Legislazione
Una nuova disciplina complessiva per il commercio equo e solidale
Il progetto di legge contiene definizioni di carattere generale tra cui quella di commercio equo e solidale e filiera integrale, introducendo il concetto di prezzo equo, idoneo a generare un reddito sufficiente per imprenditore e lavoratori
02 luglio 2020 | Marcello Ortenzi
Su iniziativa del senatore M5S Gianni Girotto è stata presentata una proposta di legge "Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale".
L'articolo 1 disciplina l'oggetto e la finalità della legge che, riconoscendo al commercio equo e solidale una funzione rilevante nella crescita economica e sociale nelle aree economicamente marginali del pianeta, si propone di stimolare un più ampio e trasparente accesso al mercato nazionale delle merci prodotte, trasformate e distribuite attraverso le filiere del commercio equo e solidale, favorendo la concorrenza leale e l'adeguata protezione dei consumatori.
L'articolo 2 contiene definizioni di carattere generale tra cui quella di commercio equo e solidale e filiera integrale, introducendo, inoltre, il concetto di prezzo equo, idoneo cioè a generare un reddito da destinare a investimenti e a consentire al produttore di remunerare i lavoratori in misura adeguata ai propri bisogni e a quelli della propria famiglia.
L'articolo 3 delinea le organizzazioni del commercio equo e solidale quali soggetti, costituiti potenzialmente in diverse forme giuridiche, senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica, che svolgono alcune specifiche attività. Sono esclusi dalla possibilità di essere considerati organizzazioni del commercio equo e solidale enti pubblici, partiti, movimenti politici, organizzazioni sindacali ed enti da essi istituiti o diretti.
L'articolo 4 disciplina gli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale. Si tratta di soggetti, costituiti su base associativa con un'adeguata rappresentanza territoriale e un'ampia base associativa, senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica, i cui statuti prevedano la promozione e il sostegno del commercio equo e solidale.
L'articolo 5 regola l'attività degli enti di promozione del commercio equo e solidale.
Gli articoli 6 e 7 istituiscono, rispettivamente, l'Elenco nazionale del commercio equo e solidale e la Commissione per il commercio equo e solidale presso il Ministero dello sviluppo economico, disciplinandone la composizione e i compiti. In sede di prima attuazione i membri della Commissione da nominare sulla base delle proposte formulate dagli enti rappresentativi delle organizzazioni di commercio equo e solidale e dagli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale sono nominati dal Ministro dello sviluppo economico (articolo 17). Essa cura la tenuta dell'Elenco nazionale e esercita poteri di vigilanza sugli enti rappresentativi delle organizzazioni e sugli enti di promozione delle filiere per il mantenimento dei requisiti da parte degli iscritti.
L'articolo 8 fissa il principio di mutuo riconoscimento stabilendo che le tutele e i benefici previsti dalla presente legge sono estesi alle imprese e alle merci riconosciute o certificate in altri Stati membri dell'Unione europea tramite procedure equivalenti a quelle previste dalla medesima legge.
L'articolo 9 stabilisce che i prodotti del commercio equo e solidale, importati o distribuiti da un'organizzazione del commercio equo e solidale, nell'ambito del sistema di filiera integrale, sono presentati, etichettati e pubblicizzati con una serie di denominazioni, anche in lingue straniere.
L'articolo 10 prevede che lo Stato, le Regioni e le Province autonome possano svolgere attività di sostegno alla diffusione della conoscenza e delle attività degli operatori del commercio equo e solidale. Per questa previsione opera una clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 11 attribuisce allo Stato il compito di promuovere l'utilizzo dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale nei propri acquisti e, in particolare, per le mense e per i servizi di ristorazione delle amministrazioni pubbliche.
L'articolo 12 istituisce la Giornata nazionale del commercio equo e solidale.
L'articolo 13 stabilisce i contenuti del regolamento di attuazione da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
L'articolo 14 individua i principi cui devono attenersi le Regioni e le Province autonome, previa invarianza finanziaria, nell'attuare la legge.
L'articolo 15 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il commercio equo e solidale con una dotazione di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018, mentre l'articolo 16 prevede la relativa copertura finanziaria.
Infine, l'articolo 17 contiene le disposizioni transitorie e finali oltre a fissare il principio per il quale i benefici e le tutele riconosciuti dalla legge e, in particolare, le disposizioni in materia di marchi e di etichettatura applicabili alle imprese e ai prodotti del commercio equo e solidale, non devono comportare ostacoli agli scambi nell'ambito dell'Unione europea.
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