Legislazione

Prodotto di montagna, una spinta per il marketing delle aziende agromontane

L'UE ha completato la regolazione del "prodotto di Montagna" con l'atto n.665/2014 e la montagna avrà un'opportunità in più per vendere la qualità dei suoi prodotti

01 agosto 2014 | Marcello Ortenzi

L'agricoltura montana si sta contraendo più rapidamente in termini di aziende e superfici a causa delle più difficili condizioni ambientali ma anche socio-economiche che la vincolano. La lettura dei dati Istat dell'Ultimo censimento agricolo evidenzia che la perdita di suolo gestito dalle aziende agricole è particolarmente evidente in montagna e, considerando che in questi ambienti territoriali la pressione esercitata dalle aree urbanizzate è inferiore, si può dedurre che si tratta prevalentemente di terreni abbandonati o riforestati. Tuttavia è evidente che l'agricoltura di montagna, assolve il compito fondamentale di mantenere l'attività primaria in aree geomorfologiche, climatiche e sociali particolarmente problematiche.

Il 16 luglio a Milano un seminario nazionale organizzato dall'Ersaf ha evidenziato l'attuale rapporto tra agricoltura e caratteri dei territori montani. In funzione della classificazione territoriale, l'art. 18 del Regolamento 1257/99/CE ne evidenzia la peculiarità dovuta alla "limitazione della possibilità di utilizzazione delle terre e all'aumento del costo del lavoro" per motivi connessi all'altitudine (periodo vegetativo abbreviato, con conseguente limitazione delle scelte aziendali e della diversificazione colturale) e alla pendenza (difficoltà della meccanizzazione, onerosità connesse).

Alla presenza della produzione di beni pubblici di natura ambientale (fornitura di acqua e legname, sequestro di carbonio e azione regolativa sui rischi da eventi estremi, valore paesaggistico), gli ecosistemi di montagna sono caratterizzati da un'inevitabile fragilità, dovuta in primo luogo al rischio di abbandono dei presìdi esistenti,  all'impatto di talune attività antropiche (incidenza delle grandi infrastrutture industriali, energetiche, turistiche) e alle conseguenze dei cambiamenti climatici. Un'importante opportunità per queste aree investe la produzione di prodotti agricoli e alimentari legati alle tradizioni delle zone di montagna, con particolare riguardo alle produzioni zootecniche e di derivati, con il relativo valore aggiunto in termini di salubrità e "naturalità" agli occhi dei consumatori. Una percezione, quest'ultima, che non sempre trova riscontro effettivo nella realtà, laddove la scarsa conoscenza dei cosiddetti "prodotti di qualità della montagna" ne limita la diffusione su più ampia scala, eccezion fatta per alcuni formaggi, concentrandone il consumo nelle stesse popolazioni rurali.

In Italia nel 2003 si è provveduto a valorizzare queste produzioni con il D.M. 30/12/2003 "Modalità di iscrizione dei prodotti a denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta nell'albo dei prodotti di montagna", grazie al quale i prodotti DOP e IGP possono fregiarsi della menzione aggiuntiva "prodotto della montagna" limitatamente all'area di produzione e/o trasformazione classificata geograficamente come territorio montano.

Il prodotto di montagna nel Regolamento 1151/2012

Nell'ambito della revisione in corso della politica UE sui prodotti di qualità (c.d. "pacchetto qualità"), il Regolamento Ue 1151/2012 art. 28, ha introdotto un'importante novità: tra i termini facoltativi viene introdotto quello di "prodotto di montagna", etichetta da utilizzarsi esclusivamente per i prodotti ottenuti con materie prime e/o mangimi animali provenienti essenzialmente da aree di montagna, con la sola possibilità di derogare la fase trasformazione (macellazione, molitura, ecc.) entro i 30 chilometri di prossimità. L'atto è perfezionato dal Regolamento delegato della Commissione numero 665/2014 (in vigore dal 26 giugno). In quest'atto composto di sei articoli, è interessante il trattamento dei prodotti animali (latte, uova, ecc.) nelle zone di montagna. Per i prodotti derivanti da animali, quali le carni, gli animali dovrebbero essere allevati in zone di montagna e poiché gli agricoltori spesso acquistano animali giovani, tali animali dovrebbero trascorrere almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita in queste zone e poi qui trasformati.

Per gli animali che trascorrono almeno un quarto della loro esistenza in montagna per la pratica della transumanza, si può ugualmente usare il termine “prodotto di montagna”. Tutto ciò in linea con la politica agricola di qualità dell’Unione, che intende trasformare in risorsa contesti territoriali peculiari, periferici, ma anche fonte di biodiversità e produzioni caratteristiche che fanno la “differenza” del modello agricolo europeo rispetto a quelli di altri paesi e continenti. Si tratta di un segnale importante per il sostegno dell'agricoltura di montagna, il cui consolidamento deve passare attraverso politiche di sviluppo regionale e locale, ma puntando anche sulla promozione e valorizzazione dei prodotti nell'ambito di strategie interregionali. E' anche importante che gli agricoltori e i trasformatori della montagna si organizzino per utilizzare immediatamente e nella maniera più ampia la possibilità di etichettatura.

In questa direzione si muove anche il nuovo Regolamento sullo Sviluppo rurale 2014-2020, laddove prevede la possibilità per i PSR di includere sottoprogrammi appositamente destinati ai territori montani.

Un'ulteriore strada virtuosa da segnalare riguarda l'attuazione, nell'ambito della Convenzione delle Alpi, del Protocollo sull'agricoltura di montagna, in cui i Paesi firmatari, tra cui l'Italia, si impegnano a promuovere interventi contro l'abbandono delle zone montane: efficace pianificazione territoriale e conservazione del paesaggio rurale di montagna, incentivazione di allevamenti adatti ai siti e tutela della diversità genetica delle razze locali, sostegno ai metodi di coltivazione adatti alla natura, compresa la valorizzazione dei prodotti agricoli tipici che si distinguono per i metodi di produzione originali e localmente limitati.

Nuove e rilevanti opportunità alle aziende agricole e zootecniche che operano in aree montane e svantaggiate ma tali produzioni approderanno sui mercati solamente se rispettose dei rigorosi parametri imposti dal regolamento europeo. Ad esempio nel caso degli allevamenti, gli animali non solo dovranno aver trascorso almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita in aree di altura, ma dovranno essere stati alimentati con almeno il 50 per cento di mangimi prodotti in montagna. Secondo la Cia questo regolamento, che è da considerarsi positivo, s'inserisce dentro un più vasto paniere di norme tutte tese alla trasparenza, alla chiarezza e alla tracciabilità delle produzioni agricole e alimentari, con un tangibile vantaggio per produttori e consumatori.

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