Legislazione

IL TESTO UNICO IN MATERIA DI PRIVACY E’ ORMAI OPERATIVO. PESANTI LE SANZIONI, DA 3.000 A 30.000 EURO, E ARRESTO FINO A DUE ANNI PER CHI OMETTE DI ADOTTARE LE MISURE MINIME PREVISTE DALLA LEGGE

Gli adempimenti previsti dal nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali” sono stringenti e prevedono ipotesi di responsabilità penale. Il testo di legge è assai ampio e si compone di 186 articoli, 3 allegati e sono previsti 12 codici deontologici. Vi proponiamo una guida per districarvi tra DPSS, Informativa e Consenso

29 aprile 2006 | Graziano Alderighi

Il Dlgs 196/2003 è in vigore dal 1 gennaio 2004, anche se, per quanto concerne le prescrizioni più significative, le misure minime di sicurezza, di proroga in proroga si è giunti al 31 marzo 2006, quale data ultima per l’adeguamento da parte di tutte le aziende che hanno a che fare con dati personali.

Le misure minime di sicurezza
Sui trattamenti sia informatici che cartacei dei dati personali (sensibili e non) vanno applicate alcune misure minime di sicurezza così elencabili:
- previsione di sistemi di autenticazione informatica
- adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione
utilizzazione di un sistema di autorizzazione
- nomina da parte del titolare del trattamento di tutti i dipendenti che utilizzano dati personali nello svolgimento delle consuete attività lavorative come incaricati del trattamento
- protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici
- adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, per il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi

Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPSS)
La redazione e l’aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza è dovuto solo in caso di trattamento di dati personali sensibili.
Per dato sensibile si intende un dato personale idoneo a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale nonchè i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
L’obbligo di redigere il DPSS poterebbe quindi derivare dalla gestione degli adempimenti relativi a propri dipendenti o soci. Infatti l’azienda potrebbe, in questo caso, trattare dati relativi alle malattie del socio o dipendente, infortuni sul lavoro, appartenenza sindacale, opinioni religiose (es devoluzione 8 per mille).
La redazione e l’aggiornamento del DPSS dovranno essere menzionate nella Relazione accompagnatoria al Bilancio di esercizio.

Informativa e Consenso
Viene mantenuto l’obbligatorietà dell’adempimento della preventiva informativa da rilasciare a clienti, fornitori, soci, dipendenti per il trattamento dei loro dati personali.
Trattandosi di rapporti contrattuali il Dlgs 196/2003 prevede l’esonero da richiedere il consenso ma resta pur sempre l’obbligo di rilasciare l’informativa.
E’ prevista l’esenzione del consenso anche nel rapporto datore di lavoro- lavoratore, infatti quando il trattamento è necessario per adempiere a specifici obblighi previsti dalla legge, da regolamento o normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro il consenso non è più necessario.
L’azienda invece deve avere il consenso preventivo da parte del soggetto interessato qualora voglia inviargli informative commerciali periodiche o per invitarli a eventi degustativi o comunque promozionali.

Sanzioni
Per quanto riguarda le sanzioni amministrative si va da multe da 3.000 a 30.000 euro per le ipotesi di mancata informativa.
Per quanto riguarda le sanzioni penali si prevede anche l’ipotesi di arresto fino a due anni (o ammenda da 10.000 a 50.000 euro)in caso di mancata adozione delle misure minime di sicurezza.

Fonde: La tutela della Privacy. Adempimenti e responsabilità per le aziende vitivinicole – Vinitaly 2006 – Marco Giuri (UGIVI)

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