Legislazione 06/11/2014

Nel collegato alla legge di Stabilità 2014 molte novità sul Codice ambientale

Nuove disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. Prevista l'istituzione della Commissione tecnica unificata per i procedimenti VIA, VAS e AIA


Il testo apporta molte modifiche al codice dell’Ambiente. L'articolo 1 interviene sulla disciplina relativa all'organizzazione e alla gestione degli enti Parco, attraverso alcune significative modifiche agli articoli 9 e 21 della legge quadro sulle aree protette (legge n. 394 del 1991). Le disposizioni prevedono: che la nomina del Presidente avvenga non più d'intesa, ma sentiti i presidenti delle regioni o delle province autonome, nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco nazionale; che i rappresentanti della Comunità del parco facciano parte del Consiglio direttivo degli Enti Parco; che il Direttore del Parco venga nominato dal Consiglio direttivo, anziché con decreto del Ministro dell'ambiente; che la vigilanza sugli enti gestori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale sia attribuita esclusivamente al Ministero dell'ambiente. L’art. 2 novella l'articolo 34 del Codice ambientale prevedendo l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale, della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile. In sede di prima attuazione, è stabilito che si proceda all'aggiornamento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’articolo 3 prevede che agli oneri di missione della Commissione scientifica CITES, vale a dire l'autorità scientifica nazionale istituita presso il Ministero dell'ambiente per l'attuazione degli adempimenti derivanti dalla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, si faccia fronte con un'assegnazione di risorse annua pari a 20.000 euro.

Gli articoli 4, 5 e 6 intervengono, quindi, sulle procedure di valutazione ambientale.  In particolare, l'articolo 4 reca norme di semplificazione e unificazione delle procedure delle autorizzazioni ambientali riguardanti, da un lato, lo scarico in mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare (articolo 104 del Codice ambientale) e, dall'altro, l'immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini e la movimentazione dei fondali marini derivante dalle attività di posa in mare di cavi e condotte (articolo 109 del Codice ambientale). Più in dettaglio, per tali tipologie di interventi, assoggettati alla valutazione di impatto ambientale (VIA), nazionale o regionale, si prevede che le autorizzazioni ambientali sono istruite e rilasciate unicamente dall'autorità competente ad emettere il provvedimento conclusivo del procedimento.

L'articolo 5, invece, prevede l'istituzione della Commissione tecnica unificata per i procedimenti VIA, VAS e AIA, denominata «Commissione unificata» (con contestuale soppressione delle due Commissioni oggi operanti), alla quale è attribuita la funzione di supporto tecnico-scientifico per l'attuazione delle disposizioni concernenti le procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (AIA/IPPC).

L'articolo, attraverso l'integrale sostituzione dell'articolo 8 del Codice ambientale, disciplina nel dettaglio i compiti della Commissione, la composizione, le modalità di selezione, la durata in carica, il trattamento economico, nonché la copertura degli oneri connessi al suo funzionamento ai quali si provvede, tra l'altro, con il versamento, da parte del soggetto committente il progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare.  Lo stesso articolo prevede, inoltre, che la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni della VIA e della AIA statali sia effettuata dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Dalla data di insediamento della Commissione unificata sono soppresse, come già segnalato, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS e la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC. L'articolo 6, integrando il comma 1-bis dell'articolo 9 del Dgls 49 del 2010, dispone l'esclusione dalla verifica di assoggettabilità alla VAS della parte dei piani di gestione del rischio alluvionale, di competenza delle regioni in coordinamento con il Dipartimento nazionale della protezione civile, riguardante il sistema di allertamento, nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile.  Gli articoli 7 e 8 recano disposizioni in materia di emissioni e gas a effetto serra. Il 7 reca una serie di novelle al decreto legislativo n. 30 del 2013, con cui si è recepita nell'ordinamento nazionale la direttiva 2009/29/CE, che ha modificato ed esteso il sistema europeo per lo scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra. Oltre a correggere alcuni errori materiali contenuti nel citato decreto legislativo, le modifiche sono volte: ad escludere dall'ambito di applicazione del decreto le attività di volo effettuate con gli aeromobili di Stato e con quelli ad essi equiparati per la sicurezza nazionale; a modificare la definizione di «riduzione sostanziale delle capacità»; a introdurre, tra le attività i cui costi sono posti a carico degli operatori interessati, le attività poste in essere dall'ISPRA per l'amministrazione dei registri ove vengono contabilizzate le quote di emissione e i relativi trasferimenti.

L'articolo 8 reca, invece, disposizioni in materia di impianti termici civili finalizzate a superare le incertezze interpretative determinatesi a seguito dell'entrata in vigore di alcune recenti disposizioni. In particolare, la norma prevede che, per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia (0,035MW), in esercizio alla data di entrata in vigore della disciplina attualmente recata dalla Parte V del Codice ambientale, si procede agli adempimenti relativi all'integrazione del libretto di centrale, a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge. Viene, inoltre, sostituito l'articolo 285 del Codice, che disciplina le caratteristiche tecniche degli impianti prevedendo, fra l'altro, ilrispetto dei requisiti previsti nella Parte II dell'allegato IX alla Parte V del Codice stesso.

L'articolo 9 modifica la disciplina delle garanzie a corredo dell'offerta nei contratti pubblici, di cui all'articolo 73 del Codice degli appalti (decreto legislativo n. 163 del 2006), al fine di prevedere la riduzione del 20 per cento dell'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema di ecogestione e audit EMAS e di certificazione ambientale ai sensi della norma tecnica UNI EN ISO 14001, nonché per gli operatori in possesso del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea Ecolabel (in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento delle prestazioni oggetto del contratto). Poi inserisce tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 83 del Codice degli appalti: il possesso di un marchio Ecolabel per le prestazioni di beni e servizi oggetto del contratto (in misura pari o superiore al 30 per cento delle prestazioni oggetto del contratto); la considerazione dell'intero ciclo di vita dell'opera, del prodotto o del servizio nel costo di utilizzazione e manutenzione.

L'articolo 10, attraverso l'introduzione dell'articolo 68-bis nel Codice degli appalti, dispone l'obbligo di prevedere nei bandi e documenti di gara l'inserimento delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei cosiddetti «criteri ambientali minimi» (CAM) per l'acquisto dei beni e servizi che hanno maggiori ricadute in termini di consumo di energia e di produzione di rifiuti. Specifico che tale obbligo si applica per l'intero ammontare del valore delle forniture dei servizi energetici per gli edifici (riscaldamento, raffrescamento, ecc.), delle attrezzature d'ufficio (personal computer, stampanti, ecc.) e delle lampade e impianti di illuminazione, mentre si applica per almeno il 50 per cento del valore delle forniture dei beni e servizi espressamente indicati nell'articolo (es. carta per copia, servizi ristorazione collettiva e derrate alimentari, servizi di pulizia, arredi per ufficio), nonché degli ulteriori beni e servizi indicati dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, in quest'ultimo caso a far data dall'adozione, con decreto ministeriale, dei relativi criteri ambientali minimi.

L'articolo 11 reca una serie di disposizioni destinate ai prodotti derivanti da materiale post consumo. Tali disposizioni sono finalizzate, da un lato, a incentivare la stipula di accordi e contratti di programma tra soggetti pubblici e privati per l'acquisto dei citati prodotti, e, dall'altro, a dettare i principi e i criteri da tenere presenti nella stipula degli indicati accordi e contratti di programma, al fine di definire un vero e proprio sistema di incentivi per l'acquisto e la commercializzazione dei prodotti in questione. Segnalo, al riguardo, che si tratta per lo più di prodotti recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, ovvero derivanti da carta riciclata, plastiche miste riciclate (oggettistica per la casa, di prodotti automotive, di pannelli fonoassorbenti, di arredamenti per esterni, di materiali per prefabbricati, di vetro «fine» non avviabile alle vetrerie e di compost di qualità). Le indicate disposizioni sono introdotte nella legislazione vigente, attraverso l'inserimento nel Codice ambientale dei nuovi articoli 206-ter, 206-quater e 206-quinquies. Per quanto concerne le risorse finanziarie da destinare al finanziamento degli indicati accordi e contratti di programma, rilevo che, in sede di prima applicazione delle predette disposizioni, si prevede che le regioni utilizzino le risorse rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui al successivo articolo 14, concernenti l'addizionale al tributo speciale per il conferimento in discarica (cosiddetta ecotassa) dovuto dai comuni che non conseguono gli obiettivi minimi di raccolta differenziata. Si prevede, peraltro, che successivi decreti attuativi possano individuare altre fonti di finanziamento da destinare agli accordi e contatti di programma sottoscritti.  I successivi articoli da 12 a 21 del disegno di legge recano norme in materia di gestione dei rifiuti. L’articolo 12 integra il contenuto dell'articolo 216 del Codice ambientale, al fine di assoggettare alle procedure semplificate di recupero (disciplinate dagli articoli 214 e 216) le attività di trattamento disciplinate dai cosiddetti «regolamenti end of waste», ossia dai regolamenti che fissano i criteri per definire quando un rifiuto cessa di essere considerato tale, a condizione che vi sia il rispetto di tutti i requisiti, criteri e prescrizioni (soggettive ed oggettive) previsti dai regolamenti medesimi.  Ulteriori modifiche sono volte a definire il regime di autorizzazioni da applicare agli enti e alle imprese che effettuano operazioni di recupero delle cosiddette «materie prime secondarie» da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i «regolamenti end of waste», definendo una disciplina transitoria per l'adeguamento delle relative attività, valevole per sei mesi dall'entrata in vigore di tali regolamenti.

L'articolo 13 novella in più parti l'articolo 206-bis del Codice ambientale al fine di eliminare ogni residuo riferimento nel Codice all'Osservatorio nazionale sui rifiuti, la cui attività è cessata, e di trasferirne le funzioni al Ministero dell'ambiente. Per l'espletamento delle funzioni in precedenza attribuite dall'Osservatorio il Ministero dell'ambiente si avvale di una segreteria tecnica utilizzando le risorse già previste.

L'articolo 14 reca una serie di modifiche all'articolo 205 del Codice ambientale, che fissa il raggiungimento di precisi obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani in ogni ambito territoriale ottimale (ATO).
Le modifiche previste dall'articolo sono finalizzate: a precisare che il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata può essere conseguito a livello comunale, in alternativa all'ATO; a differire di 8 anni le scadenze previste per il raggiungimento degli obiettivi; a sostituire l'attuale disciplina prevista per il mancato raggiungimento degli obiettivi, con una nuova disciplina che gradua l'importo del tributo speciale per il conferimento in discarica (cosiddetta ecotassa) dovuto dal comune in ragione della percentuale di RD raggiunta.
Il comma 3-ter dell'articolo 205 (introdotto dalla lettera d) dell'articolo 14) dispone che l'addizionale all’ecotassa, che i comuni devono pagare qualora non raggiungano gli obiettivi di RD, è dovuta alle regioni e affluisce in un apposito fondo della regione destinato a finanziare gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati la cui disciplina è introdotta, come già illustrato, dall'articolo 11 del disegno di legge in esame.

L'articolo 15 integra il disposto del comma 1 dell'articolo 223 del Codice ambientale al fine di consentire ai produttori di materie prime di plastica compostabili e ai produttori di imballaggi realizzati con materiali di plastica compostabili secondo la norma tecnica UNI EN 13432 la costituzione di un consorzio operante su tutto il territorio nazionale.

L'articolo 17 novella l'articolo 191 del Codice ambientale al fine di semplificare gli obblighi di comunicazione connessi all'adozione delle ordinanze contingibili e urgenti in materia di rifiuti. Si prevede, infatti, che le ordinanze siano comunicate, invece che a tutti i soggetti attualmente previsti, soltanto al presidente della giunta regionale, se emanate dal sindaco e dal presidente della provincia, e solo al Ministro dell'ambiente, se emanate dal presidente della giunta regionale.  Un'ulteriore modifica è volta a specificare che le citate ordinanze, anche se in deroga alle disposizioni vigenti, devono comunque rispettare le norme previste dalle direttive europee.

L'articolo 18 novella l'articolo 233 del Codice ambientale al fine di circoscrivere gli obblighi di adesione al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) alle sole imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti, rendendo invece facoltativa la partecipazione degli altri soggetti attualmente obbligati. Si consente, inoltre, il conferimento di oli e grassi vegetali e animali esausti anche mediante consegna a soggetti autorizzati, in base alla normativa vigente, ad esercitare le attività di gestione di tali rifiuti.

L'articolo 19 introduce nel Codice ambientale l'articolo 199-bis, che prevede l'emanazione di un decreto interministeriale finalizzato a individuare gli impianti di incenerimento di rifiuti urbani indifferenziati esistenti, pianificati e in via di aggiudicazione sul territorio nazionale, nonché a determinare il fabbisogno nazionale residuo di tali impianti.

L'articolo 20 integra il disposto del comma 2 dell'articolo 228 del Codice ambientale, stabilendo che il contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso: è parte integrante del corrispettivo di vendita; è assoggettato ad IVA.

L'articolo 21 dispone, infine, l'abrogazione dell'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 36 del 2003, che prevede il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) superiore a 13.000 kJ/Kg.

Gli articoli 23 e 24 si riferiscono, invece, alla materia della difesa del suolo.
In particolare, l'articolo 22 detta un'articolata disciplina volta principalmente alla riorganizzazione, a livello di distretto idrografico, della governance in materia di difesa del suolo, anche al fine di superare i rilievi delle istituzioni europee. Al riguardo, fa presente che tale articolo, fra l'altro: integra le definizioni di cui all'articolo 52 del Codice ambientale; modifica la disciplina in materia di autorità distrettuali di bacino di cui all'articolo 63 del Codice, anche ai fini di una razionalizzazione della composizione e del funzionamento degli organi di tali enti; modifica la disciplina in materia di distretti idrografici, di cui all'articolo 64 del Codice, prevedendo una riduzione dei distretti e una riorganizzazione dei relativi ambiti territoriali; integra la procedura per l'approvazione del piano di bacino prevedendo che il progetto di piano sia sottoposto, anteriormente all'adozione, al parere della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici territorialmente competente, per i profili di tutela dell'interesse culturale e paesaggistico; modifica le disposizioni in materia di monitoraggio previste dall'articolo 118, comma 1, del Codice al fine di riferirle al piano di gestione (che è di competenza dell'autorità distrettuale) e di prevedere la trasmissione delle risultanze del monitoraggio anche alle competenti autorità di bacino distrettuali; configura i piani di tutela delle acque come sottopiani integrativi e di dettaglio, su scala regionale, dei più ampi piani di gestione e differisce i termini per l'adozione dei medesimi piani di tutela; detta una disciplina transitoria, nelle more dell'emanazione dei decreti volti a disciplinare il passaggio dalle «vecchie» alle «nuove» autorità di bacino, che prevede la nomina di commissari «distrettuali», entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge.   L'articolo 23 introduce un meccanismo per agevolare, anche attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie (10 milioni di euro per l'anno 2014), la rimozione o la demolizione, da parte dei comuni, di opere ed immobili realizzati nelle aree del Paese classificate a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire. Le disposizioni contemplate dall'articolo vengono collocate nel nuovo articolo 72-bis del Codice ambientale. In particolare, il comma 1 istituisce, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, un apposito capitolo per finanziare gli interventi. Sono ammessi a finanziamento, sino a concorrenza delle somme disponibili, gli interventi su opere ed immobili per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o demolizione non eseguiti nei termini stabiliti con priorità per gli interventi in aree classificate a rischio molto elevato, sulla base di un apposito elenco elaborato trimestralmente dal Ministero dell'ambiente.
L'articolo disciplina, inoltre, la procedura che i comuni devono seguire per accedere ai finanziamenti, nonché i casi in cui i finanziamenti devono essere restituiti. Viene, infine, specificato che i finanziamenti concessi sono da considerarsi aggiuntivi rispetto alle eventuali anticipazioni, concesse dalla Cassa depositi e prestiti, a valere sul Fondo per le demolizioni delle opere abusive istituito dall'articolo 32, comma 12, del decreto-legge n. 269 del 2003 (cosiddetto «terzo condono edilizio»).

Gli articoli da 24 a 26 dettano norme in materia di gestione delle risorse idriche. In particolare, l'articolo 24 istituisce, a decorrere dal 2014, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale, alla cui alimentazione viene destinata una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI). La norma specifica che il Fondo è finalizzato al rilancio dei programmi di investimento per il mantenimento e lo sviluppo delle infrastrutture idriche. Si demanda a un apposito D.P.C.M., da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione degli interventi prioritari, dei criteri e delle modalità di utilizzazione del Fondo, privilegiando la destinazione a interventi già pianificati e immediatamente cantierabili. Con riferimento alla definizione dei criteri, il comma 2 stabilisce che essi siano definiti, in particolare, tenendo conto dei fabbisogni del settore individuati sulla base dei Piani di Ambito di cui all'articolo 149 del Codice ambientale e delle necessità di tutela dell'ambiente e dei corpi idrici, al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale e incentivare le regioni, gli enti locali e gli enti d'ambito ad una programmazione efficiente e razionale delle opere idriche necessarie.

L'articolo 25 prevede che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico assicuri agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali. A tal fine, si prevede l'emanazione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, di un D.P.C.M. volto ad individuare i principi e i criteri cui l'Autorità deve conformarsi. Al fine di assicurare la copertura dei conseguenti oneri, si dispone che l'Autorità definisca le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni.

L'articolo 26 prevede, infine, che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico adotti, nell'esercizio dei propri poteri regolatori (ad essa attribuiti dalla legge n. 481 del 1995), entro 90giorni dall'entrata in vigore della legge, direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato sulla base dei principi e dei criteri definiti con D.P.C.M. su proposta dei Ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico. Tali direttive dovranno, da un lato, salvaguardare la copertura dei costi e, dall'altro, garantire il quantitativo di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura di acqua per l'utenza morosa. Viene infine previsto che l'Autorità provveda alla definizione delle procedure per la gestione del fenomeno della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi.

L'articolo 27 modifica l'articolo 93 del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003), inserendovi tre nuovi commi (da 1-bis a 1-quater), al fine di consentire la copertura, a carico dei soggetti presentatori, degli oneri sostenuti dalla pubblica amministrazione per l'esame delle istanze di autorizzazione o delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici di cui agli articoli 87 e 87-bis del citato Codice delle comunicazioni, che disciplinano rispettivamente i procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e le procedure semplificate per l'installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti.

Il successivo articolo 28, con l'introduzione del comma 7-bis nell'articolo 101 del Codice ambientale, procede ad assimilare, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari alle acque reflue domestiche. La disposizione introdotta prevede, inoltre, che lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura è sempre ammesso nel rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione.

L'articolo 29 introduce, invece, il comma 1-bis nell'articolo 185 del Codice ambientale, al fine di disciplinare la combustione di residui vegetali agricoli e forestali, consentendo ai comuni, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, con propria ordinanza, di individuare aree, periodi ed orari in cui è consentita la combustione controllata, sul sito di produzione, del materiale vegetale, fermo restando il rispetto di alcune condizioni esplicitate nel medesimo comma. La stessa norma stabilisce, inoltre, che la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è comunque sempre vietata nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi individuati dalle regioni e che in alcuni casi i comuni e le altre amministrazioni competenti hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione dei predetti residui all'aperto.

L'articolo 30 istituisce il Comitato per il capitale naturale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali, economici e ambientali coerenti con l'annuale programmazione finanziaria e di bilancio dello Stato. Il Comitato, presieduto dal Ministro dell'ambiente, è composto dai Ministri dell'economia, dello sviluppo economico, del lavoro, delle infrastrutture, delle politiche agricole, degli affari regionali, della coesione territoriale e della pubblica amministrazione, dal Governatore della Banca d'Italia, dal Presidente dell'ISTAT e dal Presidente del CNR, nonché da esperti della materia da individuare da parte del Ministro dell'ambiente.

L'articolo 31 istituisce, infine, presso il Ministero dell'ambiente, il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, al fine di procedere alla raccolta dei dati e delle informazioni sugli incentivi, sulle agevolazioni, sui finanziamenti agevolati, nonché sulle esenzioni da tributi, direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente. L'istituzione del Catalogo è funzionale ad alcuni Pag. 181adempimenti stabiliti a livello europeo e internazionale per l'attuazione degli impegni derivanti dalla Strategia Europa 2020 e dalle Raccomandazioni 2012 e 2013 del Semestre Europeo all'Italia, dal regolamento europeo n. 691/2011 sui Conti Integrati Economico-Ambientali (SEEA), in coerenza con le Raccomandazioni contenute nel Rapporto OCSE 2013 sulle performance ambientali dell'Italia e con la Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile Rio+20.

di Marcello Ortenzi