Legislazione

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

La norma in discussione vorrebbe istituire il marchio "PPL - piccole produzioni locali" a vantaggio dei prodotti agricoli primari o trasformati ottenuti presso un’azienda agricola o ittica, destinati alla vendita diretta 

07 febbraio 2020 | Marcello Ortenzi

Il disegno di legge sulla valorizzazione delle produzioni locali, a prima firma del senatore Vallardi, si compone di dodici articoli.

All’articolo 1 sono enunciate, al comma 1, le finalità e i princìpi sui quali si basa la proposta in esame, vale a dire la promozione e valorizzazione della produzione, trasformazione e vendita da parte degli imprenditori agricoli e ittici di piccoli quantitativi di prodotti alimentari primari e trasformati, di origine animale o vegetale, riconoscibili da una specifica indicazione in etichetta, che rispettino i princìpi di salubrità, marginalità, localizzazione, limitatezza e specificità. Il comma 2 definisce le "piccole produzioni locali - PPL" come i prodotti agricoli primari o trasformati ottenuti presso un’azienda agricola o ittica, destinati, in piccole quantità, alla somministrazione e vendita diretta al consumatore finale nell’ambito della provincia e delle province contermini della sede di produzione. Ciò è essenziale per garantire la freschezza dei prodotti, nella logica della "filiera corta" o del "chilometro zero".

L’articolo 2 prevede, al comma 1, che le disposizioni contenute nel disegno di legge si applicano agli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile e agli imprenditori ittici di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 4 del 2012, titolari di un’azienda agricola o ittica, che lavorano e vendono prodotti provenienti dall’azienda stessa.

Il comma 2 stabilisce che gli imprenditori agricoli, nell’ambito dell’attività di agriturismo, possono avvalersi di prodotti PPL anche di altre aziende agricole, purché ottenute in conformità con le disposizioni della legge. Il comma 3 specifica che la produzione primaria è svolta in terreni di pertinenza aziendale.

L’articolo 3 dispone le PPL devono essere vendute nel rispetto delle vigenti disposizioni europee in materia di etichettatura e di rintracciabilità dei prodotti alimentari. A tal fine i prodotti devono indicare in etichetta, in maniera chiara e leggibile, la dicitura "PPL - piccole produzioni locali", seguita dal comune o dalla provincia di produzione e dal numero di registrazione dell’attività.

Si sofferma quindi sull’articolo 4, che istituisce (comma 1), con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il marchio "PPL - piccole produzioni locali". La licenza d’uso del marchio (comma 2) è concessa a titolo gratuito, su domanda dell’interessato, dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Il marchio può essere utilizzato soltanto con riferimento ai prodotti alimentari appartenenti alle PPL (comma 3), sia da solo che affiancato ad altri marchi già autorizzati (comma 4). La concessione del marchio non obbliga al suo utilizzo (comma 5).

All’articolo 5, il comma 1 stabilisce che la somministrazione e vendita diretta dei PPL possono essere effettuate presso la propria azienda, nell’ambito dei mercati o negli esercizi di commercio al dettaglio. Il comma 2 dispone che i comuni, nel caso di apertura di mercati alimentari locali, possono riservare agli imprenditori agricoli o ittici almeno il 20 per cento del totale dell’area destinata al mercato. Il comma 3 prevede che gli esercizi commerciali possano dedicare alle PPL appositi spazi di vendita in modo da renderle immediatamente visibili.

All’articolo 6 sono fissati i requisiti generali applicabili ai locali e alle attrezzature, nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene degli alimenti.
Richiama altresì l’articolo 7, che detta i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività, consentendo di utilizzare, per le attività di lavorazione, produzione e vendita, i locali siti nell’abitazione, compresi i vani accessori, e i locali siti nelle pertinenze dell’abitazione e nelle strutture agricolo-produttive dell’imprenditore agricolo o ittico delle PPL, senza l’obbligo di cambio di destinazione d’uso, aerati naturalmente e adeguatamente illuminati.

L’articolo 8 prevede al comma 1 che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano istituire corsi di formazione per il personale addetto a lavorazione, preparazione, trasformazione, confezionamento e trasporto e vendita delle PPL. Fatto salvo il caso che gli addetti abbiano già una preparazione ritenuta adeguata dall’autorità competente (comma 2), i corsi hanno lo scopo di far acquisire nozioni relativamente alle buone prassi di igiene nella lavorazione trasformazione e vendita delle PPL, all’applicazione delle corrette prassi operative nonché a elementi di microbiologia e, tra gli altri, al sistema di autocontrollo igienico (HACCP) (comma 3).

L’articolo 9 stabilisce che le autorità ai quali spetta il controllo per l’accertamento delle infrazioni alle disposizioni della legge sono i servizi veterinari e di igiene delle ASL competenti per territorio, e che le amministrazioni competenti possono avvalersi di organi di polizia amministrativa locale anche attraverso l’istituzione di appositi gruppi di intervento.

L’articolo 10 reca le disposizioni finali. Il comma 1 demanda a un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministero della salute, di stabilire il "Paniere PPL", ossia l’elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici con l’indicazione dei relativi piccoli quantitativi in termini assoluti che rientrano nella disciplina delle PPL. Il comma 2 stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottino le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione delle PPL.

L’articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L’articolo 12 disciplina l’entrata in vigore della legge.

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