Legislazione

Una legge per tutelare l'agricoltura contadina

Contro lo spopolamento delle aree marginali e per favorire la salvaguardia della biodiversità. L'obiettivo della nuova normativa è dare un diverso quadro giuridico e agevolazioni, anche in materia di ospitalità e vendita, alla nuova figura dell'agricoltore contadino.

26 agosto 2016 | Marcello Ortenzi

Le proposte di legge in discussione alla Camera introducono una nuova figura giuridica nel contesto normativo agrario, riferita all'agricoltura contadina, definendone l'ambito di operatività, le agevolazioni, la normativa giuslavorista e tributaria, le norme applicabili in materia di produzione di beni agricoli, di ospitalità e di vendita.

Tale complesso di norme si inserisce in un contesto normativo che disciplina le figure dell'imprenditore agricolo e le relative forme societarie, la disciplina fiscale e in materia di lavoro, la produzione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e, più in generale, l'insieme delle norme che specificamente disciplinano l'attività del settore agricolo.

Le proposte in esame si propongono, quindi, di delineare una nuova figura giuridica nell'ambito del diritto agrario individuandone i requisiti, l'attività, il regime fiscale e giuslavorista, più in particolare disciplinando le finalità dell'intervento, i requisiti dell'agricoltura contadina, le tipologie di aggregazione, l'Albo o registro nazionale degli agricoltori contadini, la gestione delle terre incolte ed abbandonate, esenzioni ed agevolazioni fiscali, introducendo norme di semplificazione, altre norme in tema di attività agrituristica ed oneri urbanistici, di lavoro e sulle sementi e le razze locali. Più in particolare, le proposte richiamano come obiettivi dell'intervento normativo il riconoscimento del ruolo del contadino come custode della terra, la valorizzazione dei differenti modelli agricoli, la riforma del governo del sistema fondiario, la trasmissione intergenerazionale delle terre, il contrasto dello spopolamento delle zone marginali, il sostegno all'uso collettivo della terra finalizzato alla difesa del suolo.

Per quanto riguarda i requisiti dell'agricoltura contadina si stabilisce che essi si basino prevalentemente su: la conduzione di tipo familiare; l'utilizzo di pratiche di coltivazione che favoriscono la diversificazione e gli avvicendamenti culturali; la preservazione della biodiversità animale; una produzione destinata prevalentemente all'autoconsumo o alla vendita in mercati locali o di filiera corta; e, infine, l'utilizzo di materie prime di provenienza aziendale.

Per quanto riguarda le tipologie di aggregazione, i provvedimenti in esame prevedono la possibilità: per le aziende agricole contadine di costituirsi in cooperative agricole o in consorzi agricoli contadini; per i comuni di costituire associazioni di promozione sociale per facilitare l'accorpamento di terreni gestibili in modo omogeneo, anche al fine di recuperare ed utilizzare i terreni abbandonati o incolti; per le regioni di riconoscere gruppi di interesse costituiti nella forma di associazioni di promozione sociale, denominati «gruppi di interesse» che si impegnano nell'acquisto, nell'affitto o nella gestione in comodato d'uso gratuito dei terreni e manufatti rurali in disuso e nella realizzazione di progetti pluriennali volti al consolidamento dei sistemi agricoli locali.  

Per quanto attiene all'Albo o registro nazionale degli agricoltori contadini, le proposte di legge, prevedono l'iscrizione delle aziende agricole contadine ad un apposito albo statale o regionale al fine di poter accedere ai benefici dei provvedimenti in esame.
  

 

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