Legislazione

I controlli sul regolamento 1169/2011 solo a opera della Repressione Frodi

I controlli sul regolamento 1169/2011 solo a opera della Repressione Frodi

Un disegno di legge del Movimento 5 Stelle, in discussione al Senato, modificando l’articolo 4 della legge 4 del 2011, vuole attribuire i poteri di controllo sull'etichettatura alimentare all'Icqrf e all'Efsa

04 giugno 2020 | Marcello Ortenzi

E' in discussione al Senato in sede redigente un disegno di legge a prima firma della leccese Daniela Donno del Movimento 5 Stelle, che intende modificare la legge 4/2011, Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari.

La norma, mirante a tutelare la qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari attraverso una completa e corretta informazione in etichetta al consumatore sulla qualità della materia prima, la provenienza di un alimento e le sue modalità di trasformazione, non ha trovato concreta applicazione. Ciò in quanto non sono stati ancora emanati i decreti di attuazione del Ministro delle politiche agricole e del Ministro dello sviluppo economico previsti dai commi 3 e 4 dello stesso articolo 4 nella sua formulazione originaria e che avrebbero dovuto specificare le effettive modalità di indicazione del luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari commercializzati e dell’eventuale utilizzo di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati (OGM).

Per tale ragione il disegno di legge in titolo, composto di un solo articolo, modificando l’articolo 4 della legge n. 4 del 2011, dispone un termine certo di sessanta giorni per l’emanazione dei decreti attuativi, anche ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

L’articolo 1 contiene le definizioni di "prodotto agroalimentare", "fase di produzione" e "operatore agroalimentare".

L’articolo 2 riguarda la tutela delle produzioni agroalimentari nazionali, prevedendo che si intende realizzato interamente in Italia il prodotto agroalimentare le cui singole fasi di coltivazione, lavorazione e confezionamento sono compiute esclusivamente nel territorio nazionale.

L’articolo 3 detta le norme sulle indicazioni e diciture del prodotto agroalimentare italiano: sulle confezioni dei prodotti agroalimentari di cui all’articolo 2 devono essere riportate le diciture "realizzato interamente in Italia" o "100 per cento made in Italy" o "100 per cento italiano" o "tutto italiano" o altre equivalenti. L’articolo 4 impegna il MIPAAFT a promuovere iniziative di informazione dei consumatori, volte a contrastare e a prevenire le frodi agroalimentari, nonché a favorire una corretta conoscenza della provenienza dei prodotti agroalimentari.

L’articolo 5 prevede che i controlli volti a garantire le finalità della legge siano svolti dall’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del MIPAAFT e dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), mentre il Ministero dello sviluppo economico promuove intese con i competenti organi degli Stati non appartenenti all’Unione europea, per garantire la tutela dei prodotti agroalimentari nazionali.

L’articolo 6 stabilisce le sanzioni per le violazioni della legge.

L’articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l’articolo 8 detta le disposizioni transitorie e finali, prevedendo che i prodotti confezionati e immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore della legge e che non rispondono ai requisiti dei prodotti interamente italiani di cui all’articolo 2 possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2021.  

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