Legislazione
Il disegno di legge sul Km0 arriva al Senato
I"prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile" sono quelli provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione
08 novembre 2019 | Marcello Ortenzi
La proposta di legge sul Km0, nel nuovo testo proveniente dalla Camera e attualmente in discussione al Senato, individua le finalità del provvedimento, che consistono nella valorizzazione e promozione della domanda e dell’offerta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile e di quelli a filiera corta. Le regioni e gli enti locali possono adottare le iniziative di loro competenza per la realizzazione delle suddette finalità, fermo restando il vincolo dell’invarianza di spesa.
L’articolo 2 contiene le definizioni. In particolare, i "prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile" sono quelli provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime o da punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione, mentre "prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta" sono quelli la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore e il consumatore finale.
Il successivo articolo 3 stabilisce che lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere, sempre senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure per favorire l'incontro diretto tra gli agricoltori produttori dei prodotti a chilometro zero o utile e da filiera corta e i soggetti gestori, pubblici e privati, della ristorazione collettiva.
L’articolo 4 prevede che i comuni possono riservare appositi spazi all’interno dei mercati di prodotti agricoli agli imprenditori agricoli, che vendono prodotti a chilometro zero o utile e da filiera corta e che le regioni e gli enti locali, d’intesa con il commercio e la grande distribuzione organizzata, favoriscono la destinazione di particolari aree degli esercizi della grande distribuzione commerciale alla vendita dei medesimi prodotti.
L’articolo 5 demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città, l’istituzione del logo "chilometro zero o utile" e del logo "filiera corta" nonché l’indicazione delle condizioni e delle modalità di attribuzione e gestione degli stessi loghi.
L’articolo 6 sostituisce il comma 1 dell’articolo 144 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016), concernente gli appalti relativi ai servizi di ristorazione, prevedendo che, in sede di gara, a parità di offerta, costituisce criterio di premialità l’utilizzo in quantità congrua di prodotti alimentari e agricoli a chilometro zero o utile o da filiera corta.
L’articolo 7 stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie per l’immissione sul mercato o l’utilizzo dei loghi in relazione a prodotti definiti a chilometro zero o utile e da filiera corta in assenza dei requisiti previsti dal provvedimento in esame.
L’articolo 8 contiene le abrogazioni e le disposizioni di coordinamento con l’articolo 11, comma 2, della legge n. 158 del 2017, che reca la vigente disciplina in materia di promozione dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile, nonché la clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano e delle minoranze linguistiche per la traduzione bilingue dei loghi di cui all’articolo 5.
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