Legislazione

IL DIRITTO D’IMPIANTO VIGNETI ESTESO A OTTO ANNI DALL’ESTIRPAZIONE, CON EFFETTO RETROATTIVO SUI DIRITTI NON SCADUTI

Di fronte all’incertezza sulle dinamiche di mercato o, magari, in attesa di studi approfonditi su vitigni autoctoni, è da applaudire l’iniziativa della Provincia autonoma di Trento. Che con una recente delibera ha introdotto delle novità anche sulle modalità di trasferimento

16 settembre 2006 | Graziano Alderighi

Il diritto d’impianto di vigneti passa da cinque ad otto campagne successive all’estirpazione del vigneto, con effetto retroattivo sui diritti non ancora scaduti nonché alle modalità di trasferimento dei diritti d’impianto. È quanto ha stabilito la Giunta provinciale approvando una delibera di modifica del provvedimento con il quale la stessa Giunta definì, cinque anni fa, le misure applicative dei regolamenti comunitari in materia.

Il settore vitivinicolo in Europa è soggetto ad una specifica normativa: il regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio relativo alla nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione che stabilisce modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99. Lo Stato, che ha recepito tali norme, ha demandato alle singole regioni e province autonome la fissazione di proprie procedure e modalità di gestione dei singoli adempimenti. In questo senso la Giunta provinciale stabilì alcuni anni orsono le modalità per la gestione del potenziale viticolo (estirpazioni, reimpianti, trasferimento di diritti, nuovi impianti).

Con questa recente delibera, che porta la firma dell’assessore all’agricoltura Tiziano Mellarini, tali modalità sono state appunto modificate, prevedendo l’estensione temporale del diritto d’impianto da cinque ad otto campagne successive all’estirpazione del vigneto con effetto retroattivo sui diritti non ancora scaduti, nonché alle modalità di trasferimento dei diritti d’impianto.

Trasferimento del diritto di reimpianto
I diritti di reimpianto possono essere parzialmente o totalmente trasferiti ad altra azienda solo per la realizzazione di superfici vitate per la produzione di V.Q.P.R.D. o di vini da tavola designati mediante indicazione geografica. La Provincia autonoma di Trento autorizza il trasferimento di diritti di reimpianto provenienti dalle riserve di altre Regioni o Province autonome purché tali diritti siano destinati alla produzione di V.Q.P.R.D. o di vini da tavola designati mediante indicazione geografica. Viceversa i diritti di reimpianto generati dall’estirpazione di vigneti ubicati in Trentino potranno essere utilizzati solo in provincia di Trento.
In caso di trasferimento del diritto da altra Regione o Provincia autonoma la resa indicata va confrontata con la resa del V.Q.P.R.D. che si intende impiantare: se questa è superiore alla precedente, la superficie oggetto di reimpianto è pari alla superficie estirpata moltiplicata per il rapporto fra le rese. Tale modalità è applicata in assenza di strumenti di controllo nazionali che garantiscano il mantenimento del potenziale produttivo nazionale.

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