L'arca olearia 08/01/2016

Indicazioni facoltative sull'etichetta dell'olio extra vergine d'oliva, ma senza ingannare il consumatore

Indicazioni facoltative sull'etichetta dell'olio extra vergine d'oliva, ma senza ingannare il consumatore

Esaminato quali informazioni sono ritenute indispensabili per il consumatore, passiamo ora ad esaminare tutte quelle indicazioni che dovrebbero dare un valore aggiunto all'olio extra vergine d'oliva. Stella polare è non ingannare ma bisogna comunque attenersi a una serie di regole essenziali. Ecco come non sbagliare


E' bene innanzitutto chiarire quali informazioni possono comparire sull'etichetta della bottiglia d'olio extra vergine d'oliva.

In tale categoria rientrano informazioni cd “facoltative” disciplinate da qualche norma ed informazioni che potremo chiamare “libere” il cui utilizzo non è disciplinato da alcuna specifica normativa.

Il Reg UE 29/2012 all’art 5 prevede la possibilità di inserire in etichetta alcune indicazioni facoltative a determinate condizioni.
In particolare:

Tra le indicazioni facoltative che possono figurare sull’etichetta di un olio di cui all’articolo 1, paragrafo 1, quelle citate nel presente articolo sono soggette rispettivamente ai seguenti obblighi:
a) l’indicazione «prima spremitura a freddo» è riservata agli oli d’oliva extra vergini o vergini ottenuti a meno di 27 °C con la prima spremitura meccanica della pasta d’olive, mediante un sistema di estrazione di tipo tradizionale con presse idrauliche;
b) l’indicazione «estratto a freddo» è riservata agli oli d’oliva extra vergini o vergini ottenuti a meno di 27 °C con un processo di percolazione o centrifugazione della pasta d’olive;
c) le indicazioni delle caratteristiche organolettiche relative al gusto e/o all’odore possono figurare unicamente per gli oli di oliva extra vergini o vergini; i termini di cui all’allegato XII, punto 3.3, del regolamento (CEE) n. 2568/91 possono figurare sull’etichetta unicamente se sono fondati sui risultati di una valutazione effettuata secondo il metodo previsto all’allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91;
d) l’indicazione dell’acidità o dell’acidità massima può figurare unicamente se accompagnata dalla menzione, in caratteri delle stesse dimensioni e nello stesso campo visivo, dell’indice dei perossidi, del tenore in cere e dell’assorbimento nell’ultravioletto, determinati a norma del regolamento (CE) n. 2568/91;
e) per gli oli di cui all’allegato XVI, punto 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, l’indicazione della campagna di raccolta può figurare soltanto quando il 100 % del contenuto dell’imballaggio proviene da tale raccolta.

Importante sottolineare come le lettere a) e b) del citato Regolamento prevedono che le uniche due forme consentite di indicazione di lavorazione a freddo siano “prima spremitura a freddo” ed “estratto a freddo” chiarendo in quale caso si può utilizzare la prima formula ed in quale caso la seconda formula.

La situazione è complicata dalla nota esplicativa della Commissione AGRI.C.3 AGRI/61434/2004 in merito al Regolamento CE n.1019/2002, Norme di commercializzazione dell'olio di oliva che all'Art.5, paragrafo "Prima spremitura a freddo" autorizza a riportare diciture diverse da quelle citate nel regolamento 1019/2002 a condizione che siano verificabili e non inducano in errore il consumatore.
Nonostante tale nota esplicativa sembri autorizzare l'utilizzo di altre generiche procedure suggerisco di valutare attentamente la possibilità utilizzare diciture diverse da quelle specificate nel Reg. UE 29/2012.

Di particolare interesse risulta approfondire inoltre quanto disposto dalla lettera c) relativa alle caratteristiche organolettiche.
Faccio notare che il Reg UE 29/2012 art 5 fa riferimento al punto sbagliato (il 3.3) e non a quello corretto (3.4) dell’allegato XII al regolamento (CEE) n. 2568/91 in quanto nell’ultima versione consolidata di quest’ultimo vi è una riorganizzazione dei paragrafi.  Ipotizzo una modifica a breve del Reg UE 29/2012 che riaggiusti le cose indicando il paragrafo
corretto. Ad ogni modo l’’art. 3.4 dell'Allegato XII Reg CEE 2568/1991 disciplina la “Terminologia facoltativa ai fini dell'etichettatura” e riporta testualmente:
“Su richiesta, il capo panel può certificare che gli oli valutati corrispondono alle definizioni e agli intervalli relativi agli aggettivi di seguito elencati, in funzione dell'intensità e della percezione degli attributi.

Attributi positivi (fruttato, amaro e piccante): in funzione dell'intensità della percezione:
— intenso, quando la mediana dell'attributo è superiore a 6;
— medio, quando la mediana dell'attributo è compresa fra 3 e 6;
— leggero, quando la mediana dell'attributo è inferiore a 3.

Fruttato: Insieme delle sensazioni olfattive, che dipendono dalla varietà delle olive, caratteristiche dell'olio ottenuto da frutti sani e freschi senza predominanza del fruttato verde o del fruttato maturo, percepite per via diretta e/o retronasale.

Fruttato verde: Insieme delle sensazioni olfattive che ricordano i frutti verdi, dipendono dalla varietà delle olive e sono caratteristiche dell'olio ottenuto da frutti verdi, sani e freschi, percepite per via diretta e/o retronasale.

Fruttato maturo: Insieme delle sensazioni olfattive che ricordano i frutti maturi, dipendono dalla varietà delle olive e sono caratteristiche dell'olio ottenuto da frutti sani e freschi, percepite per via diretta e/o retronasale.

Equilibrato: Olio che non presenta squilibrio. Per squilibrio si intende la sensazione olfattogustativa e tattile dell'olio in cui la mediana dell'attributo amaro e/o quella dell'attributo piccante supera di due punti la mediana del fruttato.

Olio dolce: Olio in cui la mediana dell'attributo amaro e quella dell'attributo piccante sono inferiori o uguali a 2.”

Ai sensi del Reg UE 29/2012 art 5 lettera c), tali indicazioni possono figurare sull’etichetta unicamente se sono fondati sui risultati di una valutazione effettuata secondo il metodo previsto all’allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91.
L’eventuale utilizzo in etichetta di altra terminologia relativa alle indicazioni organolettiche non essendo esplicitamente vietata è di fatto consentita

Ad evidenza e prova della veridicità delle informazioni facoltative (e per analogia di qualsiasi altra informazione si decida di inserire in etichetta) il Reg UE 29/2012 all’art 7 dispone che “su richiesta dello Stato membro nel quale è stabilita l’impresa di produzione, condizionamento o vendita che figura nell’etichetta, l’interessato fornisce la giustificazione delle indicazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, sulla base di uno o più dei seguenti elementi:
a) dati di fatto o dati scientificamente provati;
b) risultati di analisi o registrazioni automatiche su campioni rappresentativi;
b) informazioni amministrative o contabili tenute conformemente alle normative dell’Unione e/o
nazionali.

In altre parole qualora si decida di utilizzare in etichetta una o più delle indicazioni facoltative ammesse dalla norma è obbligatorio che tali informazioni possano essere provate sulla base di quanto disposto alle lettere a), b) e c) dell’art 7 Reg UE 29/2012.
In linea di principio, questo assunto vale a mio modo di vedere per qualsiasi altra informazione che si decidesse di inserire in etichetta a patto che la stessa sia vera, dimostrabile e non sia ingannevole o vietata dalla legge.

Il caso più frequente è la dichiarazione della varietà di olive utilizzate o del metodo di raccolta delle stesse o dei claims previsti dal Reg UE 432/2012.

Il Reg UE 432/2012 offre infatti la possibilità di inserire nell’etichetta dei prodotti alimentari alcune informazioni sulla salute. Nel caso dell’olio extravergine di oliva sono due le informazioni ammesse:
- I polifenoli dell’olio di oliva contribuiscono alla protezione dei lipidi ematici dallo stress ossidativi - L’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 20 g di olio d’oliva:
Questa indicazione può essere impiegata solo per l’olio d’oliva che contiene almeno 5 mg di idrossitirosolo e suoi derivati (ad esempio, complesso oleuropeina e tirosolo) per 20 g di olio d’oliva.
- Fonte di vitamina E - La vitamina E contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativi: Utilizzabile a condizione che l'extra vergine in questione contenga almeno 80
mg/1000g di alfa tocoferolo, ovvero minimo il 15% della dose raccomandata giornaliera (10 mg in base alla Direttiva 90/496/CEE). Normalmente l'olio d'oliva contiene 200-220
mg/1000g di vitamina E.

In merito alle informazioni “libere” il principio di base che deve essere rispettato è che le stesse devono essere veritiere, non ingannevoli e dimostrabili.

Ad esempio si possono riportare informazioni in merito a:
- storia dell'azienda;
- riferimenti all'azienda agricola produttrice delle olive e/o al frantoio che le ha trasformate e/o all'operatore che ha confezionato l'olio qualora fossero soggetti diversi dal responsabile
della commercializzazione del prodotto;
- abbinamenti gastronomici suggeriti;
- varietà delle olive da cui è stato estratto l'olio;
- eventuali certificazioni volontarie di sistema o di prodotto;
- codice a barre;
- numero verde, email sito web ed altre informazioni analoghe.

Quali informazioni non possono invece essere riportate in etichetta?

Il Reg UE 1169/2011 stabilisce all'art 7 paragrafi 1 quali siano le pratiche leali di informazione che riporto integralmente:
1. Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare:
a) per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione;
b) attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede;
c) suggerendo che l’alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l’assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive;
d) suggerendo, tramite l’aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente.
I paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo riportano testualmente:
2. Le informazioni sugli alimenti sono precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore.
3. Fatte salve le deroghe previste dalla legislazione dell’Unione in materia di acque minerali naturali e alimenti destinati a un particolare utilizzo nutrizionale, le informazioni sugli alimenti non attribuiscono a tali prodotti la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana, né fanno riferimento a tali proprietà.
E, da ultimo, il paragrafo 4 dello stesso articolo precisa che:
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche:
a) alla pubblicità;
b) alla presentazione degli alimenti, in particolare forma, aspetto o imballaggio, materiale
d’imballaggio utilizzato, modo in cui sono disposti o contesto nel quale sono esposti.

Il Reg UE 29/2012 art. 4 paragrafo 1) chiarisce che per «designazione dell’origine» si intende l’indicazione di un nome geografico sull’imballaggio o sull’etichetta ad esso acclusa
Al punto 2) del citato articolo si precisa che le designazioni dell’origine di cui al paragrafo 1 comprendono unicamente:
a) nel caso di oli di oliva originari di uno Stato membro o di un paese terzo, un riferimento allo Stato membro, all’Unione o al paese terzo
b) nel caso di miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro o paese terzo, una delle seguenti diciture
i) miscela di oli di oliva originari dell’Unione europea» oppure un riferimento all’Unione;
ii) «miscela di oli di oliva non originari dell’Unione europea» oppure un riferimento all’origine esterna all’Unione;
iii) «miscela di oli di oliva originari dell’Unione europea e non originari dell’Unione» oppure un riferimento all’origine interna ed esterna all’Unione, oppure;
c) una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, in conformità alle disposizioni del relativo disciplinare di
produzione.Al paragrafo 3 si precisa che non è considerato come una designazione dell’origine soggetta alle disposizioni del presente regolamento il nome del marchio o dell’impresa la cui domanda di registrazione sia stata presentata entro il 31 dicembre 1998 conformemente alla direttiva 89/104/CEE o entro il 31 maggio 2002 conformemente al regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio

In altri termini non è consentito l'utilizzo in etichetta di diciture che facciano riferimento ad origini geografiche ad eccezione dei casi previsti dal citato Reg UE 29/2012.

di Alfredo Marasciulo

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