Legislazione
Decreti milleproroghe e sulle emergenze ambientali: le novità per l'agricoltura
Il decreto Milleproroghe è stato convertito in legge e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Tra le novità più importanti il differimento del termine di revisione delle macchine agricole. Nell'altro provvedimento inasprimenti penali per l'incendio di rifiuti
05 marzo 2014 | Marcello Ortenzi
Conversione in legge del DL 150/2013, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (Milleproroghe)
Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2014, ha a oggetto la proroga o il differimento di una serie di termini previsti da disposizioni legislative, in ordine ai quali si è ritenuto di dover intervenire in base a diverse considerazioni, in relazione alle singole disposizioni prorogate.
Due disposizioni dell'art. 1 sono rivolte a prorogare al 31 dicembre 2014 le assunzioni già autorizzate di personale da parte del Corpo forestale. In particolare, il comma 4, lettera b) è finalizzato a consentire l'utilizzazione delle risorse finanziarie per diverse amministrazioni, tra le quali il Mipaaf, dedicate a fini delle assunzioni in relazione ad anni riferiti al periodo dal 2009 al 2012. Il comma 5 dispone la proroga delle autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012), in seguito al quale è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2013. Tale provvedimento ha autorizzato alcuni Ministeri, nell'ambito del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a procedere ad assunzioni per il 2013 secondo le tabelle ad esso allegate, che comprendono anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
L'art. 5 prevede al comma 1, di spostare dal primo gennaio 2013 al primo luglio 2014 la decorrenza della norma che disciplina la produzione della "mozzarella di bufala campana", riconosciuta come denominazione di origine protetta (DOP) dal 1996. La disposizione, è quella secondo cui la produzione deve essere effettuata in stabilimenti separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari.
Il comma 2 incide, invece, sui termini, previsti nel codice della strada, concernenti la disciplina della revisione obbligatoria delle macchine agricole. L'adozione del decreto del Ministero infrastrutture e Mipaaf per garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, accertando lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione delle macchine agricole immatricolate entro il 30 giugno 2014. Di seguito il testo approvato: ““Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2014, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione. Con il medesimo decreto è disposta, a far data dal 1° gennaio 2015, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009, e sono stabiliti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Il comma 4 dell'articolo 2 , nell'ambito della proroga di termini relativi a situazioni emergenziali, introduce modifiche al decreto-legge n. 74 del 2012, con riferimento ai territori colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012. In particolare, la lettera a) posticipa al 31 dicembre 2014 il termine - ora previsto al 31 dicembre 2013 - entro il quale debbono entrare in esercizio gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati e quelli in fase di realizzazione nei fabbricati danneggiati dal sisma. In secondo luogo, posticipa al 31 dicembre 2014 anche il termine - ora previsto al 31 dicembre 2013 - entro il quale debbono entrare in esercizio gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, già autorizzati alla data del 30 settembre 2012, per accedere agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012. Il comma 8-ter dell'articolo 4 differisce al 31 dicembre 2014 il termine, già fissato al 31 dicembre 2013 dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012), per l'emanazione del regolamento governativo di riforma delle capitanerie di porto.
DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate
Il ddl si propone di fare fronte al gravissimo allarme sociale provocato dalla diffusione di notizie sullo stato di contaminazione dei terreni agricoli campani e sulla conseguente contaminazione e pericolosità dei prodotti agroalimentari di quella regione per la salute umana. In particolare, il comma 1 disciplina lo svolgimento di indagini tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni agricoli della regione Campania, al fine di accertare l'eventuale esistenza di contaminazione a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi di rifiuti, anche in conseguenza della relativa combustione. Lo svolgimento delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni agricoli è demandato ad alcuni enti quali il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania. Il comma 1-bis, affida a una direttiva dei Ministri delle politiche agricole dell'ambiente e della salute, la definizione di indirizzi e priorità concernenti le attività di analisi, sotto il profilo sanitario, individuate dalla disposizione stessa al fine di integrare il quadro complessivo delle contaminazioni esistenti nella regione Campania. I commi 3 e 4 stabiliscono, rispettivamente, due obblighi, finalizzati alla realizzazione della mappatura dei terreni: il primo obbligo riguarda le amministrazioni centrali e locali, che devono fornire i dati e gli elementi conoscitivi già nella loro disponibilità; il secondo obbligo riguarda i privati, titolari di diritti reali di godimento o del possesso dei terreni agricoli, che devono consentire l'accesso ai terreni oggetto di indagine. Il comma 4 prevede, inoltre, che, nel caso in cui sia impossibile l'accesso ai terreni per cause imputabili ai titolari di diritti reali di godimento e di possesso del bene, tali terreni siano automaticamente inclusi tra i terreni che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse e, pertanto, compresi negli elenchi che saranno definiti con i decreti interministeriali di cui al primo periodo del comma 6. Il comma 1 del nuovo articolo 256 del codice dell’ambiente introduce, la combustione illecita di rifiuti, reato doloso comune (a differenza dello smaltimento illecito, può essere commesso «da chiunque») il cui elemento materiale consiste nell'appiccare il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate. La pena prevista per i roghi illeciti è la reclusione da 2 a 5 anni; la stessa pena è applicabile anche al reato preparatorio ovvero all'abbandono illecito di rifiuti (articolo 255, comma 1, del Codice), ove finalizzato alla loro combustione illecita. L'articolo 256-bis prevede inoltre circostanze aggravanti, quali la combustione illecita riguardante rifiuti pericolosi, la pena è la reclusione da tre a sei anni; se la combustione avviene nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata, la pena è aumentata di un terzo, ecc.
Il comma 6-sexies dell’art.1, prevede l’adozione di un regolamento del Ministro dell'ambiente e del Ministro delle politiche agricole la definizione dei parametri fondamentali di qualità delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e delle relative modalità di verifica, facendo comunque salva la disciplina di attuazione sui criteri e sulle norme tecniche generali per la normativa regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.
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