Legislazione
La dichiarazione nutrizionale in etichetta s'ha da fare? Come?
Con l'applicazione del regolamento comunitario 1169/2011, dal 13 dicembre prossimo, si fa un gran parlare della tabella nutrizionale. E' obbligatoria anche per l'olio extra vergine d'oliva? Da quando? Come adeguarsi?
28 novembre 2014 | Luigi Mancini
Il quesito sulla “dichiarazione nutrizionale” è molto frequente.
Innanzi tutto deve essere chiarito che l’obbligo della “dichiarazione nutrizionale” di cui all’ art. 9 par. 1 lettera l) del Reg. UE 1169/11 decorre dal 13/12/2016 come è ben indicato nell’art. 55-
Rimane inteso che quanto sopra non riguarda i prodotti per i quali è già obbligatorio riportare una “dichiarazione nutrizionale” come i prodotti addizionati con vitamine e minerali ecc..
Ho, inoltre, dovuto più volte spiegare, sia in convegni e seminari che in corsi di formazione, che se la “dichiarazione nutrizionale” è già presente nell’etichetta, dal 14/12/2014 dovrà essere conforme nella forma e nel contenuto a quanto prescritto dal reg. UE 1169/11.
Le eventuali etichette “non conformi” possono essere usate solamente fino al 13/12/2014 ed i prodotti ottenuti potranno essere commercializzati fino ad esaurimento scorte o fine vita.
Come creare dunque una dichiarazione nutrizionale senza sbagliare? E' sufficiente leggere il regolamento in questione.
Articolo 30
Contenuto
1. La dichiarazione nutrizionale obbligatoria reca le indicazioni seguenti:
a) il valore energetico; e
b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale.
2. Il contenuto della dichiarazione nutrizionale obbligatoria di cui al paragrafo 1 può essere integrato con l’indicazione delle quantità di uno o più dei seguenti elementi:
a) acidi grassi monoinsaturi;
b) acidi grassi polinsaturi;
c) polioli;
d) amido;
e) fibre;
f) i sali minerali o le vitamine elencati all’allegato XIII, parte A, punto 1, e presenti in quantità significativa secondo quanto definito nella parte A, punto 2, di tale allegato.
Non è possibile quindi indicare altri elementi, come per esempio il colesterolo, ammesso invece dalla legislazione americana.
Articolo 31
Calcolo
4. I valori dichiarati sono valori medi stabiliti, a seconda dei casi, sulla base:
a) dell’analisi dell’alimento effettuata dal fabbricante;
b) del calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati; oppure
c) del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati.
Nel caso dell'olio extra vergine d'oliva si possono utilizzare i dati dell'Inran, ovvero l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione.
Articolo 32
Espressione per 100 g o per 100 ml
1. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all’articolo 30, paragrafi da 1 a 5, sono espressi ricorrendo alle unità di misura indicate nell’allegato XV.
2. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all’articolo 30, paragrafi da 1 a 5, sono espressi per 100 g o per 100 ml.
Articolo 33
Espressione per porzione o per unità di consumo
Quando le quantità di sostanze nutritive sono espresse soltanto per porzione o per unità consumo in conformità del primo comma, il valore energetico è espresso per 100 g o per 100 ml nonché per porzione o per unità di consumo.
Si deve anche considerare che, per alcune categorie (per es. artigiani che vendono esclusivamente il proprio prodotto nel loro punto vendita), si devono attendere gli sviluppi normativi perché probabilmente saranno definite alcune esenzioni.
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Accedi o Registratipietro taccone
09 settembre 2015 ore 07:47Inoltre la tabella suddetta sarà obbligatoria a partire dal 13 dicembre 2016, però mi pare di capire che se ora si fa ex novo l'etichetta si devono riportare le indicazioni ex art 30 reg ue del 1169/2011.
Così se ora riporto in tabella la vecchia tabella nutrizionale con indicato il sodio al posto del sale, il colesterolo (proibito con la nuova normativa) e fibre, vitamine, ferro etc.(quest'ultime ammesse ora in via facoltativa) ricorro in sanzione?
Grazie in anticipo per la sua risposta
pietro taccone
08 settembre 2015 ore 11:53Buongiorno Dott. Mancini,
dovrei fare delle nuove etichette ed ho dei dubbi sulle dichiarazioni nutrizionali. Da quanto da lei indicato, ai sensi del reg UE 1169/11, vorrei inserire in etichetta la seguente tabella:
DICHIARAZIONI NUTRIZIONALI
(valori medi per 100 ml)
Valore energetico 3378 Kj – 822 Kcal
Grassi 91,3 g
di cui acidi grassi saturi 15,5 g
Carboidrati 0 g
di cui zuccheri 0 g
Proteine 0 g
Sale 0 g
Se vuole essere così gentile da confermare l'esattezza della suddetta o in caso fosse sbagliata la pregherei di fornire una bozza da seguire per i suoi lettori.
La ringrazio infinitamente,
Pietro
Michele Carone
25 febbraio 2016 ore 17:50Buongiorno dott. Mancini,
volevo chiederLe se per i "dati generalmente stabiliti e accettati", l'Inran (o Crea) sia effettivamente l'ente riconosciuto dalla normativa a cui fare necessariamente riferimento in mancanza di analisi eseguite dal fabbricante. Personalmente trovo un po' eccessivo quel 99,9% di lipidi (99,9 g su 100 g di parte edibile) pubblicati nella tabella di composizione del Crea per quanto riguarda l'olio di oliva extravergine. Troverei più corretto il classico 98,0-98,5% che si trova più frequentemente in bibliografia. Che fine ha fatto tutta la frazione insaponificabile che tanta importanza ha nel fare la differenza tra questo grasso vegetale e tutti gli altri?