Legislazione

ARRIVANO LE SANZIONI. FINO A 18.000 EURO PER CHI VIOLA IL REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI RINTRACCIABILITA’ OBBLIGATORIA E SICUREZZA ALIMENTARE

Per molti settori mancano ancora le disposizioni attuative o anche semplici vademecum che spieghino dettagliatamente quali documenti devono essere tenuti aggiornati e conservati per adempiere compiutamente al Reg. CE 178/02. Dal 7 giugno 2006, però, è in vigore la disciplina sanzionatoria e le multe sono veramente gravose

10 giugno 2006 | Graziano Alderighi

Dal 7 giugno 2006 è entrato in vigore il decreto legislativo n.190 del 5 aprile 2006 che stabilisce la disciplina sanzionatoria per violazioni connesse al regolamento CE 178/02.

In particolare le sanzioni riguardano la violazione degli articoli 18, 19 e 20 del regolamento comunitario.

Art. 18 – Rintracciabilità obbligatoria
E’ disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.
Gli operatori del settore alimentare devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi altra sostanza destinata a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.
A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi o procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti che le richiedano le informazioni al riguardo.
Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi o procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti.
Gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più specifiche.

In violazione dell’articolo 18 è prevista una sanzione da 750 a 4500 euro.

Art. 19 – Obblighi relativi agli alimenti: operatori del settore alimentare
Art. 20 – Obblighi relativi ai mangimi: operatori del settore dei mangimi

Se un operatori del settore alimentare ritiene o ha motivo di ritenere che un alimento da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza sugli alimenti, è l’alimento non si trova più sotto il controllo immediato di tale operatore del settore alimentare, esso deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo e informarne le autorità competenti. Se il prodotto può essere arrivato al consumatore, l’operatore informa i consumatori, in maniera efficace e accurata, del motivo del ritiro e, se necessario, richiama i prodotti già forniti ai consumatori quando altre misure diano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute.

Se un operatori del settore dei mangimi ritiene o ha motivo di ritenere che un mangime da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza sui mangimi, e il mangime non si trova più sotto il controllo immediato di tale operatore del settore, esso deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo e informarne le autorità competenti.

In violazione degli articoli 19 e/o 20 è prevista una sanzione da 3000 a 18000 euro nel caso l’operatorie non provveda al ritiro di un prodotto, essendo a conoscenza della pericolosità dello stesso
Sanzione da 500 a 3000 euro nel caso di mancata informazione di ritiro di un prodotto alle autorità competenti
Sanzione da 2000 a 12000 euro in mancanza di collaborazione con le autorità competenti al fine di evitare o ridurre i rischi legati ad un alimento, ad un mangime o ad un animale da essi fornito.
Sanzione da 2000 a 1200 euro in mancanza di idonea informativa, qualora necessaria, al consumatore o all’utilizzatore dell’alimento o del mangime

Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi svolgenti attività di vendita al dettaglio o distribuzione di alimenti o mangimi, che non incidono sulla sicurezza o integrità dell'alimento o del mangime, i quali non avviano procedure, nei limiti della propria attività, per il ritiro
dal mercato di prodotti di cui siano a conoscenza che non sono conformi ai requisiti di sicurezza, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3000 euro.

Nel caso di reiterazione delle violazioni elencate è disposta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato causa all'illecito per un periodo minimo di 10 giorni e massimo di 20.

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