Legislazione

Chilometro zero e filiera corta, la proposta di legge in Parlamento

La norma mira, attraverso l'introduzione nell'ordinamento di definizioni precise di "chilometro zero o utile" e di "filiera corta", a valorizzare e promuovere il consumo di prodotti del territorio per garantire un reddito più elevato ai produttori locali

05 ottobre 2018 | Marcello Ortenzi

La proposta di legge muove dall'esigenza di fornire tutela ai consumatori che sempre più costantemente prediligono i prodotti locali, con riferimento ai quali, è necessario, pertanto, garantire una chiara indicazione della loro provenienza. Essa mira, quindi, attraverso l'introduzione nell'ordinamento di definizioni precise di «chilometro zero o utile» e di «filiera corta», a valorizzare e promuovere il consumo di prodotti del territorio nella consapevolezza che un maggior consumo di prodotti del territorio può, tra l'altro, garantire un reddito più elevato ai produttori locali.

L'articolo 1, comma 1, reca la finalità della proposta di legge, ossia: valorizzare e promuovere la domanda e l'offerta dei prodotti agroalimentari a chilometro zero o utile, di quelli provenienti da filiera corta, di origine locale, stagionali e di qualità, favorendone il consumo e la commercializzazione e garantendo ai consumatori un'adeguata informazione sulla loro origine e sulle loro specificità.  Il medesimo articolo 1, al comma 2, prevede che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottino le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione dei prodotti di cui al comma 1.

L'articolo 2 fornisce le seguenti definizioni:
a) prodotti agroalimentari a chilometro zero o utile: i prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea provenienti da luoghi di produzione della materia prima o delle materie prime posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita;
b) prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta: i prodotti la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore e il consumatore finale;
c) mercato alimentare di vendita diretta: le aree pubbliche o private destinate all'esercizio dell'attività di vendita diretta dei prodotti agroalimentari da parte degli imprenditori agricoli singoli o associati iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Infine, l'articolo 3, detta una disposizione in materia di vendita diretta dei prodotti agroalimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta, prevedendo che i comuni, nel caso di apertura di mercati alimentari in aree pubbliche, riservino agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta dei prodotti agroalimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta almeno il 20 per cento del totale dell'area destinata al mercato.

Si ricorda che la materia ha formato oggetto di precedenti interventi normativi, sia di rango primario che secondario. In particolare, essa è stata disciplinata nell'ambito della legge n. 158 del 2017, che, con riferimento alle misure per il sostegno e la tutela dei piccoli comuni, agli articoli 11 e 12, ha previsto, rispettivamente, misure per la promozione dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile e misure per favorire la vendita di tali prodotti.
Un riferimento ai beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero è contenuto anche all'articolo 95 del testo unico appalti (decreto legislativo n. 50 del 2016) che prevede criteri premiali nella valutazione dell'offerta – da parte della stazione appaltante – in relazione alla somministrazione di tali prodotti.
Ulteriori riferimenti a tali prodotti sono contenuti anche in norme di rango secondario, ad esempio nel decreto ministeriale 23 giugno 2016 recante Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico.

Nel condividere quindi pienamente le finalità della proposta di legge all'esame, alla quale parrebbe opportuno apportare alcune correzioni ai fini del coordinamento interno tra l'articolo 1 e l'articolo 2, reputa che la stessa potrebbe essere resa ancora più incisiva inserendovi una disposizione volta ad assicurare anche il coordinamento esterno della stessa con l'ordinamento vigente, allo scopo di introdurre in via legislativa un'unica e chiara definizione di prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile di qualità, valevole per tutto l'ordinamento.

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