Legislazione
La legge di stabilità, ecco le misure agricole volute dalla Camera
Tutte le misure agricole sono concentrate nell'articolo 32. Non c'è solo la fusione tra Cra e Inea ma anche i fondi per il piano nazionale irriguo e la riapertura dei termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili
03 dicembre 2014 | Marcello Ortenzi
Il disegno di legge di stabilità reca le misure necessarie a conseguire gli obiettivi di consolidamento dei saldi di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014, obiettivi basati su un percorso di risanamento finanziario più graduale di quello precedentemente esposto nel Documento di economia e finanza di aprile. Gli interventi che interessano direttamente il settore agricolo sono quelli contenuti nell'articolo 32, destinato a riduzioni delle spese e ad interventi correttivi relativi al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
I commi 1-3 dispongono l'incorporazione dell'INEA nel CRA e l'istituzione dell'Agenzia unica per ricerca, la sperimentazione in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. L'Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'INEA, ivi inclusi i compiti e le funzioni ad esso attribuite dalle disposizioni vigenti. L'incorporazione è finalizzata, ai sensi della norma in esame, alla razionalizzazione del settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e il sostegno degli spin-off tecnologici e alla razionalizzazione ed al contenimento della spesa pubblica.
Il comma 4 dell'articolo 32 aumenta dal 22 per cento al 26,5 per cento l'aliquota di accisa agevolata (rispetto alla misura ordinaria di accisa) per l'utilizzo di gasolio ai fini dello svolgimento di lavori agricoli, orticoli, di allevamento, legati alle attività di silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.
Il comma 5 prevede che, a decorrere dal 2015, venga ridotta di 6 milioni e 400 mila euro l'autorizzazione di spesa disposta dalla legge finanziaria 2008, per la prosecuzione del Piano irriguo nazionale (articolo 2, comma 133, della legge n. 244 del 2007). Questi investimenti hanno trovato copertura con la legge finanziaria del 2008 (articolo 2, comma 133, della legge n. 244 del 2007) che ha autorizzato un contributo di 100 milioni per la durata di quindici anni, per un totale di 1.500 milioni di euro. Questo stanziamento è stato ridotto, per ciascuna annualità, a 53.475.441 euro. La rimodulazione dei quadri economici ha fatto emergere economie di spesa pari 6,4 milioni per ciascuna annualità. Sempre in base a quanto affermato nella relazione tecnica «tali economie consentono la riduzione dell'autorizzazione di spesa in esame senza compromettere la realizzazione delle opere né il pagamento degli interessi». Inoltre, riduzione delle dotazioni di bilancio dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per un importo pari a 8,3 milioni a decorrere dall'anno 2015 (articolo 24 ed elenco 2) e la riduzione dei trasferimenti (articolo 20, comma 1) dal bilancio dello Stato in favore di enti e organismi pubblici indicati nell'allegato 6 al disegno di legge in esame, per un importo complessivo pari a 22 milioni per il 2015 e a 21,7 milioni a decorrere dal 2016. Per il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è stata disposta una riduzione sul capitolo 2220, relativo alle somme da erogare ad enti, istituti ed associazioni (per un importo di 50 mila euro a decorrere dal 2015) e sul capitolo relativo ai contributi al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) (per un importo di un milione a decorrere dal 2015.
Il comma 6 dell'articolo 44 riapre i termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate, introdotta in origine dalla legge finanziaria 2002 e successivamente prorogata nel tempo. In particolare, la norma consente di rivalutare anche i terreni e le partecipazioni posseduti al 1o gennaio 2015; il termine di versamento dell'imposta sostitutiva è fissato conseguentemente al 30 giugno 2015 (ove si opti per la rata unica; altrimenti, come già previsto in passato, in tre rate annuali di pari importo entro il termine del 30 giugno 2016, 30 giugno 2016 e 30 giugno 2017); la perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata, al massimo, entro il 30 giugno 2015.
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