Legislazione

Imu e legge di stabilità, quali brutte sorprese aspettano l'agricoltura?

Le domande di variazione catastale volte al riconoscimento della ruralità degli immobili avranno valenza retroattiva, dunque producono gli effetti previsti ai fini del requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente alla presentazione della domanda

07 novembre 2013 | Marcello Ortenzi

Il complesso delle previsioni contenute nei documenti di bilancio (legge di bilancio 2014) concreta una manovra a carattere triennale, in linea con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento di economia e finanza, nell'intento di privilegiare la realizzazione delle due priorità di politica economica del Governo, consistenti nel favorire la crescita e nel promuovere l'occupazione.

Gli obiettivi suindicati sono perseguiti attraverso una manovra che nel complesso prevede interventi per 27,3 miliardi di euro nel triennio 2014-2016, di cui 11,6 miliardi nel 2014.

Il comma 10 dell’art. 3 prevede che gli strumenti per l'accesso al mercato dei capitali gestiti da ISMEA, previsti dal comma 3 dell'articolo 66 della legge finanziaria per il 2003, siano destinati in via prioritaria alle imprese agricole condotte da giovani agricoltori.

Il comma 11 estende ai terreni agricoli regionali, provinciali e comunali la possibilità, già vigente per i terreni agricoli statali, che gli stessi formino oggetto di operazioni di riordino fondiario, allo scopo esplicito di agevolare in tal modo lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura.

Il comma 12, ancora in materia di accesso ai terreni, interviene in merito all'utilizzazione agricola dei terreni demaniali, stabilendone l'assegnazione in via preferenziale ai giovani agricoltori: in tal senso è previsto anche un meccanismo di determinazione del canone nella misura base fissata dal bando di gara, al fine di evitare operazioni speculative e di fornire un parametro di riferimento nella fase procedurale.

L’art. 7, comma 11, è volto a rifinanziare di 5 milioni di euro per il 2014 il fondo, istituito presso AGEA, per i programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti.

L'articolo 8 affronta un tema rilevante per il settore primario, dettando disposizioni in materia di copertura del cofinanziamento nazionale dei programmi europei per il nuovo periodo di programmazione 2014/2020.

L'articolo 9 comma 7 provvede a garantire il funzionamento della flotta aerea anticendio del Corpo forestale dello Stato, integrando di 5 milioni di euro a decorrere dal 2014 il relativo programma dello stato di previsione concernente il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e stabilisce l'assegnazione, finalizzata a esigenze di protezione civile collegate al contrasto degli incendi boschivi, delle risorse derivanti dall'alienazione dei velivoli della flotta di Stato. Il comma 18 interviene in materia di gasolio agricolo, ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dall'accisa e incrementa i consumi medi standardizzati, affidati a successivo decreto ministeriale, entro determinati limiti di spesa (4 milioni di euro per il 2014, 21 milioni per il 2015 e 16 milioni a decorrere dal 2016).

Il comma 19 prevede la riassegnazione di 5 milioni di euro per il 2014, a valere sulle disponibilità del fondo per la meccanizzazione in agricoltura, al fine di rifinanziare il fondo relativo alla produzione bieticolo-saccarifera, quale competenza del quarto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.

I commi 23 e 24 dell'articolo 18, intervengono su un aspetto essenziale relativo alla piccola proprietà contadina. Il comma 23 modifica la disciplina concernente l'applicazione di tributi per i trasferimenti immobiliari, attualmente prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 2011, che ha stabilito due sole aliquote dell'imposta di registro, sopprimendo le precedenti agevolazioni, tra le quali quelle relative alla piccola proprietà contadina. La ragione del comma 23 in esame è da individuare nell'esigenza di scongiurare gli evidenti effetti negativi che l'applicazione della citata disciplina, prevista con decorrenza dal 1° gennaio 2014, produrrebbe nei confronti dei passaggi di proprietà tra agricoltori, con riflessi distruttivi sulla permanenza in agricoltura e sulle prospettive di ricambio generazionale nel settore. Per contrastare gli effetti descritti, la disposizione interviene a ripristinare il trattamento tributario, riguardante la piccola proprietà contadina, riservato alle figure per le quali i terreni agricoli costituiscono strumento e prospettiva di lavoro.

Il comma 24 stabilisce una nuova aliquota d'imposta (al 12 per cento) con riguardo ai trasferimenti di terreni agricoli a soggetti diversi dagli agricoltori, ristabilendo in tal modo la dovuta differenza tra le due ipotesi, che la citata disciplina, allo stato attuale, tratterebbe allo stesso modo con un'aliquota al 9 per cento.

L'allegato 3, in relazione al programma di spending review previsto dall'articolo 10, comma 33, dispone l'accantonamento delle dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili di ciascun Ministero, che per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ammontano a 1,9 milioni di euro per il 2015 e 4,2 milioni di euro a decorrere dal 2016.

La Tabella C, contiene gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge di stabilità.

In particolare per la missione "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" è previsto uno stanziamento totale di 135.367.000 euro per competenza e per cassa per il 2014, di 128.987.000 euro per il 2015 e 129.170.000 euro per il 2016. All'interno della missione, la massima parte delle risorse è assegnata al programma "Sostegno al settore agricolo", e in particolare in relazione all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per la quale lo stanziamento è di 120.298.000 euro per il 2014 e circa 114.000.000 euro per il 2015 e il 2016. Le altre voci richiamate riguardano la ricerca in agricoltura (9.144.000 euro per il 2014 e circa 8.600.000 euro per il 2015 e il 2016), il piano nazionale della pesca marittima (5.311.000 euro per il 2014 e circa 5.000.000 euro per il 2015 e il 2016) e contributi a enti e associazioni (circa 600.000 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016).

Le variazioni di tali previsioni rispetto alla legislazione vigente sono indicate nell'Allegato n. 1 alla relazione che accompagna il disegno di legge.

Quanto alla Tabella E, sono presenti stanziamenti concernenti il Fondo di solidarietà nazionale (120.000.000 euro per il 2014) e interventi in agricoltura (35.000.000 euro per il 2014 e 15.000.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016).

 

La Conversione in legge del DL 102/2013 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici) contiene diverse disposizioni urgenti finalizzate ad intervenire sulla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) per il 2013, ad attivare misure che favoriscano l'accesso al bene casa, anche attraverso il sostegno di mutui meritevoli di intervento sociale e la riduzione dell'imposizione sui redditi derivanti dalle locazioni, a differire il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione e per altri adempimenti degli enti locali, ad adottare misure per salvaguardare le esigenze di liquidità e per completare il processo normativo di armonizzazione dei sistemi contabili di tali enti e, infine, al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali e di trattamenti pensionistici.

La prima rata non è dovuta per le abitazioni principali e assimilati, per i terreni agricoli e per i fabbricati rurali. I terreni agricoli, ai fini IMU, sono considerati non fabbricabili quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, al verificarsi delle condizioni di legge. Dunque, ai fini delle riduzioni riservate alla ruralità, rileva l'insieme dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali individuati dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004; tale formulazione sembra anche includere le società di capitali che operano nel settore, oltre alle persone fisiche. Ai fini del calcolo del valore dei terreni agricoli, si applica un moltiplicatore pari a 135, ridotto a 110 qualora il terreno sia posseduto e condotto dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (comma 5 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011). Ai sensi del comma 8-bis all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali sono assoggettati ad IMU solo per la parte di valore eccedente 6.000 euro, con le seguenti riduzioni, di importo decrescente all'aumentare del valore dell'immobile: del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 6.000 euro e fino a euro 15.500; del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 15.500 euro e fino a 25.500 euro; del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 25.500 euro e fino a 32.000 euro. L'articolo 2, comma 5-ter, fornisce interpretazione autentica in tema di fabbricati rurali, con riferimento all'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011, al fine di dirimere una questione collegata al riconoscimento della ruralità degli immobili, che assume rilievo ai fini dell'assoggettamento alle imposte sugli immobili, prima ICI e poi IMU.

Si dispone che le domande di variazione catastale volte al riconoscimento della ruralità degli immobili, presentate ai sensi del decreto-legge n. 70 del 2011, nonché l’inserimento negli atti catastali della relativa annotazione, abbiano valenza retroattiva, dunque producano gli effetti previsti ai fini del requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente alla presentazione della domanda.Tali effetti si sostanziano dunque nell’esenzione dall'ICI, per il periodo di riferimento.

L'articolo 15, reca riduzioni di spesa che interessano il Ministero delle politiche agricole e in particolare, si prevede che per una quota di 300 milioni di euro per l'anno 2013 si provvede mediante riduzione delle disponibilità, di competenza e di cassa, degli stanziamenti relativi alle spese per consumi intermedi e investimenti fissi lordi dei Ministeri. Per il Dicastero agricolo, secondo quanto indicato nell'allegato 2 al decreto in esame, la riduzione per i consumi intermedi è pari a 2 milioni e 190 mila euro (con disponibilità residue di bilancio pari a 26 milioni e 380 mila euro) e la riduzione degli investimenti fissi lordi è pari a 360 mila euro (con disponibilità residue di bilancio pari a 62 milioni e 240 mila euro); il totale delle riduzioni è quindi pari a 2 milioni e 540 mila euro. Si prevede inoltre che per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle amministrazioni interessate, possono essere disposte variazioni compensative, nell'ambito di ciascuna categoria di spesa, tra i capitoli interessati dalle riduzioni, purché sia garantita l'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.   

 

 

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