Legislazione 07/10/2016

Una legge per regolare e armonizzare il commercio equo e solidale

In discussione al Senato la proposta di legge che definisce le organizzazioni del commercio equo e solidale come soggetti senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica


L'Europa ha riconosciuto il significativo sviluppo del commercio equo e solidale nei vari Paesi membri e la sua importanza sul mercato europeo, che nel 2012 aveva un valore annuale di 1 miliardo e mezzo, e riconosce che il commercio equo e gli altri regimi sostenibili sono dei meccanismi dinamici, che devono naturalmente applicare standard e criteri con trasparenza per consentire ai consumatori scelte informate.   

Allo stesso tempo la Commissione europea ritiene che questi standard e questi meccanismi non debbano essere troppo farraginosi, troppo rigidi e troppo burocratici per non ostacolare il sistema.

Il testo al Senato ha l'articolo 1 che disciplina l'oggetto e la finalità della legge che, riconoscendo al commercio equo e solidale una funzione rilevante nella crescita economica e sociale nelle aree economicamente marginali del pianeta, si propone di stimolare un più ampio e trasparente accesso al mercato nazionale delle merci prodotte, trasformate e distribuite attraverso le filiere del commercio equo e solidale, favorendo la concorrenza leale e l'adeguata protezione dei consumatori. L'articolo 2, contiene le definizioni, in particolare di commercio equo e solidale e di accordo di commercio equo e solidale e l'articolo 3, definisce le organizzazioni del commercio equo e solidale quali soggetti senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica che svolgono alcune specifiche attività. Le organizzazioni stipulano, in maniera prevalente, accordi di commercio equo e solidale e ne curano l'esecuzione. Le organizzazioni del commercio equo e solidale rappresentano i soggetti "di primo livello" nell'ambito del sistema di qualificazione previsto dal testo. L'articolo 4 disciplina gli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale. Si tratta di soggetti, costituiti a base associativa con un'adeguata rappresentanza territoriale e un'ampia base associativa, senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica, i cui statuti prevedano la promozione e il sostegno del commercio equo e solidale. Gli enti rappresentativi approvano un disciplinare di filiera integrale del commercio equo e solidale, adottano e curano un registro della filiera integrale, nel quale sono iscritte le organizzazioni del commercio equo e solidale affiliate, e hanno il compito di controllare il rispetto del disciplinare cui le organizzazioni affiliate hanno aderito. Tali soggetti rappresentano il "secondo livello" nell'ambito del sistema di riconoscimento previsto dal testo. L'articolo 5, disciplina gli enti di promozione del commercio equo e solidale, ossia le organizzazioni senza scopo di lucro, con ordinamento interno a base democratica, i cui statuti prevedano la promozione e il sostegno alle filiere del commercio equo e solidale. Ciò avviene attraverso la concessione in licenza di uno o più marchi che possano essere utilizzati per prodotti del commercio equo e solidale conformi a standard internazionali certificati. Tali enti di promozione concedono in licenza uno o più marchi al fine di identificare i prodotti del commercio equo e solidale. Gli enti di promozione devono curare e mantenere aggiornato un elenco dei licenziatari dei marchi, comunicandolo alla Commissione per il commercio equo e solidale istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, al fine della tenuta dell'Elenco nazionale.

L'articolo 6 istituisce l'elenco nazionale del commercio equo e solidale, tenuto dalla Commissione per il commercio equo e solidale e disciplinato mediante regolamento. Esso è suddiviso in quattro sezioni: enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale; organizzazioni del commercio equo e solidale;  enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale; licenziatari dei marchi. Con l'iscrizione nel registro imprese presso la competente camera di commercio, le imprese possono chiedere l'annotazione «iscritta all'Elenco nazionale del Commercio equo e solidale» nel REA. L'articolo 7 istituisce la Commissione per il commercio equo e solidale presso il Ministero dello sviluppo economico, disciplinandone la composizione ed elencandone i compiti. I membri della Commissione sono nominati per tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico; il mandato è svolto a titolo gratuito ed è rinnovabile una sola volta. La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi o affini. In sede di prima attuazione, i membri della Commissione sono nominati dal Ministro dello sviluppo economico, sentiti gli enti e le organizzazioni impegnati in attività di promozione delle prassi del commercio equo e solidale riconosciute a livello internazionale. L'articolo 8 fissa il principio di mutuo riconoscimento, stabilendo che le tutele e i benefici previsti dalla presente legge sono estesi alle imprese e alle merci riconosciute o certificate in altri Stati membri dell'Unione europea, tramite procedure equivalenti a quelle previste dalla medesima legge. L'articolo 9, a norma del quale i prodotti del commercio equo e solidale, importati o distribuiti da un'organizzazione del commercio equo e solidale, nell'ambito del sistema di filiera integrale, sono presentati, etichettati e pubblicizzati con la denominazione di «prodotto del commercio equo e solidale», ovvero con altre diciture quali «prodotto del commercio equo», «commercio equo e solidale», e altre.  In alternativa possono essere presentati, etichettati e pubblicizzati con tali denominazioni solo dai licenziatari dei marchi.
L'articolo 10 prevede che lo Stato, le Regioni e le Province autonome possano svolgere attività di sostegno alla diffusione della conoscenza e delle attività degli operatori del commercio equo e solidale. Una clausola di invarianza finanziaria opera sia per questa previsione che per l'altra, secondo cui lo Stato, le Regioni e le Province autonome possono, in supporto ai soggetti della filiera, riconoscere contributi, entro il limite previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea.

L'articolo 11, prevede che lo Stato promuova l'utilizzo dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale nei propri acquisti e, in particolare, per le mense e per i servizi di ristorazione delle amministrazioni pubbliche. A tale fine, in favore delle amministrazioni aggiudicatrici, può essere riconosciuto, - nel limite delle risorse disponibili nel Fondo istituito ai sensi dell'articolo 15 - un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando. Qualora l'uso dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale sia stato promosso nel senso ivi descritto ne è assicurata adeguata informazione agli utenti interessati. L'articolo 12, istituisce la Giornata nazionale del commercio equo e solidale e l'articolo 13, stabilisce i contenuti del regolamento di attuazione da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. L'articolo 14 stabilisce i principi cui devono attenersi le Regioni e le Province autonome, previa invarianza finanziaria, nell'attuare la legge, mentre l'articolo 15 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il commercio equo e solidale con una dotazione di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016 e l'articolo 16 prevede la relativa copertura finanziaria. Infine, l'articolo 17 contiene le disposizioni transitorie e finali, oltre a fissare il principio per il quale i benefici e le tutele riconosciuti dalla legge e, in particolare, le disposizioni in materia di marchi e di etichettatura, non devono comportare ostacoli agli scambi nell'ambito dell'Unione europea.

di Marcello Ortenzi