Legislazione 04/07/2014

Con Campolibero diffida al posto delle sanzioni, ma scatterà solo “caso per caso”

Nella circolare applicativa viene lasciata ampia discrezionalità ai singoli ispettori in merito ai criteri di “lieve entità” e di “sanabilità” della violazione. In alcuni casi potrà risultare più conveniente pagare la sanzione in misura ridotta che dover rispettare i termini della diffida


Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non ha perso tempo e ha già emanato la circolare applicativa in marito alle misure più significative del Decreto “Campolibero”.

In particolare saranno immediatamente applicate:
La semplificazione nei controlli: alle imprese agricole controllate deve essere sempre notificato il verbale dell’ispezione amministrativa svolta, anche nei casi di accertata regolarità o di avvenuta regolarizzazione a seguito di diffida;
L'introduzione della diffida: è prevista la generale estensione, per tutte le violazioni alla normativa agroalimentare che prevedono la sola sanzione pecuniaria, dell’istituto della diffida, purché le predette violazioni siano di lieve entità e sanabili. In tali casi l’organo di controllo diffida il soggetto interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro un termine di venti giorni dalla data di ricezione dell’atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell’illecito amministrativo;
Il pagamento sanzione ridotta: è possibile pagare una sanzione entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione, con una riduzione del 30 per cento, in analogia con quanto oggi già avviene per le violazioni del Codice della Strada.

“È importante sottolineare – ha spiegato il Ministro Martina – che la diffida riguarda tutte le norme agroalimentari e deve essere applicata da tutti i ‘controllori’. dalle amministrazioni statali (ICQRF, Corpo forestale dello Stato, Carabinieri) alle Regioni, ai Comuni, quindi anche ai Vigili urbani. Se pensiamo alle decine di migliaia di sanzioni annualmente irrogate agli operatori per irregolarità formali o di lieve entità, possiamo comprendere la portata positiva della norma.”

Nella circolare applicativa di Campolibero (circolare ICQRF prot 1148 del 2 luglio 2014) si lascia però ampia discrezionalità nell'applicazione dello strumento della diffida proprio ai singoli ispettori.

Innanzitutto la diffida non riguarda solo le imprese agricole, ma tutti i soggetti che violano norme agroalimentari sanzionate amministrativamente. A differenza di altri modelli di diffida presenti nell’ordinamento, la diffida di cui al decreto Campolibero si applica anche ai prodotti posti in vendita al consumatore finale, con esclusione delle violazioni delle norme in materia di sicurezza alimentare.

Di particolare interesse quanto indicato dall'ICQRF in merito ai criteri di “lieve entità” e di “sanabilità” della violazione, in attesa di un possibile intervento in sede di conversione in legge.

lieve entità”: nel silenzio della norma, si ritiene, a titolo esemplificativo, possano rientrare nel concetto di lieve entità le violazioni di carattere formale, che non determinano effetti economici di particolare rilevanza sul mercato dei prodotti interessati o che non incidano in modo significativo sulle caratteristiche merceologiche e compositive dei prodotti stessi. Ovviamente nei casi più complessi occorrerà un’analisi più approfondita relativa alla singola fattispecie. Restano comunque escluse dalla diffida le violazioni che prevedono anche sanzioni amministrative non pecuniarie quali, ad esempio, la pubblicazione, a spese del trasgressore, del provvedimento sanzionatorio, la chiusura, sia pure temporanea, dello stabilimento, la sospensione dal diritto ad utilizzare la denominazione protetta, l’avvio alla distillazione dei prodotti vitivinicoli nei casi previsti dalle disposizioni vigenti (D. Lgs. n. 61/2010, D. Lgs. n. 297/2004, legge n. 82/2006 e D. Lgs. n. 260/2000);
sanabilità”, sebbene la disposizione in esame preveda l’applicazione della diffida anche ai prodotti già posti in vendita al consumatore finale, si ritiene opportuno evidenziare che la sua concreta applicazione resta comunque legata ad una valutazione che dovrà necessariamente essere fatta caso per caso, con riguardo alle circostanze che caratterizzano il fatto illecito accertato e soprattutto all’effettiva possibilità di regolarizzare l’infrazione commessa. In particolare, si ritiene che la violazione non sia sanabile qualora il prodotto, sia pure in parte, sia già stato venduto al consumatore finale, non essendo più possibile in tal caso elidere le conseguenze dannose.
Pertanto, nel caso in cui la verifica ispettiva abbia luogo presso un esercizio commerciale ove il prodotto è stato posto in vendita al consumatore finale, possono verificarsi differenti ipotesi:
il prodotto irregolare è stato venduto al consumatore finale, anche se solo in parte.
In tal caso, non essendo più possibile elidere le conseguenze dannose dell’illecito amministrativo, la violazione non è sanabile e pertanto si procederà alla contestazione dell’illecito nelle modalità consuete, operando il sequestro amministrativo del prodotto ancora presente;
il prodotto irregolare è stato posto in vendita, ma non è stato ancora venduto al consumatore finale, nemmeno in parte.
In tal caso la violazione deve ritenersi sanabile e, pertanto, si dovrà procedere a diffidare senza ritardo l’interessato ad adempiere alle prescrizioni violate. Presso l’esercizio commerciale sarà operato comunque il sequestro amministrativo del prodotto irregolare, al fine di consentire all’interessato di elidere le conseguenze dannose tramite una regolarizzazione del prodotto, ovvero, in caso di mancato adempimento alla diffida, per agevolare la successiva adozione dei provvedimenti dell’Autorità amministrativa.

In caso di applicazione dell’istituto della diffida, l’interessato, entro il termine dei venti giorni previsti per adempiere alle prescrizioni violate, può chiedere la disapplicazione della diffida, optando per l’effettuazione della contestazione da parte dell’organo di controllo. In tal caso sarà così applicabile la facoltà di cui all’articolo 16 della legge n. 689/81 (pagamento in misura ridotta), nonché l’ulteriore agevolazione concessa dal comma 4 dell’articolo 1 del D.L. in esame (adempimento volontario).
Il termine per provvedere alla regolarizzazione inizia a decorrere solo da momento del ricevimento del provvedimento da parte del trasgressore.
In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida, l’organo di controllo procede alla contestazione delle violazioni accertate. In tal caso, è esclusa l’applicazione del pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della Legge 689/81.

Ricordiamo che la diffida non si applica nel caso di reiterazione dell'illecito. Anche in questo caso gli organi di controllo hanno operato con ampia discrezionalità. In alcuni casi, infatti, la reiterazione viene contestata per violazione della stessa norma, in altri casi per la violazione dello stesso articolo della legge. Una bella differenza, specie se consideriamo la legislazione in tema di etichettatura.
Su questo specifico punto, l'ICQRF non si è espresso.
Resta quindi al singolo imprenditore, nelle more di un chiarimento sul punto, valutare la convenienza di una rinuncia all'applicazione della diffida, pagando la sanzione in misura ridotta, sapendo di poter continuare a disporre della diffida per altri casi. Stessa considerazione vale nel caso in cui il trasgressore pensi di non poter ottemperare, nei venti giorni, alle prescrizioni indicate nell'atto di diffida.

di R. T.

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