;
   b) la conservazione e gestione della biodiversità;
   c) la tutela e la gestione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali;
   d) la sicurezza dei cittadini con particolare riguardo alla prevenzione degli incendi boschivi e del dissesto idrogeologico.
3. Le associazioni di cui al comma 1, di seguito denominate «associazioni», possono operare sulla base di un'apposita convenzione stipulata con il comune.
4. Le associazioni, nel rispetto del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 possono:
   a) essere patrocinate da uno o più enti locali;
   b) essere costituite dai proprietari di un determinato territorio o aperte a tutti i cittadini che ne condividono gli obiettivi statutari;
   c) partecipare, in accordo con i comuni o con le unioni dei comuni, all'individuazione dei terreni agricoli per i quali non è noto il proprietario e al loro recupero produttivo ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440;
   d) redigere ed attuare piani di gestione dei terreni conferiti dai soci o assegnati dai comuni non aderenti ad alcuna unione o dalle unioni comunali, nel quale sono individuate le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi di produzione agricola e forestale nonché di conservazione dell'ambiente e del paesaggio;
   e) svolgere la manutenzione ordinaria e straordinaria dei terreni e delle opere di miglioramento fondiario;
   f) gestire attività economiche connesse alle attività agricole e di gestione del territorio;
   g) stipulare contratti di affitto o comodato d'uso a favore di coloro che sono interessati a utilizzare i terreni dell'associazione, impegnandosi nella manutenzione dei terreni utilizzati e delle strade di accesso;
   h) attivare servizi e realizzare produzioni rivolti ai propri soci purché tali attività non siano finalizzate alla realizzazione di utili;
   i) gestire in maniera associata i terreni conferiti dai soci o assegnati dai comuni non aderenti ad alcuna unione o dalle unioni comunali per i territori di propria competenza;
   l) includere persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private.
5. I comuni, singoli o associati, possono incentivare la costituzione delle associazioni allo scopo di creare occasioni occupazionali attraverso la valorizzazione agricola dei terreni, la conservazione ambientale e paesaggistica del territorio, la prevenzione degli incendi, la falciatura periodica dei terreni incolti e abbandonati nonché il presidio e la manutenzione idrogeologici dei terreni medesimi.

Art.8. Presidio agricolo di prossimità
1. Chi svolge l'agricoltura contadina, nell'ambito degli immobili e delle proprietà di cui ha disponibilità in forza di un titolo legittimo, può riservare appositi spazi per lo svolgimento di attività, compresa l'erogazione di servizi di varia natura, al fine di rispondere alle necessità quotidiane delle persone, di aumentare il presidio antropico dello spazio rurale e di contrastare lo spopolamento delle aree rurali.

Art.9. Istituzione della Giornata nazionale dedicata alla cultura dell'agricoltura contadina
1. La Repubblica riconosce il giorno 11 novembre come Giornata nazionale dedicata alla cultura dell'agricoltura contadina.
2. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1 possono essere organizzati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, cerimonie, convegni, incontri e momenti comuni di ricordo e di riflessione, anche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università, al fine di diffondere e di sviluppare la conoscenza del mondo dell'agricoltura contadina nella sua dimensione antropologica, economica, sociale e storica, di favorire l'incontro e la collaborazione tra associazioni, fondazioni, enti e istituti pubblici e privati, a vario titolo impegnati su tali temi e di promuovere attività di formazione, di informazione e di sensibilizzazione.
  3. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art.10. Istituzione della Rete italiana della civiltà dell'agricoltura contadina
1. È istituita la Rete italiana della civiltà dell'agricoltura contadina, composta dai centri di documentazione, di ricerca e Pag. 197di raccolta delle testimonianze orali e materiali del mondo contadino e dalle associazioni, dalle fondazioni e dagli enti e istituti pubblici e privati il cui scopo sociale ha attinenza all'attività agricola. La Rete italiana della civiltà dell'agricoltura contadina può collaborare con i comuni e le associazioni di promozione sociale e fondiarie che ne facciano richiesta al fine di elaborare politiche di sviluppo agricolo.
2. La Rete di cui al comma 1 è coordinata dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e dal Ministro per i beni e le attività culturali, che, con indirizzi condivisi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono, nell'ambito dei rispettivi siti internet, a istituire un sito dedicato ad essa.

Art.11. Disposizioni finali e finanziarie
1. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 4 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella misura di 11 milioni annui a decorrere dal 2021.
3. Dalle restanti disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

di Marcello Ortenzi