Legislazione

Una nuova disciplina complessiva per il commercio equo e solidale

Il progetto di legge contiene definizioni di carattere generale tra cui quella di commercio equo e solidale e filiera integrale, introducendo il concetto di prezzo equo, idoneo a generare un reddito sufficiente per imprenditore e lavoratori

02 luglio 2020 | Marcello Ortenzi

Su iniziativa del senatore M5S Gianni Girotto è stata presentata una proposta di legge "Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale".

L'articolo 1 disciplina l'oggetto e la finalità della legge che, riconoscendo al commercio equo e solidale una funzione rilevante nella crescita economica e sociale nelle aree economicamente marginali del pianeta, si propone di stimolare un più ampio e trasparente accesso al mercato nazionale delle merci prodotte, trasformate e distribuite attraverso le filiere del commercio equo e solidale, favorendo la concorrenza leale e l'adeguata protezione dei consumatori.

L'articolo 2 contiene definizioni di carattere generale tra cui quella di commercio equo e solidale e filiera integrale, introducendo, inoltre, il concetto di prezzo equo, idoneo cioè a generare un reddito da destinare a investimenti e a consentire al produttore di remunerare i lavoratori in misura adeguata ai propri bisogni e a quelli della propria famiglia.

L'articolo 3 delinea le organizzazioni del commercio equo e solidale quali soggetti, costituiti potenzialmente in diverse forme giuridiche, senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica, che svolgono alcune specifiche attività. Sono esclusi dalla possibilità di essere considerati organizzazioni del commercio equo e solidale enti pubblici, partiti, movimenti politici, organizzazioni sindacali ed enti da essi istituiti o diretti.

L'articolo 4 disciplina gli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale. Si tratta di soggetti, costituiti su base associativa con un'adeguata rappresentanza territoriale e un'ampia base associativa, senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica, i cui statuti prevedano la promozione e il sostegno del commercio equo e solidale.

L'articolo 5 regola l'attività degli enti di promozione del commercio equo e solidale.

Gli articoli 6 e 7 istituiscono, rispettivamente, l'Elenco nazionale del commercio equo e solidale e la Commissione per il commercio equo e solidale presso il Ministero dello sviluppo economico, disciplinandone la composizione e i compiti. In sede di prima attuazione i membri della Commissione da nominare sulla base delle proposte formulate dagli enti rappresentativi delle organizzazioni di commercio equo e solidale e dagli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale sono nominati dal Ministro dello sviluppo economico (articolo 17). Essa cura la tenuta dell'Elenco nazionale e esercita poteri di vigilanza sugli enti rappresentativi delle organizzazioni e sugli enti di promozione delle filiere per il mantenimento dei requisiti da parte degli iscritti.

L'articolo 8 fissa il principio di mutuo riconoscimento stabilendo che le tutele e i benefici previsti dalla presente legge sono estesi alle imprese e alle merci riconosciute o certificate in altri Stati membri dell'Unione europea tramite procedure equivalenti a quelle previste dalla medesima legge.

L'articolo 9 stabilisce che i prodotti del commercio equo e solidale, importati o distribuiti da un'organizzazione del commercio equo e solidale, nell'ambito del sistema di filiera integrale, sono presentati, etichettati e pubblicizzati con una serie di denominazioni, anche in lingue straniere.

L'articolo 10 prevede che lo Stato, le Regioni e le Province autonome possano svolgere attività di sostegno alla diffusione della conoscenza e delle attività degli operatori del commercio equo e solidale. Per questa previsione opera una clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 11 attribuisce allo Stato il compito di promuovere l'utilizzo dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale nei propri acquisti e, in particolare, per le mense e per i servizi di ristorazione delle amministrazioni pubbliche.

L'articolo 12 istituisce la Giornata nazionale del commercio equo e solidale.

L'articolo 13 stabilisce i contenuti del regolamento di attuazione da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 14 individua i principi cui devono attenersi le Regioni e le Province autonome, previa invarianza finanziaria, nell'attuare la legge.

L'articolo 15 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il commercio equo e solidale con una dotazione di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018, mentre l'articolo 16 prevede la relativa copertura finanziaria.

Infine, l'articolo 17 contiene le disposizioni transitorie e finali oltre a fissare il principio per il quale i benefici e le tutele riconosciuti dalla legge e, in particolare, le disposizioni in materia di marchi e di etichettatura applicabili alle imprese e ai prodotti del commercio equo e solidale, non devono comportare ostacoli agli scambi nell'ambito dell'Unione europea.

Potrebbero interessarti

Legislazione

Tre milioni di euro per le Terre rurali d'Italia

I fodi sono volti a preservare e valorizzare i territori rurali e le risorse locali esistenti, il patrimonio di conoscenze, di tecniche e di consuetudini legate alla pastorizia, all'allevamento estensivo e transumante e alla produzione agroalimentare

02 giugno 2025 | 16:00 | Marcello Ortenzi

Legislazione

DDL Agroalimentare: le novità per proteggere i consumatori dalle frodi

Nel DDL Agroalimentare nuove fattispecie di reato sulle frodi e possibilità di usare le intercettazioni telefoniche. Le nuove sanzioni saranno graduali in base alla gravità della violazione, con l'introduzione di misure più dissuasive legando gli importi al fatturato delle imprese coinvolte.

10 aprile 2025 | 16:15

Legislazione

Il Parlamento italiano vuole difendere l'agricoltura eroica

Presentati due diversi disegni di legge che verranno unificati per dare una dimensione, una protezione e dei fondi per la tutela dell'agricoltura eroica: previsto uno stanziamento di 10 milioni di euro

04 aprile 2025 | 15:00 | Marcello Ortenzi

Legislazione

Xylella fastidiosa: i dettagli del piano di sostegno per le imprese agricole colpite

Gli aiuti saranno concessi per interventi di reimpianto con cultivar resistenti o per la conversione a colture alternative. Il contributo coprirà il 100% dei costi ammissibili, fino a un massimo di 15.000 euro per ettaro

15 febbraio 2025 | 15:00

Legislazione

L'azienda agricola può ricevere 50 mila euro in tre anni di aiuti de minimis

L'aumento del massimale per impresa tiene conto di diversi fattori, tra cui l'esperienza acquisita, gli sviluppi del mercato e l'inflazione eccezionale registrata negli ultimi anni in questo settore

30 dicembre 2024 | 12:00

Legislazione

Al via le domande per i 100 milioni per l'innovazione in agricoltura

Il valore del contributo a fondo perduto può arrivare al 95% del totale dei costi ammissibili per l’acquisizione di macchine, strumenti e attrezzature innovative per l’agricoltura

18 novembre 2024 | 08:30