Legislazione

NUOVA ONDATA DI CIRCOLARI E COMUNICAZIONI PER IL SETTORE OLEARIO

Mentre il Ministero delle Attività Produttive emette la prima circolare relativa al Dlg 157, il famigerato provvedimento su luogo, origine e molitura delle olive, l’Ispettorato Repressione Frodi spiega come tenere i registri e i riepiloghi per l’indicazione dell’origine, conformemente al Reg. CE 1019/02

13 novembre 2004 | Graziano Alderighi

Nessuna tregua, neanche nel corso della campagna olearia.
Infatti recentemente sono state emesse due circolari che interessano direttamente sia gli olivicoltori sia i frantoiani.
Riportiamo alcune note qui di seguito, lasciando la possibilità di approfondire l’argomento leggendo direttamente i testi di legge integrali allegati all’articolo.

Ministero delle Attività Produttive in merito al decreto legge 157/04

- Olio di oliva:
la legge n. 204/2004 ha introdotto anche l'art. 1-ter che riguarda solo gli oli di oliva.
Al riguardo, si ritiene utile precisare che 1'etichettatura degli oli di oliva è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 1019/02, per cui l'operatività degli obblighi concernenti le diciture aggiuntive introdotte dal citato art. 1-ter è subordinata all'entrata in vigore del decreto ministeriale previsto da detto art. 1-ter.

Cosa dice l’art 1 ter: “Al fine di assicurare una migliore informazione ai consumatori e prevenire i fenomeni di contraffazione, nell'etichettatura degli oli di oliva vergini ed extravergini à obbligatorio riportare l'indicazione del luogo di coltivazione e di molitura delle olive.”

Circolare esplicativa dell’Ispettorato Repressione Frodi sulla designazione d’origine”

“Ai fini di una più puntuale applicazione della circolare n. 22176 del 16 giugno 2004… si forniscono alcuni elementi esplicativi della circolare stessa riferiti al punto 2: Designazione dell’origine: tenuta dei registri e riepiloghi”.

Il registro di carico e scarico previsto dall’art. 5 comma 2 del DM 4 giugno 2004 deve essere obbligatoriamente tenuto dalle imprese presso ogni stabilimento non annesso di confezionamento che movimenta olio sfuso destinato a essere confezionato con la designazione d’origine. I depositi di olio confezionato sono dunque esonerati dal tenere il suddetto registro.
L’indicazione del recipiente nell’apposita colonna del registro degli oli sfusi può essere omessa per le movimentazioni interne connesse a operazioni tecniche.
L’indicazione del lotto sul registro può essere costituita dal termine minimo di conservazione riportato come giorno, mese, anno.
L’invio dei riepiloghi semestrali per le imprese che pur essendo state riconosciute non utilizzano l’indicazione dell’origine per la vendita del prodotto può essere sostituito da una comunicazione nella quale si dichiari di non aver confezionato olio con l’indicazione dell’origine.

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