Legislazione 28/08/2020

Il riordino della legislazione agricola nelle mani del governo

Il riordino della legislazione agricola nelle mani del governo

Il progetto di legge delega prevede la possibilità di decreti legislativi in materia di agricoltura e agroalimentare finalizzati a semplificare e codificare la normativa di settore per migliorare la qualità e l’efficienza dell’azione amministrativa


Il provvedimento di iniziativa governativa, “Delega al Governo per la semplificazione e la codificazione in materia di agricoltura e agroalimentare” è al vaglio della Commissione agricoltura del Senato, in sede referente, e si compone di due articoli.

L’articolo 1 conferisce al comma 1 la delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi in materia di agricoltura e agroalimentare, finalizzati a semplificare e codificare la normativa di settore per migliorare la qualità e l’efficienza dell’azione amministrativa, garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto, ridurre gli oneri regolatori gravanti su cittadini e imprese e accrescere la competitività del Paese.

Il comma 2 contiene i princìpi e criteri direttivi per l’esercizio della delega. Si prevedono innanzitutto interventi sui testi normativi, attraverso l’organizzazione e il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività, con adeguamento e semplificazione del linguaggio normativo e indicazione espressa delle norme contestualmente abrogate.

Una seconda area di intervento riguarda la semplificazione amministrativa: si prevede la revisione e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese agricole, preordinati all’erogazione dell’aiuto ovvero al sostegno regionale, nazionale e europeo nell’ambito della Politica agricola comune; per i procedimenti amministrativi di competenza degli enti territoriali, il ricorso a meccanismi pattizi al fine di consentire la conclusione dei procedimenti entro termini inferiori rispetto a quelli massimi previsti, ovvero di ridurre i termini procedimentali e ampliare le ipotesi di silenzio assenso con l’obiettivo di facilitare in particolare l’avvio dell’attività economica in materia di agricoltura.

Altri princìpi di delega intervengono sulla regolazione dei mercati, attraverso la revisione e semplificazione della normativa in materia, al fine di assicurare un corretto funzionamento delle regole di concorrenza del mercato ed un’equa ripartizione dei margini lungo la filiera; nonché il potenziamento del sistema di rilevazione dei prezzi e dei costi di produzione delle imprese, al fine di assicurare una maggiore trasparenza nelle relazioni di mercato.

Sono poi introdotte deleghe per incentivare l’attività d’impresa, attraverso: la previsione di misure per favorire la crescita dimensionale delle imprese agricole, lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile e l’ammodernamento delle filiere agroalimentari con l’obiettivo anche di assicurare un maggiore coordinamento degli strumenti di incentivazione vigenti; la revisione degli strumenti di coordinamento, indirizzo, programmazione e organizzazione delle attività di promozione e internazionalizzazione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, anche assicurando un maggiore raccordo con i programmi e le iniziative regionali; la definizione di una disciplina nazionale di coordinamento per lo sviluppo e l’incentivazione dell’agricoltura di precisione e la promozione di misure innovative per il monitoraggio e l’ottimizzazione dei processi di produzione in agricoltura.

Specifici criteri di delega riguardano le attività di controllo, prevedendo il riordino della disciplina delle frodi agroalimentari, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente in materia di regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; l’istituzione di un sistema unico di controlli al fine di evitare duplicazioni, di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza, nonché di coordinare l’attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti sulla base della normativa vigente in materia di qualità dei prodotti e di produzioni a qualità regolamentata, quali le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate ai sensi della vigente normativa europea.

Si prevedono inoltre criteri e principi direttivi volti alla semplificazione burocratica: la previsione che nelle situazioni in cui sia necessario autorizzare interventi potenzialmente identici, l’amministrazione possa adottare provvedimenti a carattere generale; l’eliminazione dei livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l’adeguamento alla normativa europea, salvo che la loro perdurante necessità sia motivata dall’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) dei relativi decreti legislativi; la previsione dell’obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere facilmente conoscibili e accessibili le informazioni, i dati da fornire e la relativa modulistica e che, per gli atti normativi di iniziativa governativa, il costo derivante dall’introduzione di oneri regolatori, inclusi quelli informativi e amministrativi ed esclusi quelli che costituiscono livelli minimi per l’attuazione della regolazione europea, qualora non compensato con una riduzione stimata di oneri di pari valore, sia qualificato di regola come onere fiscalmente detraibile, ferma restando la necessità di previa quantificazione delle minori entrate e di individuazione di apposita copertura finanziaria con norma di rango primario.

Il comma 3, che precisa che, nell’esercizio suddette deleghe, al fine di individuare le attività o gruppi di attività su cui intervenire in via prioritaria il Governo può procedere alla verifica dell’impatto della regolamentazione di cui all’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Al comma 4 viene disciplinata la procedura per l’esercizio della delega. In particolare, i decreti sono adottati entro due anni dall’entrata in vigore della legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti, previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sugli schemi dei decreti è acquisito il parere del Consiglio di Stato (entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione). Essi sono poi trasmessi alle Camere per l’espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Evidenzia che la norma prevede una forma di parere cosiddetto "rinforzato": qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
Il comma 5 prevede la possibilità per il Governo, entro un anno dall’entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, di adottare uno o più decreti legislativi recanti modificazioni integrative e correttive, con la medesima procedura e i medesimi criteri e princìpi direttivi.
L’articolo 2 reca le disposizioni finanziarie. Si prevede in particolare la clausola di neutralità finanziaria per l’attuazione delle deleghe, fatto salvo il richiamo all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo il quale qualora uno o più decreti legislativi di attuazione determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

di Marcello Ortenzi