L'arca olearia 02/02/2024

Quando la frode dell’olio è perfettamente legale: miscela vergine ed extra vergine di oliva

Quando la frode dell’olio è perfettamente legale: miscela vergine ed extra vergine di oliva

La miscela olio vergine ed extra vergine è lecita. Una recente sentenza del Tribunale di Perugia, in punta di diritto, sancisce che l’interpretazione della Direzione agricoltura di Bruxelles e del Ministero dell’agricoltura italiano del 2002 valgono più del principio di ingannevolezza


Miscelare l’olio extra vergine di oliva con olio vergine di oliva e venderlo, rispettando i parametri di legge, come olio extra vergine di oliva è legale? Oppure è frode in commercio?

A dirimere la questione è stato il giudice Francesco Loschi del Tribunale penale di Perugia con la sentenza 2963 del 18 ottobre 2023.

Si tratta, è bene precisarlo fin da subito, di una sentenza di primo grado e come tale riformabile in appello ed eventualmente in Cassazione.

La sentenza, in punta di diritto, è molto argomentata, se non fosse che siamo molto stupiti di come un’interpretazione della Direzione generale agricoltura della Commissione europea e del Ministero delle politiche agricole del 2002 possa prevalere sui principi di ingannevolezza, più volte sanciti dal legislatore in questi anni.

Quando la frode dell’olio è perfettamente legale: miscela vergine ed extra vergine di oliva

La sentenza assolve “perché il fatto non sussiste” un imbottigliatore di olio dall’aver miscelato olio extra vergine di oliva e olio vergine di oliva per formare un prodotto denominato olio extra vergine di oliva.

Nella sentenza il giudice non ha messo in dubbio il fatto in sé ma “solo” che il fatto costituisca reato di frode in commercio.

Nella sentenza vengono citate le corrispondenze tra un’associazione del settore e la Repressione frodi (10 aprile 2002). L’Organo di controllo stabiliva che la miscelazione di oli vergini ed extra vergini prima della loro messa in commercio è possibile e che il prodotto può essere venduto come extra vergine purchè rispetti i parametri di legge. Interpretazione poi confermata dalla Direzione generale dell’agricoltura dell’Unione europea (20 giugno 2002) a cui si rifece il Direttore generale del Ministero dell’agricoltura scrivendo: “ai fini della commercializzazione del prodotto finale, la denominazione indicata nell’etichetta deve corrispondere alle condizioni fisiche, chimiche e organolettiche del prodotto dichiarato ai sensi delle norme di cui a regolamento 2568/91”.

Il giudice ha rigettato la tesi dell’ingannevolezza della prassi di miscelare olio vergine ed extra vergine sostenuta invece dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Bari, Marcello Quercia, audito in Commissione anticontraffazione il 10 settembre 2015, che sosteneva ““... la vendita come olio extra vergine di oliva di un olio frutto di miscelazione configura un comportamento di tipo ingannevole da parte del produttore ai danni del consumatore il quale, nella convinzione di acquistare un extra vergine “puro”, acquista viceversa un prodotto non rientrante in tale categoria commerciale, in quanto originato dalla combinazione di oli di categorie e di qualità diverse, artificiosamente miscelati in modo da ottenere un prodotto rientrante solo nei meri parametri chimici dell'extra vergine.

Vediamo dunque come argomenta il giudice Loschi la sua tesi: “… occorre preliminarmente ribadire che la normativa di settore - tanto di fonte nazionale, quanto sovranazionale - è rimasta immutata in relazione alle previsioni destinate a disciplinare la classificazione degli oli di oliva, che continuano ad essere, sul versante nazionale, la legge 13 novembre 1960, n. 1407 (rubricata proprio "Norme per la classificazione e la vendita degli oli di oliva") e, sul versante sovranazionale l'art. 1, primo comma, del Regolamento (CEE) n. 2568 del 1991 che - come parimenti già segnalato - pur all'esito delle modifiche apportate tanto da parte del Regolamento richiamato da parte della Procura di Bari in sede di Commissione Parlamentare d'Inchiesta, quanto ad opera dei successivi e più recenti regolamenti, continua a contemplare un'unica categoria merceologica (quella, appunto, degli "oli di oliva vergine) destinata a ricomprendere al suo interno tanto l'olio extravergine di oliva, quanto l'olio di oliva vergine in conformità alle caratteristiche rispettivamente indicate all'interno dell'allegato I.

… Parziale risulta, in particolare, la valorizzazione del solo indice normativo rappresentato dall'art. 3 del Regolamento n. 29/2012 che omette di confrontarsi con la perdurante esistenza di un'unica categoria merceologica (quella, appunto, degli "oli di oliva vergini') pur all'indomani dell'approvazione dei più recenti Regolamenti dell'Unione europea in materia. Non decisivi, del resto, risultano tanto il riferimento alla disciplina recata all'alt 4 della legge n. 9 del 14 gennaio 2013 (c.d. salva-olio) quanto il rinvio, in essa contenuto, al Codice del consumo, indici normativi quelli richiamati da ultimo, che se risultano senz'altro suscettibili di valorizzazione in contesti di contrasto alle frodi agroalimentari diversi rispetto a quello penale (come la tutela civilistica del consumatore o l'attività di vigilanza attribuita dalla legge n. 9 del 14 gennaio 2013 all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e la conseguente adozione di provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa), nel contesto punitivo-repressivo di matrice penalistica finiscono per infrangersi inesorabilmente contro i principi costituivi del c.d. costituzionalismo penale…

Sintetizzo: non importa che il consumatore venga ingannato e che, probabilmente, due leggi italiane vengano violate (legge Salva Olio e Codice del Consumo), ma che le forme siano salve giacchè la categoria merceologica unica degli oli vergini di oliva, secondo un’interpretazione del 2002, permette la miscelazione di olio vergine ed extra vergine di oliva senza che questo risulti reato poiché la fattispecie di “alterità” e “diversità” a fondamento della frode in commercio (art 515 Codice Penale) vanno letti in ragione della normativa di settore.

Sintetizzo ulteriormente: è colpa della legge, e delle interpretazioni del 2002, se la frode è consentita. Con buona pace del consumatore.

di Alberto Grimelli

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Commenti 5

Danilo Scatizzi
Danilo Scatizzi
08 febbraio 2024 ore 16:50

ma come si fa a pronunciare questa sentenza !!
incompetenza? interessi di parte? ignoranza?
chi ci va di mezzo è sempre il cittadino

Dario Masciaga
Dario Masciaga
06 febbraio 2024 ore 18:54

Dato che la legge purtroppo lo permette (per ora), bisogna fare sana informazione verso il consumatore. Purtroppo c'è molta ignoranza in materia, a prescindere dalle miscele.

nico sartori
nico sartori
03 febbraio 2024 ore 14:46

Un aiuto a questo ed altri problemi: rispolverare l"alta qualità"

Antonio  Peschechera
Antonio Peschechera
03 febbraio 2024 ore 09:41

Allora è finita per davvero. Tribunali e Ministeri con dentro gente che non conosce la materia: ciucci e presuntuosi

Andrea DI BARI
Andrea DI BARI
03 febbraio 2024 ore 08:43

Buongiorno. Non ho parole. Comunque dovrebbe essere indicato che è stato miscelato "all'origine". In ogni caso pago un prezzo non corrispondente. Dal 2002 nessuno ha evidenziato la cosa. Si tratta di un imbroglio di Stato e di lobby bello e buono che non fa altro che diminuire ulteriormente la fiducia del consumatore finale. Ho appena acquistato olio e adesso devo chiedere al frantoio che mi assicurino che mi hanno venduto olio extravergine "integrale".